Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31007 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 22/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9971-2017 proposto da:

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.G., A.S., A.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 697/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 3,

rigetto nel resto;

udito l’Avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 3.2.2017 n. 697, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal Ministero della Difesa ed in riforma della decisione di prime cure che aveva condannato l’Amministrazione statale al risarcimento dei danni “jure proprio” e “jure hereditatis”, subiti da S. e A.S. e da M.G., familiari di A.A. militare deceduto in servizio in seguito a patologia tumorale contratta a causa dell’inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante la missione internazionale in Bosnia a guida NATO nel periodo 1998-1999: a) dichiarava il difetto di giurisdizione dell’AGO in ordine alla domanda risarcitoria proposta “jure hereditatis”; b) confermava la responsabilità della PA per aver omesso di informare il militare in ordine allo specifico fattore di rischio connesso alla esposizione all’uranio impoverito, non essendo ciò impedito dal peculiare regime del servizio militare e non potendo estendersi la volontaria adesione alla missione estera anche all’accettazione di rischi ignoti; c) riteneva esaustivamente motivate dal Tribunale le ragioni che avevano indotto il primo giudice a discostarsi dalle risultanze peritali; d) qualificava come confessione stragiudiziale il D.M. 13 luglio 2000, n. 1616 che aveva riconosciuto la causa di servizio, attestando il nesso di causalità tra la insorgenza della patologia ed il servizio espletato all’estero; e) rigettava la eccezione di compensazione, formulata dal Ministero, del credito risarcitorio con gli importi erogati al militare a titolo di indennizzo, in quanto la eccezione rimaneva assorbita nella declaratoria di carenza di giurisdizione sulla domanda risarcitoria “jure hereditatis”, mentre non era proponibile una compensazione tra l’indennizzo – corrisposto direttamente e personalmente al militare – e le somme spettanti a titolo di risarcimento “jure proprio” ai familiari; f) dichiarava inammissibili per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. tutti gli altri motivi di gravame.

La sentenza di appello, notificata in data 9.2.2017, è stata ritualmente impugnata per cassazione, con tre motivi, dal Ministero della Difesa.

Resistono con controricorso i familiari della vittima.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la sentenza di appello viene investita sul punto della dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene la ricorrente di aver individuato nell’atto di appello le specifiche statuizioni della sentenza impugnata gravate da critica, sicchè errata si palesava la decisione di inammissibilità della Corte distrettuale.

Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che le linee guida dettate per la verifica dei requisiti minimi di ammissibilità della impugnazione, così come indicati nell’art. 342 c.p.c. (nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) sono state delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a dirimere il conflitto giurisprudenziale formatosi sulla interpretazione della nuova norma, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Corte cass. Sez. U – , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). In sostanza “quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perchè queste siano censurabili” (ibidem, in motivazione). Non essendo stato trasformato l’appello, dalla riforma del 2012, in mezzo di impugnazione a critica vincolata, ne segue che “la riposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sè indice di inammissibilità dell’appello”, purchè attraverso tale riproposizione vengano comunque evidenziati gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice nella ricostruzione del fatto o nella applicazione delle norme di diritto.

Orbene nella esposizione del motivo di ricorso per cassazione, la Amministrazione statale si è limitata ad affermare che nell’atto di appello (debitamente trascritto nella parte volitiva – pag. 7 atto di appello- riportata nel ricorso per cassazione alla pag. 6) erano state precisamente individuate le statuizioni impugnate, concernenti: 1-la conoscenza da parte della Amministrazione statale, alla stregua dei risultati delle indagini scientifiche acquisiti già nell’anno 1990, delle letali conseguenze sulla salute della esposizione all’uranio impoverito; 2 – il nesso di derivazione causale della patologia di “Linfoma non Hodgkin” dalla esposizione ad uranio impoverito e dunque dalla partecipazione del militare alla missioni in Bosnia.

