Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3102 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 8 66, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

PIERFRANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIUSEPPE

con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AKROS CASA SPA IN LIQ.;

– intintati –

avverso la sentenza n. 235/2006 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il

27/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PELLEGRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 31 gennaio 2006 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Crema dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla definita “ennesima” istanza proposta da S.R. di sospensione della procedura immobiliare esecutiva promossa nei suoi confronti dalla Akros Casa S.p.A..

Con sentenza in data 27 luglio 2006 il Tribunale di Crema confermava tale decisione rilevando che le stesse questioni avevano già formato oggetto di altri giudizi di opposizione sempre rigettate sulla scorta di una sentenza della Corte d’Appello di Brescia; aggiungeva che ormai l’asta per la vendita dell’immobile era stata tenuta con aggiudicazione del bene, per cui l’istanza di sospensione finiva per essere priva d’interesse.

Avverso la suddetta sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Akros Casa S.p.A. non ha espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto di ricorso è il provvedimento con cui è stata negata la sospensione dell’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Akros nei confronti dello S..

L’art. 623 c.p.c. stabilisce che, ove la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione e il successivo art. 624 c.p.c., consente che, nel caso sia stata proposta opposizione all’esecuzione, il giudice dell’esecuzione sospenda il processo “concorrendo gravi motivi”.

E’ orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. 3, n. 22486 del 2009 e, inoltre, Cass. Sez. 3, n. 15647 del 2007) che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il provvedimento del Tribunale che si pronunci in tema di sospensione dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria, quindi privo di natura definitiva e decisoria.

Oltre tutto lo stesso ricorrente ammette che l’asta ha già avuto luogo, per cui il ricorso de quo risulta privo dell’interesse processuale di cui all’art. 100 c.p.c..

Pertanto il ricorso è inammissibile. Nulla spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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