Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31002 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9442/2017 proposto da:

G. G G., G. IMPIANTI DI G.G. & C SAS,

in persona del legale rappresentante Sig. G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO FERRONI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANIA GAIBA, DANIELA MILANESI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, in

persona del suo preposto e legale rappresentante Sig.

D.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3755/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 3755/2016 rigettando l’appello proposto dalla società G. Impianti di G.G. & C. s.a.s. (già Idrotermica Sanitaria di G.G.) e da G.G. nei confronti della Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A (già Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., già La Viscontea s.p.a.) – ha integralmente confermato la sentenza n. 3329/2010, con la quale il Tribunale di quella città aveva respinto le domande attoree, mentre aveva accolto le domande riconvenzionali.

2. Secondo quanto indicato nella sentenza della Corte territoriale, era accaduto che il (OMISSIS) la società A.T.I. F.A.T. s.n.c. capogruppo, la società P. Impianti s.n.c., la ditta Idrotermica Sanitaria di G. e La Viscontea s.p.a. (già Coface, ora Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.) avevano sottoscritto una polizza fideiussoria con la quale quest’ultima aveva garantito a T.S.M. s.r.l. l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte contraente nei suoi confronti.

In particolare T.S.M. s.r.l. aveva versato ad A.T.I., quale anticipo di corrispettivo per la fornitura di impianti, 250.000.000 delle vecchie Lire.

L’obbligata principale era stata inadempiente.

E Coface aveva versato a T.S.M. l’indennizzo pari ad Euro 132.854,70 e, quindi, aveva richiesto all’obbligata principale la restituzione di quanto pagato in esecuzione della polizza.

Le società A.T.I. F.A.T. s.n.c., P. Impianti s.n.c. e la Idrotermica Sanitaria di G. & C., nonchè C.V., P.G. e G.G., quali soci illimitatamente responsabili delle suddette società avevano contestato il diritto della società La Viscontea al rimborso ed avevano convenuto quest’ultima davanti al Tribunale di Milano deducendo l’inapplicabilità della polizza nei loro confronti.

Si era costituita la Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A (già La Viscontea) formulando domande in via riconvenzionale.

Il giudice di primo grado, con la menzionata sentenza, rigettando le domande attoree ed accogliendo le domande riconvenzionali della società convenuta, aveva condannato solidalmente le attrici e G.G., P.G. e C.V., quali soci illimitatamente responsabili delle suddette società, al pagamento dell’importo di Euro 132.854,70 oltre interessi convenzionali dalla data del 04.06.08 al saldo, nonchè dell’importo di Euro 5.939,52 oltre medesimi interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo, e, infine, al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado avevano proposto appello la G. Impianti di G.G. e C. S.a.s. (già Idrotermica Sanitaria di G.G.), la P. Impianti s.n.c. nonchè G.G., P.G. e C.V., deducendo: a) l’insussistenza di qualsivoglia ratifica tacita o implicita della polizza fideiussoria; b) la necessità di una ratifica della polizza fideiussoria in forma scritta ad substantiam; c) l’indebito pagamento della garanzia da parte della Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A; d) l’insussistenza della responsabilità solidale delle società mandanti; e) l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dei premi di polizza, ex art. 2952 c.c., comma 1.

Il giudizio di appello era stato dichiarato interrotto a seguito del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza 30 agosto – 2 settembre 2013) di P. impianti di P. G. e C. V. S.n.c., nonchè dei soci illimitatamente responsabili P.G. e C.V., ma successivamente, su istanza del 14.10.2015, era stato riassunto ex art. 303 c.p.c., da G. Impianti di G.G. & C. s.a.s. e da G.G..

Nel giudizio di appello si era costituita la Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A., chiedendo il rigetto dell’appello.

E la Corte territoriale con la impugnata sentenza ha per l’appunto rigettato l’appello, come sopra rilevato.

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre la società G. Impianti di G.G. & C. s.a.s. e da G.G..

Resiste con controricorso la Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A..

In vista dell’odierna adunanza i ricorrenti depositano memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Precisamente la G. Impianti di G.G. & C. s.a.s. e G.G. denunciano:

– con il primo motivo: violazione degli artt. 1399,1890 e 1711 c.c.. Sostengono che la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che la FAT snc (impresa capogruppo-mandataria) e le mandanti P. Impianti di P. G. & C. V. s.n.c. e la ditta individuale Idrotermica sanitaria di G.G. – in virtù dell’atto notarile 20/12/2000 con il quale avevano costituito tra loro una associazione temporanea di imprese – avevano ratificato gli atti posti in essere prima, e, quindi, anche la polizza fideiussoria che era stata sottoscritta da FAT snc in data (OMISSIS); sottolineano che la polizza fideiussoria, in forza della quale Coface aveva fondato la sua richiesta di pagamento, era stata sottoscritta da FAT snc in data (OMISSIS) (e, dunque, due giorni prima della costituzione dell’associazione temporanea di impresa); deducono che nella specie non era intervenuta alcuna ratifica della stipulazione della polizza, nè in via esplicita nè in via implicita, in quanto nell’atto notarile 20/12/2000 era sì stato conferito espresso mandato a FAT per la sottoscrizione delle “convenzioni necessarie”, ma non era stata fatta alcuna menzione alla polizza per cui è processo e neppure a precedenti contratti stipulati da FAT con soggetti terzi rispetto all’associazione di imprese (essendo, anzi, stato convenuto all’art. 6 che: “l’atto eccedente i limiti del mandato ricevuto resta a carico dell’impresa mandataria, se non viene ratificato da tutti gli associati”);