La PA ricorrente ha, tuttavia, omesso del tutto di riportare anche la parte critica dell’atto di appello, non essendo dato verificare, pertanto se e quali ragioni erano state svolte per affermare che gli stessi argomenti in gatto e diritto, già sostenuti dal Ministero negli atti difensivi di primo grado, avrebbero dovuto ritenersi idonei a sostenere anche la critica mossa alla sentenza impugnata, in quanto o del tutto trascurati dal Tribunale, ovvero erroneamente o lacunosamente valutati da quel Giudice di merito.

Premesso, infatti, che anche nel caso di denuncia di vizio di nullità processuale, il ricorrente è tenuto ad assolvere ai requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, prescritti dall’art. 366 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016; id. Sez. 3 – Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018), va ribadito il principio per cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012), non potendo la Corte andare a ricercare gli elementi integrativi delle lacune dei requisiti legali del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., nei documenti o negli atti, anche processuali, dei precedenti gradi di giudizio (ivi compresa la sentenza di appello impugnata), distinti dal ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.

Non può, in contrario, venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come “error in judicando de jure procedendi” – in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito -, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella – cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “errores in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere – dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio” – che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

In assenza di trascrizione dei motivi di gravame e dell’atto di appello non è dato a questa Corte verificare l’errore asseritamente commesso dal Giudice di appello nel ritenere inammissibile la mera riproposizione delle identiche difese svolte in primo grado in quanto non accompagnata da un apparto critico volto ad evidenziare gli errori di ricostruzione o di applicazione delle norme di diritto in cui il primo Giudice sarebbe incorso, trascurando dette difese.

Con il secondo motivo la PA deduce la violazione degli artt. 2697 e 2730 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la statuizione della sentenza di appello che aveva riconosciuto il carattere di prova assorbente del nesso di causalità all’accertamento compiuto dalla Commissione medica ospedaliera posto a base del decreto ministeriale che aveva liquidato l’equo indennizzo per causa di servizio.

Il motivo è inammissibile in quanto l’eventuale accoglimento della censura, non sarebbe ex se, comunque, idoneo a privare la sentenza della “ratio decidendi”.

Come emerge dalla lettura della sentenza di appello – confermativa di quella di prime cure, quanto all’accertamento del nesso eziologico tra patologia tumorale ed esposizione all’uranio impoverito – le ragioni poste a fondamento dell’accertamento del nesso di causalità erano costituite da “risultanze documentali e prove testimoniali” ed in particolare dalla relazione del Ten. Col. S. (che attestava l’impiego del militare in zone soggette ad intesi bombardamenti con proiettili ad uranio impoverito), dai risultati degli studi condotti da massimi esperti scientifici (prof. B., oncologo della Università di Udine) e dai militari dell’Air Force Armament Laboratory che già nel 1990 avevano apprestato un prontuario di “best practice” per tutelare dal rischio specifico di esposizione radiattiva le truppe impegnate in zone con utilizzo di armamenti ad uranio impoverito, ed ancora il verbale della CMO che aveva riconosciuto la causa di servizio, ritenuto dai Giudici di merito ulteriore parametro di riscontro degli altri elementi indicati.

Pertanto, indipendentemente dalla affermazione della Corte d’appello secondo cui all’accertamento del nesso eziologico, contenuto in detto verbale, doveva attribuirsi efficacia probatoria di “confessione stragiudiziale” (l’accertamento del nesso di causalità materiale, infatti, implica l’applicazione di criteri rispondenti a leggi scientifiche ovvero a leggi generali che consentano di stabilire quando un fatto può ritenersi generatore di un altro fatto: in tal senso l’accertamento del nesso di causalità è il risultato di una operazione logica – che si sviluppa peraltro in sede civile ed in sede penale, secondo differenti esigenze del grado di certezza conclusiva del ragionamento che vanno dal convincimento in quanto “più probabile che non”, al convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”-, e dunque si pone al di fuori della ammissione della esistenza di un “fatto storico”, inteso come evento realmente accaduto, tale soltanto essendo l’oggetto della confessione che richiede la mera consapevolezza e volontà dell’atto. Diverso è invece il “riconoscimento del diritto” operato dal debitore che può riconoscersi nel decreto ministeriale che, recependo le conclusioni della CMO, ammette il dipendente alla fruizione dei benefici assistenziali), statuizione peraltro non in linea con quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte territoriale, secondo cui il riconoscimento della dipendenza dalla malattia da causa di servizio, operato dalla CMO, costitutiva una “presunzione semplice” della sussistenza del nesso di derivazione eziologica, che onerava l’Amministrazione della prova contraria, osserva il Collegio che la critica svolta dalla ricorrente su tale singola statuizione, è carente dell’interesse ad impugnare, non involgendo anche gli altri elementi probatori su cui si fonda l’accertamento del nesso eziologico.

