Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31011 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 27/11/2019), n.31011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9821-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,

LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2027/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/12/2016 R.G.N. 1804/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 2027 del 2017, pubblicata il 6/2/2016, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del gravame di S.L. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha modificato il regime relativo alle spese confermando nel resto la decisione che aveva riconosciuto in favore della ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto portatrice di invalidità pari o superiore all’80%, a decorrere dal febbraio 2013, condannando l’INPS al pagamento dei ratei relativi al periodo giugno 2011 – gennaio 2013 non ritenendo applicabili le “finestre mobili” introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;

a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato come la norma, di cui all’art. 12 D.L. citato, riguarda i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate e non quelli esonerati dal rispetto del detto requisito anagrafico;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con unico motivo; S.L. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13 della L. n. 297 del 1982, art. 3 e L. n. 233 del 1990, art. 16 per avere la Corte ritenuto inapplicabili le “finestre” pensionistiche di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 a tutte le prestazioni previdenziali, limitandone l’applicazione ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate sulla questione posta con il motivo in esame si è già pronunciata la recente sentenza n. 29191/2018, con la quale è stato precisato che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. finestre previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti a tale principio, ribadito da Cass. n. 29420/2018, n. 30133/2018, n. 32591/2018, ritiene questa Corte di dare continuità, nel difetto di ulteriori e diversi argomenti e rilievi in grado di condurre ad una sua rivisitazione alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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