Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31007 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31007 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27513-2015 proposto da:
D’APICE ANNUNZIATA, LANGELLOTTI FRANCESCO, LANGELLOTTI
ANNA, LANGELLOTTI MARGHERITA, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N 18, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO FRISANI, che li rappresenta e
difende;
2017
2481

vc.
– ricorrenti e controricorrenti incidentaltcontro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, V.LE DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente e con troricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso il decreto n. 1041/2015 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositato il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso
incidentale.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTO E DIRITTO
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della
Corte di appello di Perugia che ha condannato il Ministero dell’Economia e
Finanze al pagamento in loro favore di euro 13.500 in solido detraendo
12 anni non potendosi tenere conto del periodo intercorso tra gennaio

di presentazione dell’istanza di prosecuzione e fissazione di udienza,
adempimento reso obbligatorio dalla novella legislativa.
Denunziano violazione degli artt. 2 III I. 89/2001, 6 I CEDU, 1 e 6 I.
19/1994 perché solo dopo la trasmissione dei fascicoli alle istituite sezioni
regionali della Corte dei conti e della relativa comunicazione alle parti si
poteva proporre l’apposita istanza per la prosecuzione del giudizio.
Resiste il Ministero, proponendo ricorso incidentale per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 115, 116, 132 cpc, 118 disp.att. per non avere la
sentenza specificato i motivi di diritto applicabili; 2) violazione degli artt.
117 cost., 1226, 2697 cc, 2 legge 89/2001, 6 CEDU trattandosi di lite
temeraria 3) omesso esame di fatto decisivo avendo la Corte dei conti
sostanzialmente affermato che il ricorso non aveva alcuna possibilità di
essere accolto.
Vi è ulteriore controricorso dei ricorrenti.
Ciò premesso, si osserva:I ricorsq) vanno dichiarati improcedibili perché i
ricorrenti producono copia autentica del decreto mancante
completamente della motivazione mentre il resistente produce fotocopia
non autentica.
PER QUESTI MOTIVI

1994, data di entrata in vigore della legge 19/1994 e l’aprile 2006, data

La Corte dichiara improcedibili i ricorsi e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017.

L..e,

il Presidente

Il Consi liere estensore

9.(AILA/

Il F

onaro Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 28

WC. 2017

(

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