La censura si palesa, peraltro, inammissibile in quanto carente dell’apparato critico rivolto all’accertamento compiuto dalla CMO, non essendo sviluppato alcun argomento contestativo degli elementi su cui si fonda la valutazione medica della derivazione causale della patologia dalla esposizione all’uranio impoverito, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza il richiamo ai precedenti di legittimità citati dalla Amministrazione statale, secondo i quali il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio non è idoneo a supportare il distinto accertamento richiesto per l’attribuzione della rendita per malattia professionale, atteso che il primo non contiene alcun apprezzamento in ordine alla incidenza della malattia sulla “attitudine al lavoro” dell’assicurato.

Nella specie, infatti, non si tratta di stabilire quali effetti dannosi abbia prodotto la patologia di “linfoma non Hodgkins” ossialia stessa debba o meno qualificarsi come “malattia professionale”, ma, invece, se tale patologia sia o meno eziologicamente derivata dalla prolungata assunzione di quantitativi massivi di nanoparticelle a contenuto radioattivo (uranio impoverito).

Con il terzo motivo il Ministero deduce la violazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la Corte territoriale aveva fatto scorretta applicazione della norma rubricata, disconoscendo la “compensazione” tra le poste attive e quelle passive derivate dal medesimo illecito e cioè tra le somme corrisposte a titolo di indennizzo spettante alle vittime del dovere, e l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno liquidato ai familiari superstiti.

Il motivo è fondato.

Irrilevante, in difetto di proposizione di ricorso incidentale, la questione relativa alla asserita tardività ed inammissibilità della eccezione di “compensatio lucri cum damno” (cfr. controricorso pag. 21), occorre preventivamente rilevare come, in difetto di riconoscimento del danno “jure hereditatis”, in relazione al quale il Giudice di merito ha ritenuto di non dover statuire dichiarandosi privo di giurisdizione, la questione venga a porsi soltanto in relazione al danno liquidato “jure proprio” ai superstiti.

A quanto emerge dalla sentenza di appello, la decisione di prime cure, confermata sul punto aveva liquidato a ciascuno dei familiari il risarcimento del “danno non patrimoniale jure proprio”, oltre al ristoro del danno patrimoniale consistito nel rimborso delle spese funerarie (Euro 10.000,00).

Orbene gli indennizzi assistenziali in questione sono stati erogati, dopo il decesso del militare avvenuto il 12.12.2000 (controricorso, pag. 5), con D.M. 6 maggio 2008, n. 13 e con D.M. 28 luglio 2008, n. 11 a favore dei “superstiti” della vittima, essendo previsti dalla legge quale diritto ad essi spettante “jure proprio” (e non jure hereditatis), come è dato evincere dalle disposizioni di legge che hanno esteso, per l’appunto, ai familiari i benefici originariamente spettanti alle sole vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati che, per effetto di ferite o lesioni riportate conseguenti agli eventi considerati, avessero subito una invalidità permanente non inferiore ad un determinato grado della capacità lavorativa da accertarsi in base alle tabelle ministeriali indicate nel D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 e successivamente in base ai parametri tabellari indicati nel D.P.R. n. 90 del 2010, art. 1082.

