Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31019 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 17/03/2017, dep.28/12/2017),  n. 31019

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia, depositata il 4 maggio 2009, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da C.P., sono stati annullati gli avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati a tassazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, gli importi relativi a fatture emesse per operazioni (vendita di olio) ritenute inesistenti, sul rilievo che, una volta esclusi dalla determinazione del reddito gli acquisti fittizi, dovevano escludersi anche i relativi ricavi, non sussistendo reddito soggetto a tassazione;

che resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con tale memoria il controricorrente deduce la formazione di un giudicato interno in relazione al metodo di accertamento che avrebbe dovuto seguire l’Ufficio, avendo la C.T.R. affermato: “l’Erario deve, comunque, ispirarsi al canone costituzionale fissato dall’art. 53 della Carta costituzionale, ricercando l’effettivo reddito conseguito dal contribuente” e che, pertanto, “l’Ufficio, ove avesse riscontrato e provato le operazioni fittizie, avrebbe dovuto rilevare il vantaggio economico, sottratto a tassazione, conseguito dal destinatario di dette operazioni, piuttosto che operare la rettifica del reddito mediante recupero a tassazione di tutti i costi ritenuti fittizi e pervenendo ad un reddito imponibile assurdo e abnorme”;

che tali argomentazioni non integrano – come sostenuto dal controricorrente – una autonoma ratio decidendi, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, essendo esse correlate e complementari alle ragioni espresse dalla C.T.R., in coerenza con i motivi di appello formulati dal contribuente, secondo cui “non è ammissibile, pertanto, una metodologia di accertamento che si limiti soltanto a recuperare costi fittizi, senza poi escludere dai ricavi quelli asseritamente fittizi”;

che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

censurando l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il reddito dichiarato dal contribuente dovesse essere diminuito dell’importo dei ricavi dichiarati, in quanto riferibili ad operazioni di cessione inesistenti;

che il motivo è ammissibile, in quanto esso contiene, in ossequio al principio di autosufficienza, tutti i riferimenti necessari per individuare le argomentazioni censurate della sentenza impugnata, integralmente trascritta nella parte introduttiva del ricorso;

che la doglianza è fondata, non essendosi la pronuncia impugnata conformata al consolidato principio di diritto secondo cui “in tema di accertamento dei redditi di impresa, non integra la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora art. 109), la circostanza che l’ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati. Esiste infatti un principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d’imposta dichiarato dal contribuente” (Cass. n. 4224 del 2006; n. 9757 del 2008; n. 18371 del 2012);

che resta assorbito il secondo motivo, inerente la implicita statuizione di inapplicabilità delle sanzioni;

che il terzo motivo è inammissibile, in quanto privo di quesito di diritto;

che, in conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbito il secondo ed inammissibile il terzo;

che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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