Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3102 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3826-2016 proposto da:

M.A., da considerarsi per legge domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO FRESCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADA

ORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

SPADAFORA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2611/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/06/2015, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- M.A. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Napoli ha disatteso, in rito c nel merito, il suo gravame avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. dist. di Marcianise, di solo parziale accoglimento della sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di I.P. e della RAS assicurazioni spa. Subentrata a quest’ultima già in appello, resiste con controricorso la Allianz ass.ni spa.

2.- E’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- Ora, il ricorrente si duole di erronea applicazione dell’art. 2054 c.c. in luogo dell’art. 154 C.d.S., ovvero comunque di una sua errata interpretazione, nonchè di un’erronea quantificazione dei danni da lui sofferti e, infine, dell’erroneo diniego di ammissione di nuova consulenza tecnica, invocati i primi due mezzi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il terzo ai sensi del n. 5.

4.- E inammissibile il primo motivo, in punto di an debeatur esso involge a vario titolo la ricostruzione del fatto operata dalla corte di merito: ciò che invece è sempre precluso dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione in fatto (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti sul merito – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti gravissimi vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).

5.- Sono inammissibili i restanti motivi, in punto di quantum debeatur non è adeguatamente confutata la ratio decidendi di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in particolare non essendo riportati nel ricorso per cassazione i passaggi dell’atto di appello a dimostrazione della specificità delle contestazioni, ritenuta invece insussistente dal giudice di secondo grado, così risultando violato l’art. 366 c.p.c., n. 6.

6.- Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente; e con applicazione altresì del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna M.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Allianz spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 6.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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