Errata è quindi la statuizione della Corte territoriale secondo cui la compensazione non poteva operare, trattandosi di indennizzi corrisposti direttamente al militare e non ai familiari.

Sostengono tuttavia i controricorrenti che le indennità che erano state erogate ai “successori” non assolvevano ad una funzione risarcitoria, ossia compensativa, del “danno non patrimoniale” derivato ai familiari dall’illecito, ma concernevano la menomazione della integrità fisica del loro congiunto (danno biologico del de cuius) esitata poi nel decesso, dunque non vi sarebbe omogeneità tra le poste indennitarie e risarcitorie riconosciute “jure proprio” ai superstiti. Inoltre le indennità sarebbero state erogate soltanto a favore dei genitori e non anche della sorella della vittima, e le norme di legge, succedutesi nel tempo, diversamente da quanto contemplato in altri interventi di natura assistenziale (come la L. n. 210 del 1992 relativa ad indennizzi da danni derivati da emotrasfusione), non prevedevano forme di scorporo degli indennizzi dai risarcimenti.

Osserva il Collegio che la questione relativa alla applicabilità della “compensatio lucri cum damno” è stata recentemente oggetto di rivisitazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenze n. 12564 – 1267 del 22/05/2018) che hanno scolpito le condizioni alle quali può ritenersi operante il principio del divieto di cumulo di plurime prestazioni patrimoniali eseguite, anche a diverso titolo, da diversi obbligati a favore del soggetto danneggiato in conseguenza del medesimo illecito:

l’acquisizione dell’indennizzo deve causalmente derivare – secondo il medesimo criterio previsto dall’art. 1223 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli-, e dunque quale conseguenza immediata e diretta dalla condotta illecita: anche i vantaggi collegati all’atto dannoso debbono infatti rispondere alla regola della causalità giuridica la esigenza di considerare sia i danni sia i vantaggi ossia tanto le conseguenze negative, quanto quelle positive che sono derivate dal un medesimo evento trova fondamento nel principio per cui “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato” e cioè tanto la perdita subita che il mancato guadagno, “ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire finte di arricchimento del danneggiato, il quale invece deve essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito” oltre al nesso di causalità (che rimane evidentemente interrotto nel caso in cui il vantaggio sia riferibile ad una scelta autonomamente riconducibile al danneggiato) occorre verificare la “funzione ossia lo scopo” che la legge attribuisce alla prestazione patrimoniale che il soggetto diverso dall’autore dell’illecito è tenuto, per legge od altro titolo negoziale, ad eseguire in favore del danneggiato: se la ragione giustificatrice dell’indennizzo è rivolta alla rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito, sussiste una piena coincidenza delle prestazioni risarcitoria ed indennitaria, con il rischio di indebito cumulo delle somme riconosciute al danneggiato un elemento sintomatico (e necessario) del divieto di cumulo è dato dalla previsione legislativa di meccanismi di recupero (rivalsa, surrogazione, regresso, ecc.) delle somme erogate dal terzo, tenuto per legge o per altro titolo: tale meccanismo infatti è volto da un lato ad impedire che il terzo autore dell’illecito e responsabile del danno possa fruire dell’esonero della misura della propria responsabilità, grazie all’intervento del terzo; dall’altro a dimostrare che il credito risarcitorio è della stessa natura del credito indennitario, potendo rivolgersi il terzo nei confronti dell’autore dell’illecito azionando lo stesso credito risarcitorio vantato dal danneggiato. Peraltro la previsione di tali meccanismi spetta in via esclusiva al Legislatore: “così in tutti i casi in cui sia una norma legislativa ad attribuire, senza regolare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio, un vantaggio collaterale giudice della responsabilità civile non potrebbe procedere tout court ad effettuare la operazione compensativa o di defalco. Se così facesse, egli vanificherebbe il senso più profondo della previsione normativa costituente il titolo della attribuzione, che risiede nell’assunzione da parte della generalità del carico di determinati svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, (e) non nella volontà di premiare chi si è comportato in modo negligente od alleggerire la sua posizione debitoria”.

