Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31003 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12024/2017 proposto da:

REHA TEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BOLLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAS – ISTIT. TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI – SOCIETA’ MUTUA

DI ASSICURAZIONI già RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. G.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI, 25, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO AGOSTINELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2531/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 2531/2016 rigettando l’appello proposto da Reha Team srl nei confronti di Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni-Società Mutua di Assicurazioni (già Rsa-Sun Insurance Office Ltd), nonchè nei confronti di F.M. – ha confermato la sentenza n. 1837/2011 con la quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato le domande proposte in primo grado dalla società appellante.

2. Nel luglio 2008 il F. aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la società Reha Team s.r.l. per ivi sentirla dichiarare tenuta e conseguentemente condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049 c.c., al risarcimento del danno causato dal dipendente di quest’ultima, Signor N.L., all’autovettura Volkswagen Passat di sua proprietà, per un importo pari alla somma di Euro 38.014,20 oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda, aveva esposto che: presso la società convenuta aveva rivestito la qualifica di rappresentante plurimandatario di prodotti attinenti alla disabilità; in data (OMISSIS), in tale veste, aveva partecipato all’annuale evento fieristico denominato “(OMISSIS)” tenutosi in (OMISSIS); al termine della manifestazione, aveva fornito in uso la propria autovettura – già modificata per consentirne l’utilizzo allo stesso, affetto da paraplegia – alla Reha Team s.r.l., stante l’insufficienza dei mezzi aziendali già a disposizione, per il trasporto di materiali e del personale; l’auto era stata condotta dal Signor N.L., direttore commerciale della suddetta società, e, nel tragitto di rientro in Italia, lungo l’autostrada (OMISSIS), in prossimità di (OMISSIS), aveva sbandato, aveva urtato contro il guard rail, era uscita fuori strada ed aveva terminato la propria corsa in un fossato. L’attore poichè l’auto, a seguito del sinistro, aveva subito gravi danni, tali da renderne diseconomica la riparazione – aveva chiesto il ristoro nella indicata misura di Euro 38.014,20.

Si era costituita in giudizio la società Reha Team s.r.l. riconoscendo la responsabilità del proprio dipendente nella causazione del sinistro e, senza contestare il quantum della pretesa, aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di essere dalla stessa tenuta indenne da quanto fosse stata eventualmente condannata a pagare all’attore.

Costituitasi in giudizio la società assicuratrice RSA-Sun Insurance Office LTD già Royal & Sun Alliance Office LTD:

– in via preliminare aveva eccepito: da un lato, la maturata prescrizione del rivendicato diritto, stante la riconducibilità della fattispecie a sinistro stradale con consequenziale operatività del referente normativo di cui all’art. 2947 c.p.c., comma 2, contemplante una prescrizione biennale; dall’altro, la prescrizione del diritto nei propri confronti ai sensi dell’art. 2952 c.c., avuto riguardo alla denuncia del sinistro effettuata dal terzo alla società Reha Team s.r.l., propria assicurata;

– in via subordinata di merito, aveva contestato la prova del sinistro e comunque del quantum debeatur e, in ogni caso, aveva opposto la sussistenza limitativa dei danni in relazione alle condizioni di polizza, alle franchigie ed ai massimali contemplati.

Il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda formulata da parte attorea nei confronti della convenuta Reha Team srl, che era stata condannata al pagamento della somma di Euro 45.388,95.

Avverso la sentenza della Corte territoriale aveva proposto appello la società Reha Team srl, censurando, mediante plurime argomentazioni giuridiche, il decisum nella parte in cui il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda di garanzia dalla stessa formulata nei confronti della società assicuratrice terza chiamata, sull’assunto di un difetto probatorio ad essa chiamante imputabile.

Si era costituita in giudizio la Rsa Sun Insurance Office Ltd (ora ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni – Società Mutua di Assicurazioni) la quale, previa eccezione di nullità della notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348 ter e 342 c.p.c., aveva resistito al gravame riproponendo, in dedotti termini di appello incidentale condizionato per quanto attiene l’eccepita prescrizione estintiva del diritto fatto valere nei suoi confronti, le argomentazioni espresse in primo grado.

Si era altresì costituito in giudizio il F., che aveva aderito per quanto di ragione al gravame proposto dalla Reha Team s.r.l..

La Corte territoriale: dapprima, con ordinanza 29 gennaio – 18 febbraio 2014, ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dalla difesa della compagnia assicuratrice; poi, ha ammesso le istanze istruttorie formulate dall’appellante nel proprio atto introduttivo; infine, ha emesso la sentenza impugnata, con la quale, come sopra rilevato, sia pure con diversa motivazione, ha confermato la decisione del giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre la Reha Team srl.

Resiste con controricorso l’Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni-Società Mutua di Assicurazioni (già Rsa-Sun Insurance Office Ltd).

Nessuna attività difensiva viene svolta da F.M..

