Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31004 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11190/2017 R.G. proposto da:

DELL’ORTO SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gianroberto Villa, dall’Avv.

Bruno Arrigoni e dall’avv. Gigliola Mazza Ricci, con domicilio

eletto in Roma, via Pietralata n. 320, presso lo studio di

quest’ultima;

– ricorrente –

contro

ALPE SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Dominici e

Marcello Pitta;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47245/2016 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 21/12/2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con scrittura privata del 20.10.2007 Alpe srl, a fronte del corrispettivo di Euro 1.000.000,00, si riservava il diritto di decidere, entro il 21.12.2008, con possibilità di proroga a titolo oneroso di un ulteriore anno, se rendersi cessionaria del contratto di locazione finanziaria di un immobile ad uso industriale stipulato dalla società Dell’Orto con Locat spa, ed otteneva il diritto di occupare una parte dell’immobile locato a fronte del pagamento di Euro 65.000,00 al trimestre fino all’esercizio del diritto di opzione. Dell’Orto spa avrebbe ottenuto contestualmente alla cessione la risoluzione del contratto di locazione commerciale in essere con (OMISSIS) srl.

In esecuzione di tale accordo, la società Alpe aveva versato il primo milione di Euro ed iniziato l’occupazione di parte dell’immobile locato, pagando il corrispettivo pattuito. Con lettera raccomandata del 9.12.2008 aveva poi richiesto la proroga del termine per l’esercizio del diritto di opzione e corrisposto, a tale titolo, Euro 1.000.000,00.

Nel settembre 2010, constatata la scadenza del termine senza che la società Alpe sciogliesse la riserva, la società Dell’Orto agì in giudizio contro Alpe srl, che continuava ad occupare parzialmente l’immobile, ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo dovutole a titolo di occupazione. Alpe srl, opponendosi al decreto, chiese la risoluzione dell’accordo del 20.12.2007 e la restituzione di Euro 2.000.000,00.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1807/2014, qualificava l’accordo del dicembre 2007 quale accordo preparatorio, lo dichiarava risolto per impossibilità sopravvenuta, in ragione dell’avvenuto fallimento di (OMISSIS) srl, limitatamente al periodo 1.1.2009-31.12.2009, condannava Dell’Orto spa a restituire Euro 1.000.000,00, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma confermava la debenza dell’importo di Euro 286.000,00 da parte di Alpe srl a titolo di occupazione.

La Corte d’appello di Milano, riuniti i giudizi sugli appelli proposti da Dell’Orto spa e Alpe srl, con la sentenza impugnata, accertato il diritto della società Alpe alla restituzione di Euro 2.000.000,00 e la debenza di Euro 286.000,00 da parte della società Alpe alla società Dell’Orto, condannava quest’ultima alla restituzione di Euro 1.714.000,00 all’attuale controricorrente.

Avverso la sentenza n. 4724/2016 della Corte d’Appello di Milano propone ricorso per cassazione la società Dell’Orto, formulando sei motivi.

Resiste e propone ricorso incidentale la società Alpe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto del 25/07/2018, ritualmente notificato e sottoscritto, la società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La controricorrente ha ritualmente accettato con atto del 14/09/2018.

Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, tenuto conto dell’accettazione della rinuncia da parte della società Alpe, si dichiara l’integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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