Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3101 del 08/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3101 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 12890-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al
2013

ricorso;
– ricorrente –

10

contro

CONVERTINI FRANCESCO;
– intimato –

Data pubblicazione: 08/02/2013

avverso la sentenza n. 2698/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI del 10.5.2010, depositata il 13/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO IANNIELLO;

delega avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO che nulla osserva rispetto
alla relazione scritta.

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonino Sgroi (per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell’8
gennaio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
‘Con ricorso al Tribunale di Bari, Francesco Convertini, operaio agri-

nisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione
dell’anno 2002; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione
gli era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale
congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado e accolta dalla
Corte d’appello di Bari con sentenza depositata il 13 maggio 2010.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione — notificato il 3-4 maggio 2011 -, con un unico motivo.
La parte intimata non si è difesa in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche
e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno
2009 n.69.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4 0 , lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione
agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11° legge
297/82, censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la
voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per

colo a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps chiedendo ve-

avere — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato, per cui va trattato in camera di consiglio.
In proposito, questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il

seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita
dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio
1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.

Recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n.
146 del 1997 individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato
anche dal legislatore, che all’art. 18, comma 18° del Di. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato che “L ‘art. 4 del D.
Lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano
2

nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee
in .favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.”

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

glio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto
il ricorso dell’INPS e cassando conseguentemente la sentenza impugnata. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, col rigetto delle domande della parte originariamente ricorrente, quanto alla inclusione del t.f.r. nella base di computo dell’indennità di disoccupazione.
La concorrente influenza sulla decisione della precisazione legislativa
citata è alla base della decisione di compensare integralmente tra le parti le
spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta le domande iniziali, quanto alla inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2013
hIl Presidynte

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consi-

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