Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31024 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/12/2017),  n. 31024

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza n. 513/7/05 la C.T.P. di Catania rigettava il ricorso proposto da G.G. nei confronti dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Acireale, a seguito del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva determinato, in via induttiva, sulla base delle movimentazioni bancarie, in Lire 593.671.000, per l’anno di imposta 1997, il maggiore reddito di impresa del contribuente per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

che la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il 16.9.2010, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente;

che il giudice di appello censurava l’imputazione a ricavi, operata dall’Ufficio, dei prelevamenti effettuati dai conti correnti bancari per Lire 619.000.000, i quali dovevano invece essere imputati fino alla concorrenza dei costi sostenuti per ottenere i ricavi non contabilizzati, considerando così come ricavi solo la parte di prelevamenti eccedente tali costi, determinata in Lire 111.988.000;

che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, per avere la C.T.R. erroneamente escluso dai ricavi l’intero importo dei prelevamenti, pari a Lire 619.000.000, senza che il contribuente avesse fornito analitica prova che i costi erano stati sostenuti per ottenere i ricavi non contabilizzati;

che il ricorso è fondato;

che appare opportuno premettere che la presente controversia esula dal campo di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, nella parte in cui prevedeva che potessero essere considerati come “compensi”, e quindi reddito da lavoro autonomo assoggettabile a tassazione, ed essere posti a base di rettifiche ed accertamenti, gli importi dei prelevamenti effettuati, se il contribuente non ne avesse indicato il soggetto beneficiario e sempre che non risultassero dalle scritture contabili. Tale norma aveva equiparato l’accertamento del reddito da lavoro autonomo e del reddito di impresa, atteso che la norma contemplava lo stesso principio anche per i “ricavi”. La Corte costituzionale ha, invece, ritenuto che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai “compensi” percepiti dai lavoratori autonomi fosse “lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”; che, avendo la Corte costituzionale dichiarato l’illegittimità del citato art. 32 limitatamente ai prelievi dei liberi professionisti, nulla, invece, è mutato con riferimento alla posizione degli imprenditori – qual è il contribuente G.G., per i quali la norma continua ad operare;

che la diretta imputazione dei prelevamenti ai costi asseritamente sostenuti per la realizzazione dei ricavi, in mancanza di ogni valutazione in merito alla sussistenza di una specifica prova in tal senso fornita dal contribuente, come ritenuto dalla C.T.R. nella sentenza impugnata, si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente, dovendosi, peraltro, escludere l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. n. 25317 del 2014; Cass. n. 4839 del 2017);

che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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