– con il secondo motivo: violazione degli artt. 1399 e 1888 c.c.. Sostengono che la Corte territoriale, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che alla polizza fideiussoria in esame fosse applicabile la disciplina prevista per il contratto di fideiussione dagli artt. 1936 e 1937 c.c., mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 1888 c.c., trattandosi di contratto atipico, assimilabile al contratto di assicurazione a favore del terzo; rilevano che i giudici di merito – se avessero correttamente applicato l’art. 1888 c.c. (che richiede la prova scritta ad probationem), ed avessero tenuto conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3947/2000 – avrebbero dovuto ritenere necessaria la ratifica in forma scritta; sottolineano che la specifica disciplina, introdotta dalle parti attraverso le clausole del contratto di polizza, era chiaramente orientata per l’applicabilità delle norme in materia di assicurazione, con conseguente necessità della forma scritta ad probationem per il negozio di ratifica.

2. Il ricorso va rigettato.

2.1. Inammissibile è il primo motivo.

La Corte territoriale – dopo aver premesso che il giudice di primo grado aveva “correttamente ricostruito” gli atti e le operazioni che avevano caratterizzato la vicenda in esame e; in particolare, aveva evidenziato il contenuto dell’atto notarile 20.12.00 con cui le tre imprese si sono costituite in A.T.I., l’ampio mandato collettivo conferito alla F.A.T. nonchè la rilevante circostanza che nella stessa data del 20.12.2000 la medesima aveva smesso fattura (riferita ad un ordine di T.S.M. dell’11.12.2000, con cui si definivano le modalità di esecuzione dell’intero impianto, precedente alla sottoscrizione della polizza) relativa all’oggetto della polizza (anticipo per la fornitura degli impianti tecnologici per hangar di verniciatura di Brindisi), seguita il giorno successivo dal pagamento con tre assegni circolari, da parte di T.S.M., dell’importo di Lire 250.000.000 oltre IVA – ha condiviso le argomentazioni del primo giudice secondo il quale “I tempi estremamente ravvicinati delle operazioni suddette fanno ritenere che la costituzione di associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) sia stata formalizzata in atto notarile dalle tre imprese attrici quando già le stesse avevano fatto pervenire a TSM l’offerta di partecipazione all’appalto, e ne avevano avuto risposta positiva; non si comprenderebbe altrimenti, dati i tempi notoriamente lunghi di queste procedure, come solo all’indomani della costituzione di A.T.I. potesse FAT, acquisita la qualità formale di mandataria delle imprese associate, inviare fattura relativa all’anticipo per la fornitura degli impianti tecnologici per hangar di verniciatura di Brindisi – fattura che viene infatti riferita al precedente ordine di TSM n. (OMISSIS) quale esattamente menzionato nell’oggetto di polizza-, e riceverne l’immediato pagamento “(pag. 5).

In definitiva, secondo la Corte territoriale, le tre imprese, con l’atto notarile hanno ratificato gli atti posti in essere prima e, quindi, anche la stipulazione della polizza fideiussoria senza la quale T.S.M. non avrebbe trasmesso l’anticipo del corrispettivo; peraltro – aggiunge la Corte d’appello – l’atto notarile era stato formalizzato in data anteriore alla ricezione del pagamento dell’anticipo, a garanzia del fatto che la somma venisse riscossa da F.A.T. nella qualità di mandataria delle imprese associate.

I ricorrenti rilevano che la Corte territoriale ha erroneamente argomentato sulla base dell’ordine n. (OMISSIS), in quanto detto ordine non era stato neppure acquisito agli atti, ed ha erroneamente riferito la polizza fideiussoria a detto ordine, mentre essa si riferiva ad altro ordine (datato 2/12/2000).

Ma, tanto deducendo, i ricorrenti dimenticano che l’accertamento, in concreto, se vi sia stata o meno contemplatio domini, in quanto involge la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Peraltro, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, agisce – in mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti – quale mandataria delle altre società partecipanti all’associazione; con la conseguenza che il contratto di garanzia autonoma, da questa stipulato nell’interesse delle altre imprese, è vincolante anche per queste ultime, le quali tutte sono obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente (Sez. 3, Sentenza n. 5526 del 05/04/2012, Rv. 622171-01).

Ed il suddetto principio opera a prescindere dal contesto temporale in cui risulta essere stipulata la polizza (vale a dire prima o dopo la erezione dell’associazione).

2.2. Infondato è poi il secondo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3947 del 18/2/2010, hanno stabilito che:

– l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (Rv. 611835-01);

– la cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie: sia perchè necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito; sia perchè stipulato (non tra il fideiussore e il creditore, ma), di regola, dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte nè formale nè sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (Rv. 611833-01).

E la giurisprudenza di legittimità è conforme nel sostenere che in tema di garanzia autonoma sono applicabili le norme che disciplinano il contratto di fideiussione, salvo che non siano state espressamente derogate dalle parti (cosa che nella specie non risulta sia avvenuto).

Di tali principi di diritto ha fatto buon governo la Corte territoriale laddove ha ritenuto irrilevante l’utilizzo di alcuni termini (quali “assicuratore” e “indennizzo”) contenuti nella polizza fideiussoria per cui è causa; ed ha ritenuto pacifica, alla luce delle considerazioni sopra ripercorse e dei riferimenti contenuti nella polizza, la natura di garanzia (e non assicurativa) del contratto per cui è processo, con conseguente non necessità della forma scritta per la sua ratifica.

3. Avuto riguardo al rigetto del ricorso, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 6.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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