Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3100 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3100 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 9931-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2014

contro

3274

CAPUANO TRASPORTI DI CAPUANO MAURIZIO & C. SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore, CAPUANO
MAURIZIO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA
VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIO CIROTTI, che li rappresenta e difende

(E:

Data pubblicazione: 17/02/2016

t

e
unitamente all’avvocato BROCCOLINI GIOVANNI giusta
delega in calce;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 135/2006 della COMM.TRIB.REG.
10 1(2 LoPiDatin
(1N1-tglb, depositata il 22/02/2007;

udienza del 27/10/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVI ERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

•1

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza 22.2.2007 n. 135 in
riforma della decisione di prime cure ha annullato la cartella di pagamento emessa, a

Agenzia delle Entrate nei confronti della società in nome collettivo Capuano Trasporti di
Capuano Maurizio & C., ed avente ad oggetto la maggiore IVA dovuta per l’anno 1997,
in quanto notificata in data 9.4.2004 oltre il termine di decadenza quinquennale scaduto
il 31.12.2002.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate
deducendo due motivi ai quali resiste la società contribuente con controricorso

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Agenzia deduce il vizio di nullità processuale della sentenza
di appello avendo i Giudici territoriali omesso di pronunciare ex art. 112 c.p.c. sulla
eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del motivo di appello della società concernente
la decadenza dall’esercizio della potestà impositiva per omessa notifica della cartella di
pagamento nel termine previsto dall’art. 57 Dpr n. 633/72
Assume la Agenzia che il ricorso introduttivo era fondato esclusivamente sulla
differente eccezione di decadenza dal termine di esercizio della potestà impositiva per
tardiva iscrizione a ruolo oltre il termine stabilito dall’art. 17 Dpr n. 602/73.

In subordine, con il secondo motivo, la Agenzia ricorrente impugna la sentenza di
appello per violazione dell’art. 57 Dlgs n. 546/1972, in quanto la CTR avrebbe

i
RG n. 9931/2008
ric. Ag.Entrate c/ Capuano Trasporti s.n.c.

Co
Stefan

st.
ivieri

seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis Dpr n. 633/72, dall’Ufficio di Lodi della

pronunciato su questione introdotta per la prima volta con i motivi di gravame e che
quindi non poteva essere esaminata stante il divieto di jus novorum.

Il primo motivo, e così anche il secondo proposto in via subordinata, sono
inammissibili per difetto di autosufficienza non avendo provveduto l’Agenzia a
trascrivere l’intero contenuto del ricorso introduttivo proposto dalla società

ricorso si fonda ex art. 366co 1 n. 6 c.p.c., limitandosi a riferire che la parte aveva
eccepito la scadenza del termine “…per accertare eventuali carenti od omessi
versamenti…”, e dunque riportando un lacunoso stralcio del ricorso che non può,
evidentemente, ritenersi dirimente ai fini del richiesto sindacato di legittimità. Ove,
infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 cod. proc. civ.,
riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di ” error in procedendo” per il quale la
Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo
rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di
esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,
all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito –

dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a
procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Corte
cass. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012;
id. Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014).

I motivi, peraltro, non appaiono neppure fondati avuto riguardo al breve estratto del
contenuto del ricorso introduttivo trascritto nel controricorso (pag. 2), che non consente
affatto, diversamente da quanto allegato dalla Agenzia fiscale, di inferire in modo
inequivoco che la società abbia inteso eccepire la decadenza dal termine per la iscrizione
a ruolo di cui all’art. 17 Dpr n. 602/72 (ante riforma), anzichè la decadenza dal termine
di accertamento previsto dall’art. 57 Dpr n. 633/72: risulta, infatti, che la società, nel
2
RG n. 9931/2008
ric. Ag.Entrate c/ Capuano Trasporti s.n.c.

s. est.
Steàn Olivieri
7

contribuente, peraltro, neppure indicato nell’elenco degli atti e documenti sui quali il

ricorso proposto avanti la CTP, aveva dedotto che “inoltre il termine di decadenza per
accertare eventuali carenti od omessi versamenti relativi ad IVA 1997 è ampiamente
scaduto (31.12.2001 o eventualmente 31.12.2002)
annullare, in quanto illegittima,

“, ed aveva concluso chiedendo di

e notificata oltre il termine decadenziale,

l’impugnata cartella di pagamento”.
Ne segue che il Giudice di merito, il quale nell’indagine diretta all’individuazione del

riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile
in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale
dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire:

Corte cass. Sez. L, Sentenza n.

11010 del 19/08/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 2916 del 16/02/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 12944
del 24/07/2012) non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei

quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte
e rappresentate dalla parte istante (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 19331 del 17/09/2007;
id. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014), nel

caso di specie si è limitato ad interpretare la domanda proposta dalla società
contribuente, qualificando la eccezione come decadenza dal termine di esercizio della
potestà impositiva (nella specie esercitata mediante “controllo automatizzato”), e quindi
applicando correttamente la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, comma 5 ter, DL
n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005, secondo cui per le somme dovute a seguito di
controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001, la cartella di
pagamento deve essere notificata a pena di decadenza “entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, norma dettata al
dichiarato fine di conseguire “la necessaria uniformità del sistema di riscossione
mediante ruolo delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto ” (con
conseguente inapplicabilità del diverso termine previsto dall’art. 57 Dpr n. 633/72 che rimane
pertanto relegato alla notifica degli avvisi di accertamento ed in rettifica IVA: Corte cass. V sez.

19.9.2012 n. 15786) e che trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori

alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle -come nel caso di specie- non ancora
3
RG n. 9931/2008
ric. Ag.Entrate c/ Capuano Trasporti s.n.c.

Con
t.
Stefand O ivieri

contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione (che è operazione

ESENTE DA REGISTRAZIONI
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TA.B. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
definite con sentenza passata in giudicato (cfr. Corte cass. V sez. 31.1.2011 n. 2212; id. V
sez. 30.12.2011 n. 30704; id. V sez. 26.9.2012 n. 16365; id. V sez. 5.4.2013 n. 8406).

Nella specie la dichiarazione relativa all’anno 1997 era stata presentata nel corso
dell’anno 1998 e dunque deve ritenersi tardiva la notifica alla società contribuente, in
data 9.4.2004 (fatto incontestato), della cartella emessa ai sensi dell’art. 54 bis Dpr n.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la Agenzia fiscale condannata alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del

giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre
gli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 27.10.2014

633/72, essendo decorso il termine di decadenza il 31.12.2003.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA