Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31012 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2517/2017 R.G. proposto da:

P.A., nella qualità di Presidente e legale rappresentante

della Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus,

rappresentato e difeso dall’Avv. Guido de Rossi, con domicilio

eletto in Roma, via Pietralata 320/D, presso lo studio dell’Avv.

Gigliola Mazza;

– ricorrente –

contro

D.B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Caso, con

domicilio ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 844/16 della Corte d’Appello di Bari, Sezione

specializzata agraria, depositata l’11/10/2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’08/11/2018

dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus, proprietaria del fondo rustico concesso in affitto ad D.B.A. con contratto stipulato in data 14/12/2002, conveniva quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Foggia, sez. specializzata agraria, per chiedere: a) la risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei canoni di affitto dell’anno 2012-2013 e della prima metà dell’anno 2013-2014 nonchè delle spese di registrazione; b) la condanna al rilascio del fondo e al pagamento dei canoni dovuti, con rifusione delle spese e competenze di giudizio.

D.B.A. eccepiva la non gravità dell’inadempimento e chiedeva ed otteneva che gli venisse concesso un termine di grazia per provvedere a sanare la morosità.

Il Tribunale, verificato l’avvenuto pagamento entro il termine di grazia dei canoni corrispondenti alla prima annualità, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto al pagamento dell’annualità 2012-2013, dichiarava risolto per inadempimento dell’affittuario il contratto, persistendo il mancato pagamento del primo rateo dell’annata 2013-2014 e condannava D.B.A. a rilasciare il fondo entro il 10.11.2015 ed a pagare le spese processuali.

La sentenza veniva impugnata da D.B.A. dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, sez. specializzata agraria, che ne accoglieva il gravame, ritenendo che non ricorresse il grave inadempimento solutoriamente rilevante, perchè l’art. 6 del contratto prevedeva che solo il mancato pagamento di un canone per una intera annualità – e non anche di una sua rata – entro il termine stabilito potesse costituire giusta causa di scioglimento del contratto; dichiarava integralmente compensate le spese di lite.

Deducendo la presenza di quattro vizi di legittimità, illustrati da memoria, P.A., quale rappresentante legale della Fondazione Pia Michelina e Eugenia Gravina Onlus, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 844/2016 della Corte d’Appello di Bari.

Nessuna attività difensiva è svolta da D.B.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., da parte della Corte d’Appello, nella parte in cui ha escluso che l’espressione “mancato pagamento di un solo canone” si potesse riferire ad una frazione della prestazione contrattualmente prevista, senza tener conto degli artt. 6, 15 e 22 da cui emergerebbe, al contrario, la volontà delle parti di riferire l’espressione canone ad una parte della prestazione.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale che ha dichiarato non risolto il contratto per l’insussistenza del grave inadempimento della L. n. 302 del 1982, ex art. 5, sebbene l’appellante D.B. avesse impugnato la sentenza di primo grado sotto un profilo differente, cioè che la sanatoria per morosità non poteva, della L. n. 302 del 1982, ex art. 46, riguardare che il pagamento di un’intera annualità del canone, insistendo che se la prima parte della seconda annualità fosse stata inclusa tra le somme da pagare entro il termine di grazia sarebbe venuto meno lo spazio per una valutazione da parte del giudice della gravità dell’inadempimento.

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’esponente denuncia l’omessa declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c., del motivo di appello relativo all’insussistenza di un grave inadempimento ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 5, per essere stato proposto per la prima volta in appello.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1982, art. 5, il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non subordina la risoluzione del contratto al mancato pagamento di una annualità del canone, ma alla ricorrenza di un credito in favore del concedente per una somma pari ad almeno una annualità.

5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Questo Collegio, facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulle questioni dedotte in giudizio, ritiene che, essendo stato concesso all’affittuario moroso un termine di grazia e costituendo questo tipo di sanatoria un’eccezione al principio di cui all’art. 1453 c.c., comma 3 – secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere alla propria obbligazione – non fosse concessa al giudice la possibilità, come invece ha erroneamente fatto, di valutare la gravità dell’inadempimento a norma dell’art. 1455 c.c. (Cass. 23/08/2013, n. 19480). La valutazione dell’importanza dell’inadempimento, in siffatta ipotesi di concessione di termine di grazia, è preventivamente fatta dallo stesso legislatore ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46, comma 6.

Non solo: essendo la legge a predeterminare in modo oggettivo l’entità della morosità che legittima la domanda di risoluzione (mancato pagamento del canone per almeno una annualità), in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la condizione legale posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone, doveva escludersi che la risoluzione del contratto di affitto potesse pronunziarsi esclusivamente nella ipotesi in cui il conduttore avesse omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità. Tale soluzione, come ha ben chiarito questa Corte, consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell’art. 5, comma 4, cit., in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge. In definitiva, ciò che rileva, ai fini della determinazione della gravita della morosità tale da giustificare la risoluzione del contratto, è l’ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che l’arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente (Cass. 20/08/2015, n. 17008).

Da ciò consegue che, essendo complessivamente l’inadempimento di D.B.A. pari ad Euro 117.908,00, a fronte di un canone annuale di Euro 85.668,00, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente un grave inadempimento. Ed ad escluderlo non bastava l’avvenuto pagamento nel corso di causa del canone corrispondente alla prima annualità, perchè una volta presentata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non avendo l’affittuario moroso posto termine per intero alla propria morosità ai sensi della L. n. 302 del 1982, art. 46, comma 6, tornava ad essere applicabile l’art. 1453 c.c., ai sensi del quale, sono irrilevanti al fine di paralizzare la domanda di risoluzione, i pagamenti effettuati dopo la domanda di scioglimento del contratto (Cass. 19/01/2010, n. 714).

6. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e il rinvio della controversia, anche per la liquidazione delle spese giudiziali, alla Corte d’Appello di Bari, sez. specializzata agraria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia la controversia, anche per la liquidazione delle spese giudiziali, alla Corte d’Appello di Bari, sezione specializzata agraria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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