Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31000 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 30/11/2018), n.31000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 846/2017 proposto da:

G.D., GI.GI., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMETRANO,

rappresentate e difese dall’avvocato GERARDO GRISI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA U.S.L. TOSCANA (OMISSIS), istituita per fusione di ASL

(OMISSIS) GROSSETO, ASL (OMISSIS) SIENA, ASL (OMISSIS) AREZZO, in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore

Dott. D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

VIZZONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIANO GIORGI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 Gi.Gi. e G.D. convennero dinanzi al Tribunale di Grosseto la U.S.L. n. (OMISSIS) della medesima città (oggi Azienda USL Toscana Sud-Est), esponendo che:

-) erano, rispettivamente, moglie e figlia di G.E.;

-) G.E. alle 20:25 del (OMISSIS) venne ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale (OMISSIS), a causa di forti dolori all’addome;

-) come si accerterà solo in seguito, tali dolori erano causati dalla rottura di un aneurisma dell’aorta addominale con conseguente emorragia;

-) i sanitari del pronto soccorso non seppero diagnosticare tempestivamente tale patologia, e solo alle 23 (circa tre ore dopo il ricovero) eseguirono sul paziente una ecografia dell’addome, la quale evidenziò la presenza dell’emorragia;

-) il paziente venne allora trasportato all’ospedale di (OMISSIS), dove tuttavia decedette alle quattro del mattino del giorno seguente.

Le attrici conclusero chiedendo la condanna dell’azienda convenuta al risarcimento dei danni rispettivamente patiti, sostenendo che i sanitari del pronto soccorso di (OMISSIS) avevano per imperizia causato la morte del proprio congiunto; sia non inquadrando correttamente i sintomi, sia non diagnosticando tempestivamente la patologia, e di conseguenza non apprestando più tempestive cure.

2. L’Azienda si costituì negando l’esistenza di qualsiasi nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente.

In seguito alle difese dell’Azienda convenuta, con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c., le attrici modificarono la propria domanda chiedendo – subordinatamente al rigetto della domanda principale – la condanna dell’Azienda convenuta al risarcimento del danno patito da G.E. per aver perduto le chances di sopravvivenza, ed il cui credito risarcitorio era stato da esse attrici acquisito jure haereditario.

3. Con sentenza 5 ottobre 2010 n. 687 il Tribunale di (OMISSIS) accolse la domanda con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance.

Il Tribunale ritenne, in particolare, che avessero patito un danno da perdita di chances sia la vittima primaria ( G.E.), sia le sue prossime congiunte, in questo caso iure proprio.

4. Con sentenza 29 agosto 2016 n. 1387 la Corte d’appello di Firenze accolse il gravame proposto dalla ASL di Grosseto e rigettò la domanda attorea.

Per quanto in questa sede ancora rileva la Corte d’appello ritenne che:

-) il danno da perdita di chance consiste nella perdita della mera possibilità di vedere rallentato il decorso della patologia, e quindi di vivere più a lungo;

-) di conseguenza, solo la vittima primaria poteva aver patito un danno da perdita di chances, non i suoi parenti;

-) in ogni caso anche l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esige l’accertamento dell’esistenza di un nesso di causa tra la condotta illecita e la perdita del vantaggio atteso o sperato;

-) il Tribunale aveva “completamente omesso l’indagine circa la sussistenza del nesso di causalità tra la negligente condotta dei sanitari e la perdita di chances”;

-) nel caso di specie la prova di tale nesso di causa non poteva dirsi sussistente;

-) ciò in quanto il paziente era già portatore di numerose patologie (pregresso infarto, fibrillazione atriale, portatore di pace-maker, era sottoposto a terapia con anticoagulanti, che rendevano l’emorragia più copiosa e continua); aveva già 81 anni; e lo stesso consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto che “ben poco può dirsi sulla reale possibilità del soggetto di sopravvivere ad un intervento come quello di specie, gravato da un elevato rischio di mortalità intra e postoperatoria”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Gi.Gi. e G.D., con ricorso fondato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Azienda USL Toscana (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1176,1218 e 2236 c.c..

Deducono che la Corte d’appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via di appello incidentale, “relativa alla qualificazione come responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera mediante ritardo colpevole delle cure prestate al compianto G.E.”.

Nell’illustrazione del motivo, dopo aver ricordato alcuni principi del tutto astratti rispetto al caso concreto – circa l’accertamento della responsabilità contrattuale, le ricorrenti concludono che “gli enunciati principi generali avrebbero dovuto meglio orientare la Corte d’appello di Firenze nella delibazione dell’appello principale e di quello incidentale, secondo l’ordine logico di trattazione delle domande”.

1.2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo esso è del tutto estraneo alla ratio decidendi: la Corte d’appello ha infatti escluso il nesso di causa fra la condotta illecita ascritta ai sanitari e la perdita di chances, e tale valutazione non muterebbe nell’ipotesi in cui la responsabilità della ASL fosse qualificata come aquiliana piuttosto che contrattuale.

Questa corte infatti ha ripetutamente affermato che tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, l’onere della prova del nesso di causa tra l’operato del medico ed il danno sofferto dal paziente incombe su quest’ultimo (Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948-01; Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, Rv. 649949-01; Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017, Rv. 646653-01, e Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017), e nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto per l’appunto non fornita tale prova.

