Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31009 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/12/2017, (ud. 13/10/2017, dep.28/12/2017),  n. 31009

Fatto

FATTI DI CAUSA

La signora S.N. ricorre avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto la domanda da lei proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’equa riparazione della eccessiva durata di un giudizio da lei introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale della Calabria negli anni 90 del secolo scorso, definito dal giudice amministrativo con sentenza del 2.7.12.

La corte territoriale ha disatteso la domanda dell’odierna ricorrente sul rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto ella non aveva presentato l’istanza di prelievo; R.D. n. 642 del 1907, ex art. 51, richiesta come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo originario.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con la L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, nonchè il vizio di carenza assoluta di motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nell’applicare alla fattispecie in esame una norma non in vigore ratione temporis. Al riguardo nel motivo di gravame si argomenta che il testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 4, prima dell’ulteriore modifica recata con il Decreto Correttivo n. 195 del 2011, subordinava la procedibilità della domanda di equa riparazione alla presentazione – nel giudizio amministrativo presupposto – dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 81 c.p.a. e non dell’istanza di prelievo ex art. 71 c.p.a., comma 2.

Il motivo è inammissibile perchè – a prescindere da qualunque indagine sulla persuasività delle argomentazioni sulla cui base la ricorrente chiede di modificare l’orientamento fissato da questa Corte con la sentenza n. 19476/14 (che ha chiarito come la volontà del legislatore di far dipendere la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio amministrativo dalla presentazione di una istanza di prelievo nel giudizio presupposto risultasse chiara, e tale da non generare dubbi, già dal testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, dovendo attribuirsi funzione meramente esplicativa alla disposizione correttiva di cui del D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a, n. 6) è assorbente la considerazione che il ricorso per l’equa riparazione da irragionevole durata del processo è stato proposto l’11.2.14, epoca in cui, per il principio tempus regit actum, la domanda era proponibile alla condizione risultante dal testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (in vigore dall’8 dicembre 2011, epoca in cui il giudizio amministrativo era ancora pendente).

Col secondo motivo la ricorrente censura l’omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la carenza assoluta di motivazione; l’omessa considerazione di un atto decisivo. Nel motivo si sottolinea come nel giudizio di merito l’odierna ricorrente avesse depositato, in data 3.8.2010, una istanza “urgente” di fissazione udienza ex art. 82 c.p.a., da assimilare ad una istanza di prelievo proprio in ragione della specifica menzione della urgenza.

Il motivo è fondato. Non può infatti condividersi il giudizio della corte distrettuale secondo cui il riferimento all’urgenza contenuto nella istanza di fissazione dell’udienza depositata il 22.7.10 non modificherebbe la finalità dell’istanza, fissata dalla legge nell’impedimento alla perenzione. Per impedire la perenzione è sufficiente chiedere la fissazione dell’udienza; se tale fissazione viene richiesta “con urgenza”, l’istanza si arricchisce di un contenuto ulteriore che manifesta come l’istante chieda non soltanto che il giudizio perduri (non cada in perenzione) ma anche che esso venga trattato con urgenza; il che coincide con la funzione tipica dell’istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2 e, poi, dell’art. 71 c.p.a., comma 2.

L’accoglimento del secondo mezzo di ricorso implica l’assorbimento del terzo motivo, concernente la regolazione delle spese del giudizio di merito.

La sentenza gravata va quindi cassata con rinvio alla corte d’appello di Catanzaro perchè la stessa si pronunci sul merito della domanda di equa riparazione della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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