Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31002 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31002 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 7568-2015 proposto da:
AMBROSIO ANTONIO, CARRELLA VINCENZO, COPPOLA ANTONIO,
SCARAMUZZINI CIRO, DENZA CORRADO, RICCIO MARIA GRAZIA,
BOUCHE’ ALBERTO, CAPASSO VINCENZO e CAPASSO GIOVANNI
quale erede di DEL PRETE ANGELINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e
difesi dagli avvocati MASSIMO FERRARO, SILVIO FERRARA;
– ricorrenti –

2017
1534

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- controrícorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 15/09/2014, R.G.n. 60791/10, Rep.n.
8014/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

“—.–

\‘

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il
15/9/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Vincenzo
Carrella, Vincenzo Capasso, Antonio Ambrosio, Stefano Pieri, Corrado
Denza, Luigi Rinaldi, Mario la Rocca, Antonio Coppola, Giuseppe
Pascuzzi, Carlo Savastano, Teresa Pisani, Teresa Tufano, Angelina Del

Riccio per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi innanzi
al T.A.R. Campania;
che la Corte locale premetteva le seguenti considerazioni: per
quanto riguarda i processi amministrativi «(…) si tratta (…) di
domanda successiva alla data del 15.9.10 e con giudizio presupposto
pendente alla data del 16.9.10: dunque, ai sensi del D.L. n. 104/10
l’istanza di prelievo rappresenta una condizione di proponibilità della
domanda ex L. n. 89/01 (…) (…) L’istanza di prelievo sussiste ed è
stata presentata in data 15.6.10 (…) Nonostante l’istanza (…) sia
configurabile come presupposto processuale deve ritenersi, a parere
della Corte, che l’indennizzo e, quindi, il termine di durata non
ragionevole, debba essere ravvisato – per i fini che interessano
questo giudizio – dal momento della presentazione della istanza, non
essendovi altrimenti una ragionevole spiegazione della “ratio”
legislativa che chiaramente, intende ancorare la domanda di
indennizzo all’effettivo interesse della parte alla sollecita definizione
del processo presupposto»;
che, pertanto, ciò premesso, pur risalendo l’inizio del processo al
1995, poiché l’istanza di prelievo risaliva al 15/6/2010, al momento
della presentazione della domanda indennitaria (12/11/2010), non
risultava superata la ragionevole durata;
che avverso l’anzidetto decreto propongono ricorso Antonio
Ambrosio, Vincenzo Carrella, Antonio Coppola, Ciro Scaramuzzini,
Corrado Denza, Maria Grazia Riccio, Alberto Bouchè, Vincenzo
Capasso, Giovanni Capasso e Angelina Del Prete;

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Prete, Ciro Scaramuzzi, Armida Fiorini, Alberto Bouchè, Maria Grazia

che L’Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato, si è difesa con controricorso;
considerato che l’unico motivo di censura posto a corredo del
ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione, anche per
omessa applicazione, dell’art. 2 della I. n. 89/2001, in relazione

112/08, nel testo novellato dal d. Igs. n. 104/010, nonché della I. n.
848/1955 (artt. 6, §§ 1, 13, 19 e 53 della CEDU e degli artt. 24 e
111, Costituzione, in quanto era stata assegnata efficacia estintiva
del diritto soggettivo ad un incombente processuale non previsto
come tale dalla legge vigente al tempo della maturazione del diritto
all’equa riparazione, è fondato nei termini e per le ragioni seguenti:
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il
periodo anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404,
5/8/2016, Rv. 640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);
istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla
sollecita definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata
(Sez. 6-2, n. 20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla
controparte (Sez. 6-2, n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);
deve, pertanto, affermarsi che la mancata proposizione
dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa
riparazione solo per la parte concernente la durata del giudizio
presupposto successiva alla data (25 giugno 2008) di entrata in
vigore dell’art. 54 del d. I. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6
agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di
prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa

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all’art. 51, comma 2, r.d. 17/8/1907, n. 642 e all’art. 54, d. Igs. n.

riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa
(Sez. 6-1, n. 5914, 13/4/2012, Rv. 621836);
la modifica successivamente introdotta nel 2010 («La domanda di
equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione

presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del
codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione»), conferma la natura di condizione
di proponibilità del ricorso dell’istanza (effetto, peraltro, già previsto
dalla disposizione introdotta nel 2008);
un tale effetto, sottoposto alla regola tempus regit actum, non
può esplicarsi che per il futuro, cioè per i procedimenti per equa
riparazione promossi a far data dal 16 settembre 2010 e, quindi,
anche in quelli qui al vaglio e, tuttavia, non può condividersi
l’interpretazione proposta dalla Corte locale, la quale assegnando
valore di preclusione sostanziale alla disposizione, ha escluso dal
computo il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza,
affermando, quindi, che il diritto resterebbe negato per il periodo
predetto, in quanto, in siffatta maniera, trasformata la preclusione
processuale in una non vincibile compressione del diritto (per la
semplice ragione che lo stesso si è perfezionato prima della entrata in
vigore della novella operata nel 2010), si dà luogo ad una lettura
costituzionalmente insostenibile della norma, certamente lesiva dei
principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo
(quest’ultimo principio implica l’effettività dei meccanismi rimediali
previsti dall’Ordinamento, nel rispetto della Carta EDU);
alla data del 16 settembre 2010 i ricorrenti avevano soddisfatto la
condizione di proponibilità avendo presentato l’istanza di prelievo il 15
giugno 2010, ed il periodo anteriormente trascorso di pendenza del
processo amministrativo presupposto avrebbe dovuto essere

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dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata

computato, non essendo il diritto azionato venuto in vita con una
simile limitazione, nel mentre la legittima preclusione processuale,
valevole anche per il passato, era stata ritualmente rimossa;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione
gravata, onerando il Giudice del rinvio di regolare anche le spese del

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, altra
composizione, cui rimette il regolamento delle spese di questo
giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.
Il Presidente
(Stefano Petitti)

L ‘

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 ti1C. 2017

giudizio di legittimità;

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