Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31004 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31004 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21021-2015 proposto da:
GENTA GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato
SIMONE TAMAGNINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PAVIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa
dall’avvocato GABRIELA GIUNZIONI;
– controricorrente –

avverso

la

decisione

n.

20/2015

della

Data pubblicazione: 28/12/2017

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI

SANITARIE

di

ROMA,

depositata il 03/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato TAMAGNINI Simone,

difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

I FATTI DI CAUSA
La Commissione Centrale per agli Esercenti le Professioni
Sanitarie, con decisione depositata il 3 giugno 2015, respinse il
ricorso proposto dal veterinario Giuseppe Antonio Genta avverso
la delibera dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Pavia del
10 luglio 2014, con la quale a costui era stata irrogata la
sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo professionale.

per cassazione, corredato da due motivi di censura.
L’Ordine provinciale dei medici veterinari di Pavia ha
depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con la prima doglianza allega violazione di legge
ex art. 111, Costituzione.
Il provvedimento censurato, secondo la prospettiva
impugnatoria deve reputarsi privo di una effettiva motivazione.
Invero, con il primo mezzo di gravame il ricorrente, lamentando
la violazione dell’articolo 39 del d.P.R. 221/1950, nonché del
diritto di difesa, ex artt. 24 e 111, Costituzione, nonché 6, CEDU,
aveva esposto che la convocazione del medesimo per l’audizione
da parte del Presidente dell’Ordine era stata effettuata con
modalità non prevista dalla legge, ed in particolare, mediante
PEC. La Commissione, invece che rispondere alla predetta
censura, si era impegnata ad affermare che la prima decisione
era esente da vizio di legge, in quanto «la segnalazione
pervenuta in forma anonima e corredata da elementi probatori
oggettivi, rappresentati dalle fotografie, che forniscono all’Ordine
un riscontro obiettivo e facilmente verificabile della sua
veridicità, supportate dall’assunzione in contraddittorio delle
prove testimoniali». Ciò premesso, il ricorrente constata «che la
motivazione sul primo motivo di impugnazione del ricorrente è
inesistente o del tutto apparente, in quanto il dott. Genta ha
dedotto in merito alla nullità del provvedimento impugnato in
3

Avverso la predetta statuizione l’interessato propone ricorso

quanto le notifiche non sono avvenute con lettera raccomandata
in aperta violazione di quanto dispone l’art. 79 in combinato
disposto con l’art. 39 del d.p.r. numero 221/1950, mentre la
Commissione ha dedotto su ben altro ovvero sulle risultanze
probatorie relative alle fotografie, sulla legittimità dell’atto di
contestazione che seppur generico consente un’adeguata difesa,
ovvero su istituti giuridici che hanno natura e regime del tutto

Prosegue il Genta affermando che, analogamente, in
relazione al secondo motivo di impugnazione la risposta della
Commissione si mostrava del pari inconferente. Invero, chiarisce
il ricorrente, con il secondo motivo di gravame aveva
testualmente esposto quanto appresso: «eccesso di potere per
genericità della contestazione, erroneità dei presupposti, difetto
di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e
47 d.p.r. numero 221/1959 e dell’articolo 3 legge n. 241/1990»;
nel corpo del predetto motivo si spiegava che gli addebiti
apparivano generici e privi dei connotati concreti che ne
consentissero puntuale individuazione, mancante, inoltre, ogni
contestualizzazione, che potesse consentire la individuazione con
esattezza del fatto contestato, collocato nello spazio e nel tempo.
Anche in questo caso, conclude il ricorrente la Commissione
aveva reso una motivazione del tutto apparente e largamente
inesistente.
Anche la risposta al terzo motivo doveva reputarsi affetta
dallo stesso vizio, in quanto, invece che rispondere alla censura
con la quale si evidenziava difetto istruttorio, omessa valutazione
di prove, travisamento, erronea valutazione dei fatti, violazione e
falsa applicazione dell’articolo 47 del d.P.R. 221/1950, violazione
dell’articolo 27, Costituzione, violazione dell’articolo 653 cod.
pen., nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, la
risposta motivazionale si limita ad affermare la sussistenza di

