Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3102 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3102 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 26880-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FEBO

BATTAGLIA;
– ricorrente contro
COMUNE di ACIREALE, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso

la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati

GIOVANNI CALABRETTA, AGATA

SENFETT;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1527/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

La Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello
proposto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (succeduta
all’AUSL n. 3) avverso alla sentenza con la quale era stata
condannata a rimborsare al Comune di Acireale le somme
corrisposte agli istituti convenzionati a titolo d’integrazione
delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Per la
cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania affidato a due motivi, al quale il
Comune resiste con controricorso. Le parti hanno presentato
memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso che
risulta, tra l’altro, notificato nel domicilio eletto, e va, inoltre,
respinta l’istanza di rimessione alle SU di questa Corte,
avanzata dal controricorrente, in seno alla memoria, non
ravvisandosi alcun contrasto tra decisioni da dirimere, tale non
essendo le proposte del relatore di cui all’art. 380 bis c.p.c.,
comma 1, in tal senso invocate dal Comune, che costituiscono
l’esplicitazione interlocutoria di una mera ipotesi di esito
decisorio, niente affatto vincolante per il Collegio.
2. Il primo motivo, pienamente ammissibile (Cass. SU n.
2951 del 2016) e correttamente dedotto, con sui si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 59 della LR Sicilia 18
maggio 1996 n, 33 che ha interpretato autenticamente l’art. 17

Ric. 2016 n. 26880 sez. M1 ud. 20-12-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

della LR 9/5/1986 n. 22, nonché dell’ad 2697 c.c. e del TU n.
639 del 1910, va accolto.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n.
28325 del 2017), la Regione Sicilia, nel procedere al riordino

sua competenza con la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito,
all’art. 16, ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle
funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma
del successivo art. 17, l’assistenza, a domicilio o mediante
ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti,
assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i
servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di
competenza dei comuni. La L. R. 18 maggio 1996, n. 33, art.
59, avente espressamente natura interpretativa del
menzionato art. 17 della LR. n. 22 del 1986, ha disposto, al
comma 1, che l’integrazione della retta giornaliera corrisposta
dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il
ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del
Fondo sanitario regionale «entro il limite annuo di lire 500
milioni», ha aggiunto, al comma due, che : «Per le finalità
di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all’azienda
unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di
autorizzazione al ricovero corredato della certificazione
attestante il grado e la natura della condizione di non
autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è
effettuata entro cinque giorni dall’adozione e comporta, se non
l’obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni
l’obbligo per il comune di attivare l’azione di rimborso della
quota di retta giornaliera corrisposta all’ente assistenziale a
titolo di integrazione», prevedendo, al comma 3, la facoltà
Ric. 2016 n. 26880 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-3-

dei servizi e delle attività socio- assistenziali del territorio di

dell’azienda unità sanitaria locale di «verificare nel termine
sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli
anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento
assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall’ente in
rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi

strutture ricoveranti».
4. Nel quadro di siffatta sistemazione normativa risulta
evidente come: a) il credito del comune per l’integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di
anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto che
trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come
ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto
iter, che impone la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano
entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei
compiti di valutazione dei relativi presupposti, riferiti a
particolari esigenze di singoli anziani, e dell’apprezzamento
delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non
necessariamente coincide col grado d’invalidità civile, e che è
rimessa alle attribuzioni dell’Azienda sanitaria, competente a
valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura
e/o riabilitazione fisica e psichica dell’anziano, in modo da
discriminare tale componente da quella propria assistenziale,
anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma
non predetermina in misura percentuale; b) tale costo va
contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale
modalità di intervento, non connotata da urgenza o
emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce
l’effetto del bilanciamento tra l’esigenza di garantire agli
anziani non autosufficienti -come a tutti i cittadini- il diritto
fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con
Ric. 2016 n. 26880 sez. M1 – ud. 20-12-2017

-4-

della vigente normativa dell’idoneità igienico-sanitaria delle

quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l’entità dei
fondi.
5. Da tanto sin qui affermato, consegue che l’Azienda cui è
demandato di assicurare i servizi integrativi, e contrariamente
a quanto dalla stessa postulato, è il soggetto obbligato a

questione relativa al mancato riparto delle somme stanziate dal
Fondo sanitario attiene ai rapporti interni tra aziende sanitarie
e Regione senza incidere sulla posizione creditoria -esternadel Comune, che l’art. 59 della L.R. in esame non subordina a
tale concreto adempimento; laddove l’avvenuto
raggiungimento del tetto di spesa non costituisce un fatto
costitutivo del diritto, ma opera come un fatto estintivo della
pretesa, con la conseguenza che l’eventuale insufficienza di
quei fondi deve esser provata da chi la invoca, ovvero dalla

ASP

(in termini, Cass. n. 9565 del 2017 cit. e Cass.

19/10/2016 n. 21068, che specifica come il credito del Comune
sia, appunto, subordinato alla condizione che siano stati
adempiuti gli oneri formali previsti dalla legge, di cui non si
occupa). 6. Sotto altro profilo, va rilevato che il richiamo al
principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine
che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in
quanto se è vero in generale che i termini del procedimento
amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora
non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur
vero che l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e
necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso,
potendo la natura perentoria esser desunta, proprio come va
fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratio legis e dalle
specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di
attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di
Ric. 2016 n. 26880 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-5-

sopportarne i costi, dovendo, al riguardo, aggiungersi che la

salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un
adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a
soddisfare.
7. Alla stregua degli esposti principi, l’impugnata sentenza
è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere

dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per
l’attivazione della procedura, il cui tema d’indagine è stato
affermato irrilevante. La sentenza va cassata, per i dovuti
accertamenti, ed i giudici del rinvio dovranno attenersi al
seguente principio di diritto: “il credito del comune per
l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in
favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un
diritto, per il cui conseguimento è necessario che l’Ente
territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e
dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell’anziano
entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere
perentorio, poiché volto a segnare l’inizio del procedimento di
controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del
successivo termine di venti giorni per la proposizione
dell’opposizione da parte dell’Azienda sanitaria”. Ogni altra
questione resta assorbita.
8.

Il secondo motivo è inammissibile. 9. L’impugnata

sentenza non tratta della domanda riconvenzionale dell’Azienda
volta al pagamento di somme dovute in base agli artt. 2 e
segg. del DA n. 4527 del 2004, né la menziona: la ricorrente
avrebbe dovuto censurare l’omesso esame della domanda
mediante l’afferente censura di cui all’art 112 c.p.c. ovvero
riconoscerne la novità. Il motivo diretto a contestare il rigetto
di siffatta domanda non si rivolge dunque al decisum.

Ric. 2016 n. 26880 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-6-

riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l’osservanza

10. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello
di Catania, in diversa composizione, provvederà a liquidare le
spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo, inammissibile il secondo, cassa e

diversa composizione
Così deciso in Roma, il 20.12.2017

rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA