Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31011 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1048/2017 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo

Lisi, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.R., B.F. e B.D.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Jaca, con domicilio ex

lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1555/16 della Corte d’Appello di Catania,

Sezione specializzata agraria, depositata l’8/11/2016 (notificata il

25/11/2016);

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’08/11/2018

dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con cinque motivi di ricorso, illustrati da memoria, S.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1591/2014 della Corte d’appello di Catania, Sez. specializzata agraria, depositata l’08/11/2016.

Resistono con controricorso C.R., B.F. e B.D. che si avvalgono della facoltà di depositare memoria.

La controversia prendeva l’avvio con la richiesta dell’attuale ricorrente di far dichiarare dal Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Lentini, nei confronti di C.R., l’avvenuta usucapione a suo favore dell’agrumeto in (OMISSIS) contrada (OMISSIS), individuato in catasto dalle particelle (OMISSIS).

C.R. eccepiva di non avere alcun diritto sulle particelle (OMISSIS); domandava con riconvenzionale la restituzione del terreno corrispondente alle particelle (OMISSIS) e il risarcimento dei danni per il mancato rilascio, quantificati in Lire 80.000.000, deducendo che S.A. aveva avuto la detenzione dell’agrumeto in quanto mezzadro e non il possesso ad usucapionem e che non era mai intervenuta una interversio possessionis.

S.A., in risposta alla riconvenzionale, eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito; in aggiunta, chiedeva l’integrazione del contraddittorio relativamente alle particelle (OMISSIS) nei confronti di B.F. e di B.D., i quali, costituitisi in giudizio, chiedevano in via riconvenzionale il rilascio del terreno e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Sicurava, sez. distaccata di Lentini, dichiarava la propria incompetenza per materia, indicando il giudice competente nel Tribunale di Siracusa, sezione specializzata agraria, presso cui il giudizio, fallito il tentativo di conciliazione, della L. n. 203 del 1982, ex art. 46 veniva riassunto da S.A..

Con sentenza n. 2305/2014 il giudice di prime cure rigettava la domanda dell’attore e lo condannava a restituire l’agrumeto a C.R. entro il 10/11/2014.

Il giudizio di appello terminava con la sentenza n. n. 1555/16, qui impugnata, che rigettava il gravame proposto da S.A. e compensava le spese tra le parti. La Corte adita: a) negava che la dichiarazione che C.R. aveva reso nel 1983 allo SCAU (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati), con cui affermava di avere risolto i rapporti di mezzadria sul fondo (OMISSIS) e di avere avuto intenzione di assegnare ad ogni mezzadro in proprietà la metà del terreno coltivato, di non aver completato il trasferimento per questioni burocratiche legate al tipo di frazionamento richiesto, valesse a provare il possesso da parte di S.A.; b) escludeva che S.A. avesse dimostrato di avere mutato la propria detenzione nomine alieno in possesso in nome e per conto proprio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla domanda di riconoscimento del suo diritto di proprietà dell’agrumeto, per effetto dell’usucapione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 420 c.p.c. e ss. per avere la Corte territoriale ritenuto che avrebbe dovuto riproporre l’istanza di ammissione dei mezzi di prova nell’udienza immediatamente successiva prima dell’assegnazione della causa a sentenza, posto che nel rito del lavoro vige il principio per il quale non sono previste udienze di mero rinvio nè l’udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che ogni udienza è destinata, oltre che all’acquisizione dei mezzi di prova, alla discussione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce: a) l’omessa motivazione unitamente alla insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; b) il travisamento del gravame; c) la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento; c) “l’inammissibilità della domanda riconvenzionale esperita come azione reale da chi non è più proprietario”; d) l’erronea qualificazione della domanda come comodato; e) travisamento degli elementi di fatto; f)il difetto di competenza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritiene che la Corte avrebbe dovuto d’ufficio dichiarare la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., avendo qualificato la domanda riconvenzionale di C.R. come domanda volta ad ottenere la restituzione dell’agrumeto detenuto a titolo di comodato, non essendo il comodato idoneo a radicare la competenza della sezione specializzata agraria.

5. Con il quinto motivo il ricorrente, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere disposto il giudice d’appello la liquidazione delle spese di primo grado.

6. Il quarto motivo deve essere esaminato in via preliminare, perchè il suo eventuale accoglimento renderebbe inutile l’esame degli altri motivi di ricorso. Esso risulta inammissibile.

Va innanzitutto ricordato che S.A. aveva chiesto la devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria, in ragione del contenuto della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti da C.R., la quale aveva chiesto il rilascio del terreno per cessazione del contratto di mezzadria, e che aveva provveduto egli stesso a riassumere la causa dinanzi alla sezione specializzata agraria. Sulla competenza della sezione agraria si è dunque formato il giudicato, non avendo l’originario attore impugnato l’inziale declaratoria di competenza di detta sezione (cfr. nel medesimo senso le ordinanze 18/12/2017 nn. 30348, 30349 e 30350 rese negli altri tre ricorsi proposti da altrettanti ex mezzadri di C.R., D. e B.F.).

Non solo: costituisce ius receptum che la competenza funzionale e inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario (Cass. 11/04/2001, n.5405; Cass. 03/04/2009, n.8155). E in applicazione del principio della “perpetuatio iurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., non determina un mutamento della competenza la circostanza che nel corso di causa la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio di un terreno proposta nei confronti di un occupante per cessazione di un contratto agrario si risolva, per intervento della qualificazione del giudice, in una domanda di rilascio per mera occupazione sine titulo (Cass. 19/09/2014, n.19833).

7. Il primo motivo è infondato.

Non vi è alcuna omessa pronuncia da parte della Corte d’appello, nè essa è incorsa nel divieto di ultrapetizione. Il giudice si è limitato ad esaminare il contenuto della dichiarazione resa da C.R. allo SCAU, allegata da S.A., quella stessa che il giudice di prime cure aveva ritenuto tardivamente allegata, assegnando a tale dichiarazione una valenza diversa rispetto a quella pretesa dall’attuale ricorrente.

Per il ricorrente essa avrebbe dovuto rappresentare la prova del suo possesso ad usucapionem, per il giudice, invece, non aveva contenuto decisivo (p. 3 della sentenza impugnata), non solo perchè si trattava di dichiarazione resa ad un terzo ente pubblico e non al detentore e, quindi, risultando, ai sensi dell’art. 2735 c.c. liberamente apprezzabile, ma anche perchè dimostrava la ricorrenza di un titolo atto a giustificare il legame tra il terreno (OMISSIS) e S.A..

Non hanno pregio le argomentazioni del ricorrente quanto all’efficacia di prova legale della confessione resa all’Inps e al mancato accertamento da parte del giudice dell’animus confitendi.

Va premesso che quanto all’animus confitendi nessun indice normativo impone al giudice di accertarne la ricorrenza. Non solo: essendo la confessione già liberamente apprezzabile dal giudice perchè resa ad un terzo (non ricorrono, infatti, le condizioni per ritenere che essa dovesse essere equiparata ad un verbale ispettivo nè esse sono state provate dal ricorrente), la Corte d’Appello non aveva la necessità di accertare la ricorrenza dell’animus confitendi al fine della retrocessione del valore di prova legale in quello di prova liberamente apprezzabile. L’avere indicato nella volontà di sottrarsi agli effetti fiscali la prevedibile ragione della dichiarazione può essere solo servito al giudice per rimarcare l’efficacia probatoria non piena della dichiarazione; cioè è valso solo a sottolineare di trovarsi dinanzi ad un esito probatorio soggetto al suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c..

E non coglie nel segno il ricorrente neppure quando rimprovera al giudice di avere fondato la decisione su fatti non provati, perchèla statuizione della Corte in ordine alla ricorrenza di una trattativa per il trasferimento del terreno, scandita dalla stipulazione di un preliminare nullo per difetto di forma scritta, si fonda su altre due circostanze non contestate da S.A.: la avvenuta stipulazione di contratti preliminari con tutti gli ex mezzadri dello stesso contenuto di quello intercorso con S.F. (p. 4 della sentenza); la dichiarazione allo SCAU del 1989 con cui C.R. confermava l’impegno a trasferire ai mezzadri una parte del lotto mezzadrile, precisando che le superfici in attuazione degli accordi dovevano essere revisionate e controllate (p. 3 della sentenza).

8. Il secondo motivo è infondato.

La sentenza della Corte d’Appello in ordine alla prova per testi richiesta in primo grado da S.A. non solo ha ritenuto abbandonata la richiesta di prova per testi, non essendo stata reiterata con istanza di revoca dell’ordinanza, prima dell’assegnazione della causa a sentenza, ma ha altresì giudicato non decisiva la suddetta prova.

Assume valore assorbente che il carattere di non decisività della prova testimoniale sia stato ben motivato dalla Corte territoriale e che la motivazione risulti pienamente coerente con principi giurisprudenziali consolidati. La prova testimoniale, ove esperita, avrebbe potuto dimostrare il prolungamento della detenzione o, tutt’al più, denotare il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per sè avrebbero denunciato unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. 27/04/2018, n.10289). Del resto, nel caso in cui la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il semplice protrarsi del godimento del bene, nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della stessa, l’inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa o, ancora, la mera esternazione – fatta a persone diverse dal possessore del considerarsi proprietario, non sono giudicate circostanze idonee a configurare un’opposizione al possessore.

Nè può ritenersi, come il ricorrente ribadisce nella memoria (p. 4), che sia mancato un atto di opposizione nei confronti del possessore, perchè il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per fatto o comunque con il consenso della proprietaria, la quale aveva manifestato la volontà di attribuire la metà del bene all’ex mezzadro che fino al 1978 lo aveva detenuto (Cass. 16/04/2007, n. 9090). Osta all’accoglimento di tale conclusione il contenuto della dichiarazione resa da C.R. allo SCAU, alla quale la Corte d’Appello, con una motivazione del tutto coerente e logica, ha negato l’idoneità di costituire ex novo un possesso in capo all’assegnatario, perchè fino al frazionamento l’eventuale accordo intercorso tra le parti avrebbe prodotto effetti solo obbligatori, quindi, effetti capaci, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte, a dar vita ad una situazione di detenzione, ma non di possesso.

A pag. 14 del ricorso nonchè a p. 5 della memoria, S.A. cita una lettera datata 1/10/1983 che a, suo dire, avrebbe esteriorizzato l’avvenuto mutamento di animus, otto dichiarazioni a firma C.R. all’Inps e il versamento in atti di un atto di frazionamento che avrebbero dovuto fornire la prova della interversio possessionis. Di nessuno di tali fatti asseritamente non esaminati dalla Corte d’Appello si forniscono gli elementi atti a consentire a questo Collegio di valutare se siano stati ritualmente proposti e/o se siano decisivi, nè è stato indicato dove rinvenirli e/o se fossero stati oggetto di discussione tra le parti.

9. Il terzo motivo risulta, in parte, inammissibile, in parte, infondato.

Queste sono le ragioni:

a) l’insanabile contrasto logico tra il vizio di omessa motivazione e quello di motivazione contraddittoria ed insufficiente (Cass. 16/10/2014, n.21953);

b) qualora si deduca che il giudice, nell’esaminare la domanda, abbia travisato le risultanze processuali, non è possibile proporre ricorsè per cassazione, ma ricorrendone le condizioni previste dall’art. 395 c.p.c., n. 4, è possibile invocare il rimedio revocatorio (Cass. 22/12/2005, n. 28421);

c) non trova corrispondenza nella giurisprudenza di questa Corte che in ipotesi di azione personale tesa ad ottenere il rilascio d’un immobile occupato senza titolo, la contestazione del diritto di proprietà dell’attore da parte del convenuto- trasforma l’azione personale in azione reale. E’ vero, al contrario, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. 28/03/ 2014 n. 7305) hanno statuito che le eccezioni di carattere petitorio opposte ad un’azione di rilascio o consegna non ne determinano la trasformazione in un’azione di carattere reale;

d) chi deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito non esaminato un fatto deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata: il riferimento è all’atto di compravendita del 4/10/2004 a favore di V. (Cass. 04/07/2018, n. 17474).

10. Il quinto motivo è inammissibile, perchè il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, come è avvenuto nel caso in esame, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. 01/06/2016, n. 11423).

10. Ne consegue il rigetto del ricorso.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

12. Si dà atto che alla presente controversia è applicabile la L. n. 283 del 1957, art. 3 sicchè essa risulta esente dall’obbligo di versare il contributo unificato e del suo raddoppio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Dà atto che alla presente controversia è applicabile la L. n. 283 del 1957, art. 3 sicchè essa risulta esente dall’obbligo di versare il doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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