In vista dell’odierna adunanza, la società ricorrente deposita memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Precisamente, la società Reha Team srl:

– con il primo motivo: denuncia violazione dell’art. 2049 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, nonchè falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 2947 c.c., comma 2. Sostiene che il Tribunale, accogliendo la sua prospettazione, aveva ritenuto applicabile nella specie l’art. 2049 e art. 2947, comma 1, mentre la Corte territoriale, correggendo sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, ha erronemante ritenuto applicabile l’art. 2947, comma 2, richiamando sentenze non pertinenti di questa Corte (e precisamente la sent. n. 10680/2008 e la sent. n. 5894/2016); deduce che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Corte territoriale, riguarda ipotesi di sinistri complessi, che richiedono particolari accertamenti in fatto, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, nel quale la dinamica dell’evento è sempre stata pacifica e non è stato coinvolto nessun altro veicolo; conseguentemente, non sussistendo l’esigenza di celerità posta dal legislatore a fondamento dell’art. 2947, comma 2, avrebbe dovuto essere applicato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 1 (tanto più che nella specie l’autovettura era stata data in comodato dal F. alla Reha Team srl per il viaggio di ritorno dalla Germania); in definitiva, secondo il ricorrente, dovrebbe essere affermato il principio per cui il termine di prescrizione breve non trova applicazione laddove il sinistro occorso sia dovuto a fattori estrinseci al veicolo ed alla circolazione stradale e veda coinvolto unicamente il veicolo danneggiato, non essendo necessario in questi casi, in conformità alla ratio sottesa alla norma in questione, un solerte accertamento della dinamica degli eventi;

– con il secondo motivo: denuncia, sotto diverso aspetto, violazione dell’art. 2049 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, nonchè falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 2947 c.c., comma 2. Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la prescrizione biennale si applica in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo. Al contrario, secondo la ricorrente, dovrebbe essere affermato il principio per cui il termine di prescrizione breve, previsto dall’art. 2947 c.c., comma 2, non trova applicazione in occasione di circolazione stradale qualora le ipotesi di danno siano dovute ad eventi estranei alla circolazione riguardanti un solo veicolo: la prescrizione breve è funzionale ad accertare in via accelerata le dinamiche di un incidente stradale, con la conseguenza che, quando un incidente stradale non vi è stato, la prescrizione non potrebbe che essere quella ordinaria (quinquennale).

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

2.1. La Corte territoriale – dopo aver rilevato che è coperto da giudicato il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità del dipendente della società Reha Team s.r.l. nella causazione del sinistro (avendo quest’ultimo alla guida dell’autovettura di proprietà di F.M. dapprima sbandato e successivamente, dopo aver urtato contro il guard rail, uscendo fuori strada, finito la propria corsa in un fosso);

– ha ritenuto applicabile il regime prescrizionale breve (di cui all’art. 2947 c.c., comma 2), così discostandosi dalla motivazione resa in prime cure in argomento; e, risultando che il danneggiato aveva inviato la raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni in data 26 marzo 2004 mentre l’atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato il 18 luglio 2008;

– ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto, come tempestivamente eccepito dal soggetto a ciò avente interesse, e, conseguentemente, preclusa ogni valutazione di merito ed assorbita qualunque ulteriore questione.

La Corte territoriale ha all’uopo richiamato l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità”, secondo il quale è applicabile la prescrizione breve di cui al suddetto art. 2947 c.c., comma 2, anche nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, si controverta in punto di danni derivati dalla circolazione stradale non necessariamente nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma anche laddove vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione stradale.

2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge.

Invero, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il concetto di “incidente stradale” (non implica necessariamente lo scontro tra due o più veicoli e neppure il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni alle stesse, ma) comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente (cfr. sent. 16 febbraio 2012 n. 6381).

E le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. sent. n. 29/4/2015, n. 8620) che il concetto di “circolazione stradale”, ai fini dell’art. 2054 c.c., comprende anche la c.d. “circolazione statica”, vale a dire non soltanto i momenti di transito dei veicoli, ma anche quelli di quiete, che, al pari dei primi, costituiscono un’utilizzazione della strada. Precisamente, è stato statuito che nell’ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonchè sono comprese le operazioni eseguite in funzione della partenza ovvero della fermata del veicolo, nonchè tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

In questa cornice ermeneutica si colloca la recente sentenza n. 5894 del 24/03/2016 di questa Sezione (richiamata dal giudice territoriale e contestata dalla ricorrente) che, in tema di sinistro stradale, ha affermato che la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima.

In definitiva, va qui ribadito che il tempo massimo, per chiedere un risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale, è di due anni ogniqualvolta i danni sono conseguiti alla circolazione stradale di un veicolo, intesa nell’ampia accezione indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, e, quindi, in particolare, non soltanto nel caso di scontro tra due o più veicoli in movimento, ma anche nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione. E ciò a prescindere che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perchè la ratio dell’art. 2947 c.c., comma 2, è quella di garantire che l’accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta.

Invero, la prescrizione biennale, prevista dalla richiamata disposizione codicistica, è applicabile in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo, nè alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, nè alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l’ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo (cfr. Cass., sezione terza, n. 22291 del 21 ottobre 2009; conforme Cass. n. 4535 del 16 aprile 1993).

3. Avuto riguardo al rigetto del ricorso, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 5.200, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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