Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31021 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31021 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 15596-2010 proposto da:
CARGILL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VICTOR UCKMAR;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
603

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– cantrarico=unte
nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA l;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM.TRIB.REG.

dtZ

tA 143
W.A, depositata il 30/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che con avviso di accertamento notificato il 17 dicembre
1968 alla Eridania Zuccherifici Nazionali S.p.A. (ora CARGILL s.r.I.)
l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma determinava, in
relazione all’anno d’imposta 1965, un reddito imponibile di ricchezza
mobile di cat. A pari a £ 7.387.621 e di cat. B pari a £ 75.188.000;
che avverso l’atto impositivo la società contribuente proponeva
Roma, che lo accoglieva;
che l’appello proposto dall’Ufficio veniva dichiarato inammissibile per
difetto di notifica;
che la Commissione Tributaria Centrale, adita dall’Ufficio, dichiarava
ammissibile l’appello;
che la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 30 aprile 2009, ha accolto
l’appello erariale, confermando l’avviso di accertamento impugnato;
che avverso tale pronuncia la società contribuente propone ricorso
per cassazione, sulla base di cinque motivi;
che resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;
che la società contribuente ha depositato memoria;
Considerato che con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa
o insufficiente motivazione circa fatti decisivi e controversi, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., formula, ai sensi dell’art. 366-bis
cod. proc. civ., il seguente momento di sintesi: «fatti controversi in
relazione ai quali la motivazione è omessa o insufficiente: i)
avvenuta contabilizzazione delle operazioni economiche di cui ai
punti 1, 2 e 3 dell’avviso di accertamento; ii) congruità dei dati
contabili riferiti ai punti 4, 5, 13 e 19 del medesimo avviso; iii)
deducibilità/detraibilità dei costi indicati ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 14
dell’avviso di accertamento; iv) sussistenza di adeguata
documentazione comprovante le perdite, i costi e le spese di cui ai
punti 11, 16, 18, 20 e 21 dell’avviso di accertamento; v) sussistenza
di costi effettivamente sostenuti da Eridania in relazione all’ufficio di
Milano; vi) altre spese effettivamente sostenute; vii) inerenza delle
erogazioni e delle spese di rappresentanza al processo di formazione
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ricorso dinanzi alla Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette di

del reddito; viii) reale ricorrenza, con riguardo alla vendita dei cespiti
patrimoniali oggetto di accertamento, di un prezzo inferiore al valore
del bene in comune commercio»;
che il motivo è inammissibile, atteso che il momento di sintesi
formulato dalla ricorrente non è conforme al disposto dell’art. 366bis cod. proc. civ. – nella specie applicabile ratione temporis, essendo
il quale ciascun motivo deve contenere «la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione»;
che, difatti, il momento di sintesi si risolve nelle mera enunciazione
dei fatti controversi, senza specificare le ragioni della loro decisività,
né esaminare tali fatti in relazione al contenuto motivazionale della
sentenza impugnata, né, tanto meno, evidenziare le ragioni per le
quali la motivazione in ordine ai fatti medesimi deve ritenersi
insufficiente (in termini, n. 16602 del 2015); l’inammissibilità del
motivo ricorre anche quando l’indicazione del fatto decisivo e
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura,
attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze deflattive del filtro di accesso alla Corte di cassazione, la
quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura
del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito
(Cass. n. 24255 del 2011);
che del pari inammissibile è il secondo motivo, con il quale si
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
che, invero, il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis cod. proc.
civ., nella specie applicabile ratione temporis, formulato nei seguenti
termini: «Dica codesta Ecc.ma Corte se competa all’Amministrazione
finanziaria l’onere di provare la fondatezza della pretesa impositiva
ex art. 2697 c.c. e se la allegazione da parte dell’Ufficio, solo in sede
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stata la sentenza impugnata pubblicata il 30 aprile 2009 -, secondo

giurisdizionale, di mere “indicazioni” possa determinare l’inversione
dell’onere della prova ai sensi della medesima disposizione», si
presenta meramente generico e teorico, quindi inidoneo ad assolvere
la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale,
dovendo esso – per contro – essere calato nella fattispecie concreta,
lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la
regola applicabile (in termini, Cass. n. 3530 del 2012);
che con il terzo motivo, assistito da idoneo quesito di diritto,
denunciando violazione dell’art. 108 d.P.R. n. 645/1958, in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata
nella parte in cui afferma «Risultano, tra l’altro, portati in detrazione
del reddito i compensi al Presidente e agli amministratori, non
ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 108 del T.U.», non avendo la
C.T.R. considerato che, a seguito della modifica operata dall’art. 1 I.
n. 226/1962, «i compensi corrisposti agli amministratori ed ai
revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti
dell’esercizio, sono ammessi in detrazione»;
che il motivo è infondato, dovendosi ritenere che lo stralcio della
dichiarazione dei redditi riportato in ricorso («Reddito di categoria B:
(…) Componenti negativi: (…) 4) stipendi al personale
amministrativo: L. 73.970.403») sia inidoneo a dimostrare l’assunto
della ricorrente, non potendosi dallo stesso inferire che tra i soggetti
fruitori degli «stipendi al personale amministrativo» siano ricompresi
anche gli amministratori;
che con il quarto motivo, assistito da idoneo quesito di diritto,
denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza e
del procedimento per non essersi la C.T.R. pronunciata sulla
domanda, ritualmente formulata dalla società contribuente, di
declaratoria di inammissibilità dell’appello per omessa notifica;

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per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola

che il motivo è infondato, in quanto, dopo l’annullamento da parte
della Commissione Tributaria Centrale della sentenza di secondo
grado che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per
omessa notifica, la C.T.R., con la decisione in questa sede
impugnata, ha esaminato il merito della controversia, così
implicitamente pronunziandosi sulla questione di rito prospettata
che con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 101 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., si formula il
seguente principio di diritto «Dica codesta Ecc.ma Corte se, ex art.
360, comma 1, n. 4) c.p.c., sia affetta da nullità per violazione
dell’art. 101 c.p.c. la sentenza pronunciata in difetto di preventivo
contraddittorio tra le parti in relazione a due atti processuali (una
sentenza e una ordinanza) ritenuti essenziali dallo stesso giudice
decidente, che ne aveva ordinato la trasmissione a cura della
segreteria della Commissione provinciale, e l’uno fino all’udienza di
trattazione rimasto irreperibile fino all’udienza di trattazione e l’altro
(ordinanza presidenziale 21.3.2006) mai reperito, ciò per causa non
imputabile alle parti»;
che il motivo è inammissibile, essendo il quesito di diritto formulato
dalla ricorrente del tutto inidoneo, atteso che esso non contiene gli
elementi necessari, con riferimento alla vicenda processuale dedotta,
a porre questa Corte in condizione di comprendere, dalla lettura del
solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito;
che la richiesta formulata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378
c.p.c. di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole, nel
rispetto del principio del favor rei di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n.
472 del 1997, deve essere disattesa, in quanto generica ed
esplorativa, non consentendo di verificare, in assenza di specifici
riferimenti, se, in relazione alla fattispecie concreta, la sanzione
quale concretamente applicata possa o meno trovare giustificazione
nell’ambito della nuova disciplina e se, per

converso,

conduca con certezza ad un trattamento diverso;
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questa

dalla società contribuente;

che, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere
rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia

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