Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31022 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31022 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 3073-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MD ECOGEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2017
604

DI PRISCILLA 35-2, presso lo studio dell’avvocato
CARLO PIOARDI,

rappresentato e difeso

dall’avvocato

VINCENZO DI LORENZO;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

con troricorrente

n.
PESCARA,

295/2009

della

depositata

il

Data pubblicazione: 28/12/2017

11/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che la M.D. ECOGEN s.r.I., società fabbricante strutture
metalliche, con ricorso del 27 novembre 2006 impugnava l’avviso di
accertamento parziale di maggiore IRPEG, IRAP ed IVA, in relazione
all’anno di imposta 2002, dovuta al recupero di una serie di costi
indeducibili, in quanto le fatture di spesa contestate, solo
genericamente formulate, mancavano degli elementi essenziali
quindi, di valutarne l’inerenza;
che la C.T.P. di Pescara rigettava il ricorso;
che la C.T.R. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza
depositata 1’11 dicembre 2009, accoglieva l’appello proposto dalla
società contribuente;
che avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, sulla base di due motivi;
che la società contribuente resiste con controricorso;
che il P.G. ha presentato conclusioni scritte;
che la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia
violazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2967
cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la
C.T.R. fondato la propria decisione su documenti mai esibiti in sede di
verifica e prodotti solo con la memoria depositata in appello;
che il motivo è inammissibile;
che, nella sentenza impugnata, la C.T.R. si è limitata a rilevare che i
documenti in questione erano stati prodotti (in appello) con nota del
19 ottobre 2009, senza tuttavia in alcun modo argomentare in merito
alla questione giuridica concernente l’ammissibilità o meno di tale
produzione;
che la ricorrente non ha specificato in quale sede processuale e con
quale atto abbia dedotto tale questione;
che, pertanto, la ricorrente – come rilevato dal P.G. nelle conclusioni
scritte – non ha adempiuto all’onere indicato da Cass. n. 8206 del
2016, secondo cui qualora una determinata questione giuridica – che
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all’identificazione della prestazione erogata e non consentivano,

implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate,
il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine
di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,
ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione
innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto
alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 21
d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 75 t.u.i.r. nonché omessa o comunque
insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; sostiene che la C.T.R. si era
limitata a richiamare la documentazione prodotta dalla società
contribuente, senza tuttavia spiegare per quali ragioni essa fosse
idonea a giustificare le fatture contestate;
che il motivo è infondato;
che, invero, la ricorrente, pur evocando anche vizio di violazione di
legge, prospetta una diversa valutazione delle risultanze documentali,
il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, il quale,
esaminando le singole fatture contestate ed argomentando in merito
alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria, ha espresso
il proprio convincimento, insindacabile in sede di legittimità, in ordine
alla riferibilità delle stesse alla società contribuente ed alla inerenza
dei relativi costi all’attività d’impresa; il giudice del merito, difatti, nel
porre a fondamento del proprio convincimento e della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare
una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente
possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e
discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni
deduzione difensiva;

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difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo

che, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere
rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.

rigetta il ricorso.
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
C 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento ed agli accessori di legge.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della

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