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diverso dalle notificazioni».

proporzionalità della sanzione applicata rispetto al fatto
contestato.
Con il secondo motivo il Genta deduce la nullità della
sentenza o del procedimento.
Le convocazioni del Genta erano state effettuate tutte a
mezzo PEC e, pertanto, per le ragioni esposte dovevano ritenersi
nulle. La predetta questione, che il ricorrente ripropone

Commissione trascurando in siffatto modo un punto centrale del
procedimento disciplinare laddove si consideri che il rispetto delle
formalità inerenti le convocazioni rappresenta uno dei principi
cardini inerenti il diritto di difesa di cui all’art. 24 della
Costituzione».
Il ricorso non è fondato.
Il Genta lamenta che la decisione impugnata ha omesso di
decidere in ordine alla legittimità della modalità di comunicazione
degli atti, comunicazione che, a suo dire, era stata fonte di una
assortita congerie di violazioni di legge.
Non è dubbio che il provvedimento che oggi viene al vaglio di
questa Corte indubbiamente, pur essendo entrato ampiamente
nel merito degli addebiti, ha omesso di prendere precisa
posizione sul punto.
Tuttavia, in tema di “errores in procedendo”, non è
consentito alla parte interessata di formulare, in sede di
legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla
Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il
denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti,
indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità
dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Né il
mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione
puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia,
configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame
di domande o eccezioni di merito (Sez. 1, n. 22952, 10/11/2015,
5

integralmente, non era stata «minimamente trattata dalla

Rv. 637622; nello stesso senso, Sez. 6-2, n. 321, 12/1/2016,
Rv. 638383).
Senza contare che questa Corte (Sez. 5, n. 16171,
28/6/2017, Rv. 644892) ha già avuto modo di affermare, in via
generale che alla luce dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art.
111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente

principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di
gravame, la Corte di legittimità può omettere la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito
allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti
infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a
confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando
l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che
si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di
fatto.
La denunzia del vizio procedurale è radicalmente destituita di
giuridico fondamento.
La comunicazione degli atti a mezzo PEC, infatti, venne sin
dall’inizio configurata quale forma idonea ad ogni effetto di legge
(art. 4, comma 1, d.P.R. n. 68 dell’11/2/2005); sicché le
modalità tecniche capaci di assicurare al mezzo stabilità,
certezza del mittene, certezza del ricevente, inalterabilità del
contenuto della comunicazione, prova della ricezione, intesa
quale disponibilità sul supporto tecnico del ricevente, ed effettiva
presa visione dell’atto vennero stabilite con il d. m. 2/11/2005
emanato dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.
Inoltre, per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 9
dell’art. 16 del d. I. n. 185/2008, siccome convertito in legge n.
2/2009, i professionisti, hanno l’obbligo di dotarsi della PEC e
sono tenuti ad accettare le comunicazioni loro pervenute con il
predetto strumento.
6

orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali

Infine, è appena il caso di soggiungere che il ricorrente
neppure adombra ragioni specifiche e peculiari che gli avrebbero
impedito la conoscenza effettiva, limitandosi a negare efficacia
allo strumento di comunicazione informatica sulla sola base di
argomenti formalistici (il tenore dell’art. 79 del d.P.R. n.
221/1950) oramai indubbiamente travolti dall’evoluzione
normativa.

liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile
ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti
per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte
del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del controinteressato, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2017
Il Presidente

Il Consigliera estensore

(V’ncenzo Mazzacane)

rasso)

7

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono

Il Fti‘tOon

Giidiziario

Va1a NERI

DEPOSITATO

28 WC. 2017

Roma,

IN CANCELLERIA

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