Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3100 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3100 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13950 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto

da
SIDLGAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giuseppe
Mazzini, numero 11, presso – lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Livia Salvini, giusta
procura speciale a margine del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della

RG n. I 3950/20 0

Data pubblicazione: 12/02/2014

2

quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-Con tro FI CO rre n te
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione staccata di Foggia, sezione 25°, depositata in data 5 magio
2010, numero 71/25/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 ntar/o 2013
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la società l’avv. Livia Salvini e per l’Agenzia delle dogane l’avvocato
dello Stato Francesco Meloncelli
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore genel aie
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto
La società contribuente impugnò tre avvisi di accertamento concernenti le
accise sul gas, maggiorate di indennità di mora e di interessi morduiri in
relazione agli anni 2003 e 2004, contestando l’imputazione dei pagamenti alle
morosità più remote; imputazione, che aveva determinato a cascata la morosita
per tutte le mensilità successive.
La commissione tributaria provinciale respinse i ricorsi, dopo averli riuniti,
con sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando
l’applicabilità delle regole d’imputazione fissate dall’articolo 320 del decreto
ministeriale 10 luglio 1969.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi, articolati in diversi profili, che illustra altresì con memoria
ex articolo 378 c.p.c.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Diritto

1.- Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo d i
proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale la società
lamenta l’insufficienza della motivazione su un fatto decisiko e controverso per
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il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la
Commissione tributaria regionale ad escludere l’applicazione dell’articolo l 193
del codice civile. Le censure non riguardano la ricostruzione

del

controverso, bensì la congruenza e l’opinabilità degli argomenti giuridici dedotti
dalla sentenza impugnata a fondamento dell’applicabilità dell’articolo 3_20 del

l’esclusione dell’applicabilità dell’articolo 1193 del codice cikile, in\ ocato dalla
contribuente: ed in relazione all’erronea ricostruzione della portata delle lìoiThe
nessun vizio di motivazione è predicabile.
2.- Col primo motivo di ricorso, la società si duole, ex articolo 360.
comma, numero 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli articoli 3,
quarto comma, e 26 del decreto legislativo numero 504 del 1995, dell’articolo
1193 del codice civile e dell’articolo 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1%9.
Deduce che l’articolo 320 del decreto ministeriale 10 luglio 1969 che lisa la
regola d’imputazione adottata dall’ufficio, non è

applicabile. perché

implicitamente abrogato dal decreto legislativo numero 504 del 1995. che
comunque, anche se non abrogato, il decreto non sarebbe comunque a1)plicahi le
alla fattispecie, riferendosi ai soli debiti accertati e non già a quelli autoliquidati
e che nel caso in esame è applicabile l’articolo 1193 del codice civile, anche al
fine di evitare disparità di trattamento. Lamenta dunque che l’ufficio_ in
relazione ai casi in cui la società ha omesso il pagamento di alcune rate mensili
di acconto, provvedendo a pagare tempestivamente quelle

successke,

imputato i versamenti tempestivamente compiuti alle rate eli acconto noli ancora
scadute, violando l’articolo 1193 del codice civile, unica norma applicabile alla
fattispecie, in quanto le causali dei versamenti esprimevano la scelta, spettante
alla debitrice, d’imputare i pagamenti ad alcuni debiti anziché ad altri. Segnala.
inoltre, che la scelta dell’amministrazione, oltre che tradursi in
ravvedimento operoso coatto, in violazione

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1111d

sorta di

dell’articolo 13 del decreto

decreto ministeriale 10 luglio 1969, cui è conseguita, sia pure implicitaniente..,

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legislativo numero 472 del 1997, determina una situazione d’irrone\ ole
disparità di trattamento.
2.1.- Il motivo non coglie nel segno, già alla luce della normativa eivi I istiea
invocata dalla ricorrente.
In fatto, è pacifico fra le parti e la stessa società alThrina di avere

tempestivamente proceduto ad effettuare il pagamento di quelle .s.ueee.muc(pagine 7 del ricorso).
Già in base alla prospettazione offerta in ricorso, dunque, si può affermare
che, allorquando sono stati tempestivamente eseguiti i versamenti. che LI m)ciet
assume di avere imputato, mediante i modelli F24, a rate non ancora ‘..,1(1(ite,
l’omesso versamento delle rate antecedenti aveva prodotto in relazione ad esse,
a norma del 4 0 comma dell’articolo 3 del testo unico delle accise. la maturazione
degli interessi e dell’indennità di mora da questa norma contemplate.

2.2.-Ciò posto, la prospettazione della società postula, in

diritto.

la

sussistenza, fra le parti, di più debiti della stessa specie; presupposto. questo. che
delimita l’ambito di applicazione dell’articolo 1193. Difatti, secondo la società.
ciascuna rata <> (pagina 1 l del ricorso).
2.3.-Tale prospettazione è infondata.
Le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi
adempimenti di autonomi debiti, sibbene a modalità di adempimento di un unico
debito, frazionato, appunto, in più rate.
Lo si evince chiaramente dall’8° comma dell’articolo 26 del testo unico delle
accise, recante disposizioni particolari per il gas metano, a norma del quale

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d’imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il
febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento
deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine dr
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Pomelina-

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di

<<...omesso il pagamento di alcune rate mensili di acconto, mentre ha 5J 9 calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il l'cnt1111e771( i conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo o quello cui si riferisce...>>: dunque, il debito d’imposta è unico ed il suo ammontare

accertato in base alla dichiarazione annuale, ma corrisposto in base ai con,iiini
dell’anno precedente, di guisa che, si ribadisce, le rate di acconto mensili ne

D’altronde, già sotto il profilo semantico, l’impiego del termine – acconto”
evoca e richiama l’adempimento parziale (vedi, in argomento. Cass. ottobre
2008, n. 26052, secondo cui in tema di obbligazioni, l’adempimento, anche
parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità
è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto).
2.4.-Al cospetto di un debito unitario e dei singoli suoi pariiali
adempimenti, non è in conseguenza applicabile la normativa sull’imputa/ione
dei pagamenti.
Trova, invece, immediata applicazione alla fattispecie l’articolo 1194 del
codice civile, il quale si colloca al di fuori del tema dell’imputa/ioneiue.
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pagamento, la quale, si è visto, presuppone la pluralità dei debiti.
La norma, che vieta al debitore d’imputare il pagamento al capitale, piuttosto
che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore I cornnia
stabilendo altresì che il pagamento fatto in conto di capitale e d’intere s si (le\ e
essere imputato prima agli interessi, concernendo un solo debito. sebbene in
relazione ai suoi accessori (2° comma), attiene, difatti, esclusivamente all’esatto
adempimento, di guisa che si applica al pagamento del capitale e dei
interessi (in termini, con riguardo all’applicazione dell’articolo I l 94 (lei codice
civile ad adempimenti parziali, Cass. 9 ottobre 2012, n. 17197, secondo cui i;
pagamento parziale va imputato agli interessi e non al capitale, a meno che ■ i sia
prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione).
E questo criterio legale non costituisce un fatto che debba ecrc
specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato ei l’etto
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rappresentano frazionamenti.

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giuridico. