Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31020 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31020 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 9220-2011 proposto da:
COCCIA ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato MARIO
CARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5;
– intimata –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 28/12/2017

contro

COCCIA ELIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/02/2010;

consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che Elio Coccia ricorre per cassazione, con un motivo, avverso
la sentenza della C.T.R. del Lazio, depositata il 16 febbraio 2010, con
la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal
contribuente avverso la decisione di primo grado di declaratoria di
inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso formulata dal contribuente;
incidentale condizionato, con due motivi;
Considerato che con l’unico motivo del ricorso principale il
contribuente, deducendo violazione di molteplici disposizioni – artt. 23,
24, 97, 11 e 113 Cost.; artt. 112, 113, 121, 156, 157 e 164 cod. proc.
civ.; artt. 1, 16, 18, 19, 20, 21, 49, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546; art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 5 I. 28 dicembre
2001, n. 448 – nonché omessa, insufficiente e contradditoria
motivazione, lamenta che la criptica ed apparente motivazione della
sentenza impugnata non consentiva di comprendere l’iter logicogiuridico seguito dalla C.T.R., la quale aveva comunque omesso di
considerare che il vizio della notifica del ricorso introduttivo aveva
determinato soltanto la nullità dell’atto, sanata dalla costituzione
dell’Ufficio;
che il ricorso è fondato;
che la C.T.R., dopo aver affermato, nella parte espositiva della
sentenza, che la C.T.P. di Roma aveva rilevato «l’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92 per l’assoluta aticipicità
dell’atto introduttivo del procedimento; atto che, comunque, per la
contestualità temporale di notifica non ha maturato i tempi di legge
per un eventuale silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio», ha dichiarato
inammissibile il gravame proposto dal contribuente sulla base della
seguente testuale motivazione: «La Commissione, esaminati gli atti,
constata che l’appello è inammissibile in quanto non risulta depositata
copia presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 5 non rispettando con ciò
l’art. 20 del D.Lgs. 546/92»;
che siffatta motivazione si palesa insufficiente e contraddittoria, non
essendo la stessa coerente rispetto alle ragioni poste a fondamento
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che Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso

della sentenza di primo grado e non avendo il giudice di appello
adeguatamente evidenziato, in relazione al decisum della C.T.P., gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento;
che, in considerazione delle ragioni che hanno determinato
l’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito il ricorso
incidentale condizionato;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lazio in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017 e il 18/7/2017.
Il Presidente

P.Q.M.

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