In secondo luogo il motivo sarebbe altresì inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto nella illustrazione di esso la difesa delle ricorrenti non riassume nè trascrive i termini in cui il suddetto appello incidentale concernente la qualificazione della domanda sarebbe stato formulato.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, formalmente, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo esordisce affermando che la Corte d’appello avrebbe “omesso ogni valutazione su elementi di fatto decisivi della decisione”; dopodichè soggiunge che la Corte d’appello avrebbe violato le norme sul riparto dell’onere della prova.

Nella illustrazione del motivo, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che nel corso dell’istruttoria era emerso indubitabilmente un ritardo colpevole da parte dei sanitari; essi, infatti, dinanzi ad un caso che presentava tutte le caratteristiche dell’urgenza, preferirono scegliere una “strategia attendista”.

Il motivo si conclude con l’affermazione secondo cui “l’inerzia probatoria del debitore” da un lato, ed il “mancato apprezzamento” della suddetta colpa dei sanitari dall’altro, costituiscono motivo di censura della sentenza impugnata.

2.2. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.

La Corte d’appello ha infatti rigettato la domanda per difetto di prova del nesso di causa tra l’omissione dei sanitari e la morte del paziente, e dunque era del tutto irrilevante rispetto a questa statuizione accertare se la condotta dei sanitari fosse o non fosse stata colposa.

Nesso e colpa sono infatti i due elementi costitutivi dell’illecito, e la mancanza del primo rende irrilevante la seconda. Correttamente, dunque, la Corte d’appello non ha preso in esame la condotta dei sanitari, dal momento che anche se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, non sarebbe stato possibile affermare che il paziente sarebbe sopravvissuto con ragionevole probabilità.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 40 e 41 c.p..

Nella illustrazione del motivo si sostiene la seguente tesi: il ritardo diagnostico causa sempre e comunque al paziente, anche terminale, un danno risarcibile. Infatti, anche quando cure più tempestive non avrebbero potuto salvare la vita al paziente, gli avrebbero potuto garantire comunque “la possibilità di un dignitoso e decoroso estremo ultimo sviluppo della qualità della vita”.

3.2. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile.

La condotta del medico che non sappia tempestivamente diagnosticare e curare una malattia probabilmente esiziale può, teoricamente, causare due tipi di pregiudizi al paziente.

Il primo è la perdita delle chances di sopravvivenza; il secondo è la più intensa o la più prolungata sofferenza fisica patita, rispetto a quella che avrebbe provato in caso di tempestiva cura.

Si tratta di pregiudizi diversi per natura e presupposti, e ciascuno di essi deve formare oggetto d’una specifica domanda.

Nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che le odierne ricorrenti abbiano mai proposto, nel giudizio di merito, domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito da G.E. e consistito nella maggior sofferenza provata a causa dell’errore medico, rispetto a quella che avrebbe altrimenti patito.

Nè le ricorrenti, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, indicano dove e quando, nei gradi di merito, abbiano mai prospettato una simile domanda risarcitoria.

3.3. Ma anche ove si volesse esaminarne il merito, il motivo sarebbe comunque palesemente infondato.

Le ricorrenti in buona sostanza sostengono che, dinanzi ad una condotta colposa consistita nel ritardare l’esecuzione di cure che si sarebbero dovute somministrare più tempestivamente, il danno patito dal paziente sarebbe in re ipsa.

Non è, tuttavia, così.

Il ritardo diagnostico e quello terapeutico, come qualsiasi condotta illecita o qualsiasi inadempimento contrattuale, debbono pur sempre produrre delle conseguenze dannose apprezzabili, ovvero pregiudicare quel che una volta si diceva l’id quod interest.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che un più tempestivo intervento non avrebbe affatto aumentato in modo apprezzabile, e con probabilità superiori alle probabilità del contrario, la speranza di sopravvivenza del paziente.

Correttamente, di conseguenza, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.

Nè, come accennato, le ricorrenti risultano avere mai chiesto nei gradi di merito il risarcimento del danno (non da perdita di chance, ma) non patrimoniale patito dalla vittima primaria per avere patito un’agonia di tre ore; e nemmeno prospettano che, in caso di tempestive cure, la vittima si sarebbe spenta serenamente e senza agonia.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe “erroneamente escluso il risarcimento del danno jure haereditario”.

Sostengono che il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance si trasmette agli eredi, e chiedono che questa Corte affermi il suddetto principio.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto del tutto estraneo alla ratio decidendi.

La sentenza impugnata infatti non ha nemmeno affrontato il problema della trasmissibilità od intrasmissibilità agli eredi del credito risarcitorio da perdita di chance, per la semplice ragione che ha escluso in radice l’esistenza di un danno da perdita di chances.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto ed ultimo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Il motivo, dopo aver riportato principi del tutto generali ed avulsi dal caso concreto circa il risarcimento del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona deceduta, conclude che “per tale motivo la Corte dovrà riformare la sentenza impugnata riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale”.

5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, o forse meglio dovrebbe dirsi inesistente, in quanto prescinde del tutto dal contenuto e dalle statuizioni della sentenza impugnata.

Questa, infatti, non ha nemmeno preso in esame il problema della natura e della risarcibilità del danno da perdita di un prossimo congiunto, avendo ritenuto insussistente il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e la morte di G.E..

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Gi.Gi. e G.D., in solido, alla rifusione in favore di Azienda USL Toscana (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Gi.Gi. e G.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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