Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3101 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3101 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 15543-2013 proposto da:
D’ELIA DOMENICO C.F. DLEDNC40M23B086L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA (STUDIO LEGALE
GRECO MARCELLO), rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE VETERE, giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

2017
4668

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
SCIENTIFICA, SCUOLA MEDIA STATALE DE SETA ;

avverso

la

sentenza

n.

1587/2012

intimati

della

CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2012, R.

Data pubblicazione: 08/02/2018

(

G. N. 241/2010.

R.G. 15543/2013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’appello di Domenico D’Elia
avverso la sentenza del Tribunale di Paola che aveva rigettato la domanda
proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di
demansionamento e mobbíng;

probatorio sullo stesso gravante, perché da un lato le condotte allegate non
avevano trovato adeguata conferma all’esito dell’istruttoria, dall’altro il
consulente tecnico d’ufficio aveva escluso il necessario nesso causale tra le
vicende lavorative e le patologie dalle quali il D’Elia era affetto, verosimilmente
riconducibili ad accadimenti della vita personale;
3.

avverso tale sentenza Domenico D’Elia ha proposto ricorso affidato ad un

unico motivo, illustrato da memoria, al quale il Ministero non ha opposto difese.

CONSIDERATO CHE

1.

il ricorso denuncia, con un unico motivo, «omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio» e
censura la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le risultanze
della prova testimoniale e acriticamente recepito le conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, superficiali e non rispondenti al vero;
2.

il ricorso è inammissibile, perché il ricorrente ha notificato l’atto alla

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro una prima volta il 1° marzo
2013 e successivamente il 15 aprile 2013, il 7 maggio 2013 e il 13 giugno 2013
inserendo ogni volta nel testo del ricorso la frase «il presente atto costituisce
rinnovazione del ricorso datato 22/2/2013 ritualmente notificato il…. e non
fecondato da iscrizione a ruolo»;
3. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che «nel caso in
cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il
primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal
ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga
nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto

2. la Corte territoriale ha evidenziato che l’appellante non aveva assolto all’onere

luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e
l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando
la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere
d’impugnazione.» (Cass. 19/10/2016 n. 21145 e negli stessi termini Cass.
26/5/2010 n. 12898);
4. dal principio di diritto discende la inammissibilità del ricorso perché alla data
dell’ultima notifica, a seguito della quale il ricorrente ha provveduto al deposito
disciplinato dall’art. 369 cod. proc. civ., era ampiamente decorso il termine di 60

1° marzo 2013, ossia dalla data della prima notificazione;
5. non occorre, pertanto, disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente
effettuata all’Avvocatura Distrettuale anziché a quella Generale perché «il
rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone
al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra
i quali rientrano quelli che si traducono in inutile dispendio di attività
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica
del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è
destinato a produrre i suoi effetti.» ( Cass. 17/6/2013 n. 15106);
6. la mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato esime dal
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; deve però darsi atto della
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017
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giorni previsto dall’art. 325 comma 2 cod. proc. civ., da calcolarsi a far tempo dal

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