Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31010 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31010 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 25409-2015 proposto da:
IOVINELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NICOLO I PORPORA 12, presso lo STUDIO ABBAMONTE,
rappresentato e difeso dall’avvocato

EZIO

MARIA

LUPPADI;
– ricorrente contro

2017
2512

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositate il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/12/2017

udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la
sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla

Corte Costituzionale.

FATTI DI CAUSA
Il signor Roberto Iovinelli ricorre avverso il decreto della corte
d’appello di Roma che ha respinto la domanda da lui proposta ai sensi
della legge n. 89/2001 per l’equa riparazione della eccessiva durata di

della Campania negli anni ’90 del secolo scorso e definito con sentenza
del 3.11.10.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, riferito al vizio di omessa ed
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed alla
violazione della legge n. 89/2001.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha spiegato attività
difensive in questa sede.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la
quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il
Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla relazione di notifica apposta in calce al ricorso per
cassazione risulta che quest’ultimo è stato notificato all’intimato
Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso la sede dell’Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, “a mezzo di plico
raccomandato a cura dell’Ufficio postale”.
Non è tuttavia presente in atti l’avviso di ricevimento del plico
postale contenente il ricorso. Questa Corte ha più volte affermato (da
ultimo con la sentenza n. 26108/15) che, in tema di ricorso per
cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica
dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data
tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non
i
2 5409 /1 5

un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale

può essere superata con la rinnovazione, ovvero con la richiesta di
rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito
dell’avviso che affermi non aver ricevuto.
Deve pertanto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, senza

l’intimato svolto attività difensiva.
Non trova applicazione il disposto dell’articolo 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92, trattandosi di causa relativa
all’equa riparazione di cui alla legge n. 89/01, esente dal contributo
unificato.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2017

Il Consigl

Il Presidente

ensore

Stefano Petitti

Anto llo Cosentino

lít i

ano Giudiziario
a NERI
.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 DIC. 2017

A

necessità di regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo

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