Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31015 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 27/11/2019), n.31015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5045-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO

5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO COLONNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 6 giugno – 7 agosto 2017 numero 1618 la Corte d’Appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale di Foggia e, per l’effetto, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato in data 14 marzo 2005 tra C.R. e POSTE ITALIANE S.p.A. e la intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la lavoratrice era stata assunta alle dipendenze della società di somministrazione ADECCO ITALIA S.p.A. con un primo contratto di lavoro a tempo determinato del 14 marzo 2005 e con un successivo contratto a termine dell’1 febbraio 2006 per essere utilizzata presso POSTE ITALIANE S.p.A., rispettivamente negli uffici di (OMISSIS) e di (OMISSIS), con mansioni di operatore di sportello. La lavoratrice contestava la legittimità della assunzione tanto sotto il profilo della illiceità formale del contratto intervenuto con la società interinale che per la insussistenza delle ragioni del ricorso alla somministrazione temporanea di manodopera, consistenti nella implementazione negli Uffici postali del sistema “Gestione Attese (code)”.

La società utilizzatrice aveva del tutto omesso di provare il collegamento tra l’assunzione e l’avvio di tale progetto nell’ufficio postale di destinazione. I capitoli di prova articolati in primo grado dalla resistente apparivano inammissibili: parte convenuta rimandava ai capitoli dal numero 1 al numero 12 ma nella memoria di costituzione non vi era alcuna articolazione di tali capitoli.

Infine, mentre l’introduzione del progetto gestione code risaliva per l’ufficio di (OMISSIS) al marzo 2004 e per quello di (OMISSIS) a novembre 2004, la lavoratrice era stata destinata a tali uffici rispettivamente da marzo a giugno 2005 e da febbraio a maggio 2006, tempo così lontano dall’inizio del progetto da far apparire pretestuose le esigenze sperimentali dedotte dalla parte datoriale;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese C.R. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che è stato depositato verbale della conciliazione raggiunta tra le parti in sede sindacale in data 10 ottobre 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare deve essere rilevata la cessazione della materia del contendere in ragione dell’accordo raggiunto tra le parti sull’oggetto del contendere, come da verbale di conciliazione sindacale del 10 ottobre 2018;

che le spese del grado vanno compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

che non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in caso di cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, espressamente, Cass. SS.UU., Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Rv. 541106), sicchè, sul piano oggettivo, essa non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato (Cassazione civile sez. III, 10/02/2017, n. 3542).

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA