Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31000 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 27/11/2019), n.31000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15680-2014 proposto da:

INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI ED ARCHIETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 559/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/12/2013 r.g.n. 377/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato NICOLODI ALESSANDRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 10.12.2013, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato INARCASSA a corrispondere all’ing. P.R. la pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa del febbraio 2011.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’evento invalidante, qualora verificatosi entro il compimento del 65 anno di età, potesse assurgere a presupposto legittimante la maturazione del diritto alla pensione d’inabilità anche se la perdita della capacità di guadagno si fosse verificata successivamente a tale momento, rilevando all’uopo (come nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria) la condizione di totale inabilità connessa alla diagnosi di una malattia oncologica a prognosi infausta, a prescindere dall’esistenza in ccncreto di menomazioni fisiche invalidanti, che potrebbero anche non sussistere.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione INARCASSA, deducendo un motivo di censura. P.R. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 dello Statuto INARCASSA, in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma 4, e art. 3, comma 2, per avere la Corte di merito ritenuto che l’evento invalidante potesse assurgere a presupposto legittimante della concessione della pensione d’inabilità qualora si fosse verificato entro il 65 anno di età dell’iscritto, ancorchè la perdita della capacità di guadagno si fosse verificata successivamente al compimento del 65 anno d’età.

Il motivo è inammissibile.

Giova al riguardo rilevare che lo Statuto INARCASSA, approvato (per ciò che rileva nel presente giudizio) con decreto interministeriale del 28.11.1995 e, limitatamente alla modifica del Decreto Interministeriale 22 luglio 2005, art. 31, con, non può essere considerato fonte normativa secondaria direttamente utilizzabile per denunciare, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di norme di diritto: trattasi infatti di normativa emanata da un ente che, a seguito della trasformazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, è a tutti gli effetti un ente di diritto privato di tipo associativo (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 11716 del 2005) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che non possono avere valore regolamentare in senso proprio (cioè ex art. 1 preleggi, n. 2) i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, qual è quello in esame, trattandosi di atti cui va attribuita natura squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale (cfr. in tal senso Cass. n. 11792 del 2005, con riguardo al regolamento dell’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali; Cass. n. 16381 del 2012, con riguardo al regolamento di attuazione dello statuto dell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Consulenti del Lavoro; Cass. n. 4296 del 2016, con riguardo al regolamento della Fondazione ENASARCO; Cass. n. 12026 del 2019, con riguardo al regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), e rispetto ai quali il sindacato di legittimità è confinato all’evenienza che venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., ss. (così ancora Cass. n. 4296 del 2016, cit., sulla scorta di Cass. nn. 221 del 1996 e 846 del 1999).

Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha prospettato nemmeno in via subordinata la possibilità che l’interpretazione degli artt. 27 e 31 dello Statuto INARCASSA fatta propria dai giudici di merito potesse in qualche modo violare le anzidette regole di ermeneutica contrattuale e che una evenienza del genere non è in sè ravvisabile nella diversa interpretazione che delle disposizioni citate è stata proposta nel ricorso per cassazione, essendosi chiarito che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione dell’art. 1362 c.c. ss., non è sufficiente limitarsi a prospettare un’interpretazione della disposizione negoziale diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, atteso che quest’ultima non deve necessariamente essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (così da ult. Cass. nn. 28319 del 2017 e 16987 del 2018), il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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