Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31008 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31008 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 3305-2016 proposto da:
SORRENTINO MARIA

IASIELLO LUCIO,

JOSE’, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2017
2503

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
controricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale;
udito l’Avvocato PERIFANO Ester difensore dei ricorrenti
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la

,,/

FATTI DI CAUSA
I signori Vincenzo Delli Carri, Lucio Iaello e Maria Josè Sorrentino
ricorrono avverso il decreto della Corte d’appello di Roma che ha respinto

riparazione della eccessiva durata di un giudizio da loro introdotto
davanti al tribunale amministrativo regionale della Campania negli anni
’90 del secolo scorso, definito dal giudice amministrativo il 21.10.10.
La corte territoriale ha disatteso la domanda degli odierni ricorrenti sul
rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto essi non avevano
presentato l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010),
richiesta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54 del decreto legge n. 112/2008, nel testo, in
vigore dal 16.9.10, modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato n.
4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011. In particolare,
la corte distrettuale ha ritenuto che detta istanza di prelievo non potesse
essere assimilata all’istanza di fissazione di udienza ex art. 23

t.

6

dicembre 1971 n. 1034 e che la sua mancata presentazione rendesse
improponibile la domanda di equa riparazione anche in relazione al
periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione che aveva
introdotto l’ istanza medesima.
Il ricorso si articola in due motivi.
Il Ministero del’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la
quale i sigg.ri Iasiello e Sorrentino hanno depositato una memoria
illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in
epigrafe.

3305/16

la domanda da loro proposta ai sensi della legge n. 89/2001 per l’equa

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo – riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt.

dell’art. 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma 2, d.l. 25.6.2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, e dell’art. 3,
comma 23, all. 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e successive
modificazioni – i ricorrenti deducono che la corte territoriale avrebbe
errato nel ritenere insoddisfatta la condizione di proponibilità della
presentazione della istanza di prelievo di cui all’articolo 71 c.p.a.,
nonostante l’identità strutturale e funzionale tra tale istanza e quella
prevista dall’articolo 51 del regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907.
Col secondo motivo – proposto in via subordinata e riferito alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma
2, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n.
104/2010 e successive modificazioni – i ricorrenti censurano la
statuizione con cui la corte territoriale ha ritenuto che l’omessa
presentazione della istanza di prelievo rendesse improponibile la
domanda di equa riparazione anche per il periodo del giudizio
presupposto antecedente alla data di entrata in vigore del menzionato
allegato 4 al decreto legislativo n. 104/10 (16.9.10).

6, §1, e 13 CEDU, in relazione anche agli artt. 10 e 11 Cost., nonché

Il primo motivo è fondato.
Premesso che risulta per tabulas che nel giudizio presupposto i
ricorrenti presentarono una istanza di prelievo ex art. 51 R.D. 642/1907,
deve affermarsi che l’istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 51
R.D. 642/1907 (denominata “di prelievo” dalla prassi forense e posta
come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione

2
3305/16

ci

e l’istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
(denominata “di prelievo” dalla legge e posta come condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione dall’articolo 54, comma
2, d.l. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’articolo

comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011) si identificano per struttura e
per funzione.

Si

tratta

della

medesima

istanza,

disciplinata

diacronicamente, prima, dal secondo comma dell’ articolo 51 R.D. n.
642/1907 e, poi, dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
Ha dunque errato la corte territoriale nel giudicare improponibile la
domanda di equa riparazione degli odierni ricorrent per mancata
presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del
secondo e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello
di Roma perché la stessa si pronunci sul merito della domanda di equa
riparazione dei ricorrenti.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo e cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto;
rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che regolerà
anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2017

Il Presidente

Il Cons. este ore
Ante e •

,Stefano Petitti

, .sentino

(UA
ano Giudiziario
ia NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

-28 DICI 2017

3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e dall’articolo 1,

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