Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31001 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14162/2017 proposto da:

B.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO BIGARI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.E., BA.NE., G.A., C.V.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO BENINI giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2170/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.D., affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, riformando totalmente la pronuncia del Tribunale, lo aveva condannato al risarcimento del danno per perdita parentale in favore di Ba.Ne. e di G.V., A. ed E., conseguente al decesso di G.F. (coniuge e padre dei danneggiati) causato dalla caduta dall’impalcatura durante l’esecuzione di opere di ristrutturazione di una immobile in relazione alle quali era stato accertato che il ricorrente era direttore dei lavori e proprietario delle relative attrezzature.

2. Gli intimati hanno resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ed il secondo motivo, strettamente connessi rispetto alla contestazione sollevata, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 626 del 1994, art. 2, art. 2087 c.c. e dell’art. 2082c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: lamenta che la Corte territoriale, prescindendo dall’esame del rapporto instaurato con il G. e ritenendo erroneamente che fosse il committente delle opere, aveva affermato la sua responsabilità in relazione alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza rispetto alla pericolosità dei lavori svolti.

2. Assume, al riguardo, che le varie attività materiali che aveva organizzato erano occasionali, venivano svolte per scopi personali e senza finalità di lucro; che, essendo dipendente della Regione Emilia Romagna con contratto a tempo indeterminato, gli era precluso l’esercizio della libera professione, ragione per cui le norme sopra richiamate, di cui denunciava la violazione, non potevano essere applicate al caso concreto; che era stato apoditticamente qualificato come imprenditore senza alcuna adeguata verifica della sussistenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie (economicità, professionalità ed organizzazione) nonostante che le contestazioni da lui sollevate fossero state oggetto di discussione in quanto prospettate nella comparsa conclusionale.

3. Con il terzo motivo, ancora, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un affatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: si duole del fatto che la Corte territoriale aveva affermato contraddittoriamente che egli svolgeva l’incarico di direttore dei lavori (e che anche in ragione di ciò fosse responsabile) nonostante che nella stessa motivazione della sentenza fosse contestualmente descritta una gestione del cantiere caratterizzata da autonomia ed indipendenza da parte della vittima dell’infortunio. Assumeva che da ciò doveva desumersi che la violazione delle norme antinfortunistiche dalle quali era derivato l’incidente doveva essere ascritta alla responsabilità e negligenza dello stesso lavoratore infortunato.

4. I primi due motivi sono infondati.

Il ricorrente, infatti, censura la sentenza impugnata assumendo che era stata ingiustamente posta a suo carico la responsabilità disciplinata dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonostante che non fosse stato esattamente definito il rapporto esistente fra lui ed il G., che non fosse stato considerato che egli non operava come imprenditore e che, essendo dipendente della Regione, non poteva esercitare la libera professione.

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire, con orientamento ormai consolidato che “l’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr. ex multis Cass. 3510/1996; Cass. 17092/2012; Cass. 11311/2017); inoltre è stato affermato con orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi che “l’apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati. Ed infatti il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2,accoglie una nozione ampia di datore di lavoro, non solo quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ma anche e comunque come soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva. La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione deve essere quindi valutata con riferimento alle funzioni concretamente esercitate. Parimenti ampia è la portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza nel senso che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro” (cfr. Cass. 9870/2014).

4.1. I giudici d’appello hanno diffusamente esaminato le questioni oggetto di censura (cfr. pag. 5, 6 e 7 della sentenza) facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati: è stato infatti adeguatamente ricostruito il rapporto che legava il B. ed il G. sulla base delle emergenze processuali (rapporto Ausl, dichiarazioni dello stesso B. sulla consegna al G. delle chiavi del cantiere, dichiarazioni del teste Z.), tutte compiutamente collegate fra loro anche sulla base di un coerente e logico ragionamento presuntivo rispetto al quale il B. non ha allegato nessun elemento controfattuale idoneo a contrastare le concordanti circostanze che hanno indotto la Corte territoriale ad affermare che egli fosse il committente delle opere, ritenendo che tale qualità non fosse contraddetta dai margini di autonomia nell’esecuzione delle opere esistenti in capo al G..

Nè la circostanza che il ricorrente fosse un dipendente della Regione vale ad escludere le sue responsabilità rispetto alla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul cantiere di cui è risultato responsabile, rappresentando questo un fatto che, sulla specifica questione, non costituisce una prova contraria.

4.2. Al riguardo, anche il secondo motivo risulta infondato in quanto mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza che, sulla base della analitica ricostruzione del rapporto esistente fra il committente ed il lavoratore mortalmente infortunato (cfr. le circostanze esaminate a pag. 6 terz’ultimo cpv della sentenza impugnata) ha accertato la responsabilità del primo sulla base delle norme vigenti che prescindono dalla formale qualifica di impreriditore e sono applicabili anche a cantieri temporanei o mobili (il D.Lgs. n. 494 del 1996 costituisce/infatti/l’attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente “le prescrizioni minime di sicurezza e di salute sul lavoro da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e rappresenta una più specifica regolamentazione, in termini di tutela, per il settore dell’edilizia, rispetto al più generale D.Lgs. n. 626 del 1994, in materia di sicurezza sul lavoro) ed escludono la responsabilità del committente solo in presenza dell’assunzione di un rischio da parte del lavoratore per un’attività estranea a quella svolta in esecuzione dell’opera commissionata.

Al riguardo, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che “in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, derivante dall’art. 2087 c.c., impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell’imprenditore, sul quale grava l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass. 2930/2005; Cass. 7127/2007; Cass. 19559/2006).

4.4. Il principio è stato correttamente applicato dalla Corte bolognese che ha escluso, con motivazione che supera il vaglio di costituzionalità, una condotta anomala del G. indicativa dell’assunzione del rischio e della esistenza di colpa per essersi discostato dalle indicazioni del B..

5. Il terzo motivo, in parte sovrapponibile ai primi due, è inammissibile in relazione al vizio dedotto (art. 360, comma 1, n. 5).

Il ricorrente, infatti, non indica quale fatto storico non sia stato valutato dalla Corte, posto che sulla mansione di capocantiere del G. (cfr. pag. 6 ultimo cpv) la motivazione spende argomentazioni congrue e sufficienti volte a chiarire, anche alla luce del principio testè richiamato, che essa non si poneva in contrasto logico con l’accertamento delle responsabilità del B..

Con tale censura, dunque, il ricorrente mostra di contrapporre la propria tesi difensiva a quella ‘articolata dalla Corte chiedendo una rivalutazione della controversia diretta a tradursi in un inammissibile terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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