Discende altresì dagli enunciati principi che la regola della “compensatio lucri cum damno” deve trovare applicazione in tutti quei casi in cui un unico soggetto, responsabile civile delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’illecito, risulti tenuto, sia pure a diverso titolo, a ristorare il danno patito da un soggetto a causa dell’illecito (la regola “opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni”);

Tanto premesso ed applicando i principi di diritto sopra enunciati, osserva il Collegio che le norme di legge non prevedono divieti di cumulo espressi, nè forme o meccanismi (surrogazione, rivalsa, regresso, ecc.) intesi a consentire alla Amministrazione erogatrice il recupero nei confronti dei soggetti autori dell’illecito, responsabili del danno cagionato alla vittima, delle somme versate a titolo di indennizzo

– una previsione espressa di decurtazione è ravvisabile all’interno del sistema degli indennizzi: non possono cumularsi gli indennizzi concessi dalle diverse leggi succedutesi nel tempo (L. n. 206 del 2004, art. 5; D.P.R. n. 90 del 2010, art. 1084).

Tali elementi non sono tuttavia sufficienti ad escludere il diffalco in quanto: 1-) la regola generale non è il “cumulo” dei benefici e del risarcimento del danno, ma – avuto riguardo alla funzione compensativa del danno assolta dalle rispettive obbligazioni – è quella desumibile dall’art. 1223 c.c. di evitare duplicazioni delle poste dirette a reintegrare la compromissione dei diritti violati (la cumulabilità di poste aventi analoga funzione compensativa, introduce una deroga alla regola generale e deve essere, pertanto, espressamente prevista: cfr. L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 1); 2-) la mancata previsione di meccanismi di recupero dell’indennizzo, non assume rilevanza nella fattispecie in quanto, essendo unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della elargizione speciale e degli assegni periodici, trova applicazione la regola per cui quando, “pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa” (cfr. in termini, con riferimento a fattispecie analoga: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24180 del 04/10/2018); 3-) il parametro di calcolo dell’ammontare delle indennità, riferito al tipo di lesione ed al grado percentuale di invalidità permanente da riconoscere ai postumi derivati al militare (successivamente deceduto) dal fatto illecito, non è indicativo della voce di danno che si intende compensare, atteso che la erogazione dei benefici ai familiari superstiti non corrisponde ad esigenze riconducibili al fenomeno successorio (dunque alla trasmissione “jure herditatis” di un credito che era entrato a far parte del patrimonio del “de cuius”), quanto piuttosto ad esigenze proprie dei destinatari i quali, a causa dell’illecito e della morte del proprio congiunto, hanno sofferto – quali conseguenze immediate e dirette – danni nella propria sfera giuridica di natura patrimoniale e non patrimoniale, che le provvidenze assistenziali intendono parzialmente- compensare. Il quomodo del calcolo dell’indennizzo è rimesso alla scelta discrezionale del Legislatore che, nella specie, ha inteso ancorare la modulazione del “quantum” al grado percentuale di invalidità permanente che sarebbe stato riconosciuto al militare ove non fosse deceduto (in altri casi il Legislatore ha optato, invece, per la erogazione di un “assegno una tantum” in misura fissa o parametrata proporzionalmente al tipo di lesione od al grado di invalidità permanente), e non incide sulla natura o sulla voce di danno risarcibile, trattandosi di emolumenti “omnicomprensivi” in quanto rivolti a compensare indifferentemente tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniale e non patrimoniali, subite direttamente dai familiari della vittima, e dunque a soddisfare il medesimo credito risarcitorio derivato dall’illecito e vantato “jure proprio” dai superstiti.

La statuizione della sentenza impugnata deve essere dunque cassata in parte qua.

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo motivo; la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in altra composizione che, provvederà ad uniformarsi ai principi di diritto indicati, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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