Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3101 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30633-2006 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 866, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE

PIERFRANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIUSEPPE

con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AKROS CASA SPA IN LIQ.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2006 del TRIBUNALE di CREMA, emessa il

30/01/2006; depositata il 01/02/2006; R.G.N. 17/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PELLEGRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 27 novembre 2004 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Crema rigettava l’istanza di sospensione del processo esecutivo promosso dalla Akros Casa S.p.A. nei confronti di S.R..

Con sentenza in data 30 gennaio – 1 febbraio 2006 il Tribunale di Crema ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi conseguentemente proposta dallo S..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’opposizione concerneva l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo basata sulla carenza nel titolo dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c.; detto titolo era stato ritenuto dalla Corte d’Appello di Brescia certo e valido ad eccezione della clausola relativa agli interessi moratori;

la sentenza della Corte d’Appello ne aveva anche accertato la liquidità; la verifica del corretto importo degli interessi dovuti dal debitore sarebbe stata effettuata al momento della distribuzione del ricavato; ancora la Corte d’Appello aveva escluso qualsiasi obbligo di restituzione a carico della società mutuante.

Avverso la suddetta sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L’Akros Casa non ha espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto di ricorso è il provvedimento con cui è stata negata la sospensione dell’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Akros nei confronti dello S..

L’art. 623 c.p.c. stabilisce che, ove la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione e il successivo art. 624 c.p.c. consente che, nel caso sia stata proposta opposizione all’esecuzione, il giudice dell’esecuzione sospenda il processo “concorrendo gravi motivi”.

Nessuno dei sette motivi di ricorso – come d’altra parte le argomentetzioni sottoposte all’esame del Tribunale – solleva la questione concernente i “gravi motivi” che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza, ma sostanzialmente essi censurano la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che si è pronunciata in sede di opposizione all’esecuzione.

E’ orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. 3, n. 22486 del 2009 e, inoltre, Cass. Sez. 3, n. 15647 del 2007) che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il provvedimento del Tribunale che si pronunci in tema di sospensione dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria, quindi privo di natura definitiva e decisoria.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Nulla spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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