Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3102 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FRATELLI VADINI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 27/03/08, depositata

il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la FRATELLI Vadini snc per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto illegittimo il diniego del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per il mancato pagamento dell’ultima rata di quanto dovuto dal contribuente. La parte intimata non ha svolto attivita’ processuale.

A sostegno dell’odierno ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione del citato L. n. 289 del 2002, art. 9 bis che, a differenza di altre disposizioni della stessa legge, non prevede espressamente che il mancato pagamento di una rata non comporti la decadenza dal beneficio del condono.

La trattazione del ricorso e’ stata fissata per l’odierna udienza camerale, sulla base della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale conclude per la manifesta infondatezza del ricorso, sulla base della giurisprudenza vigente ratione temporis.

Ritiene il Collegio di non poter condividere le conclusioni alle quali perviene la relazione perche’, nelle more, la giurisprudenza di questa Corte si e’ evoluta in senso opposto, sulla base di argomentazioni assolutamente condivisibili. Infatti, secondo tale giurisprudenza “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilita’ di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attivita’ di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’ condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (Cass. 20745/2010).

Come noto, non e’ di ostacolo alla pronuncia di manifesta fondatezza la relazione che abbia concluso, invece, per la manifesta infondatezza (Cass. SS.UU. 8999/2009).

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sulla base del principio di diritto affermato, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi rigettare il ricorso introduttivo della contribuente.

Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali registrate, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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