Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31003 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31003 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 9348-2015 proposto da:
SANTONASTASO ANGELA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAllA
CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VARRIALE;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 02/10/2014, R.G.n. 61381/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/12/2017

.,

consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
2/10/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Angela
Santonastaso per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi
innanzi al T.A.R. Campania;
che la Corte locale premetteva che doveva trovare applicazione
l’art. 54, comma 2, d. I. n. 112/2008, siccome modificato dal d. Igs.

di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto costituisce
condizione di proponibilità della domanda e che, nella specie,
risalendo la istanza in parola al 10/3/2010, la domanda andava
giudicata improponibile per il periodo antecedente, con la
conseguenza che non essendo trascorso un tempo irragionevole dal
deposito della istanza in parola a quella della domanda per l’equa
riparazione (26/11/2010), la pretesa non poteva essere accolta;
che avverso l’anzidetto decreto propone ricorso la Santonastaso,
prospettando tre motivi di censura;
che L’Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato, si è “costituita” in giudizio tardivamente, al solo
fine di prendere parte alla eventuale discussione;
considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente
denunzia la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 54, comma 2,
d. I. n. 112, 25/6/2008, convertito nella I. n. 133, 6/8/2008 e
successivamente modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato n. 4,
d. Ig., n. 104 del 2/7/2010, per essere stata assegnato ingiusta
efficacia retroattiva alla legge di novella, è fondato:
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il

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n. 104/2010 e dal d. Igs. n. 195/011, per effetto del quale la istanza

periodo anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404,
5/8/2016, Rv. 640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);
istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla sollecita
definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata (Sez. 62, n. 20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla
controparte (Sez. 6-2, n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);

soddisfatto la condizione di procedibilità avendo presentato l’istanza
di prelievo il 10/3/2010, il periodo anteriore di pendenza giudiziaria
avrebbe dovuto essere computato, non essendo il diritto azionato
venuto in vita con una simile limitazione, nel mentre, la legittima
preclusione processuale, valevole anche per il passato, era stata
ritualmente rimossa;
considerato che il secondo motivo, con il quale si denunzia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1 e 15, del r.d.
n. 262, 16/3/1942, per essere stato violato il principio d’irretroattività
della legge ed il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione
della I. n. 8901, nonché dell’art. 6, § 1, Carta EDU, in quanto era
stato negato l’indennizzo a fronte del diritto allo stesso oramai
maturato, restano assorbiti dall’accoglimento del primo;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione
gravata, rimettendo al Giudice del rinvio il regolamento delle spese di
questo giudizio;

P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia
alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, cui rimette il
regolamento delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.
Il Presidente

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4

poiché alla data del 16 settembre 2010 la ricorrente aveva

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,,Lìoitano

Va

Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 WC. 2017

Roma,

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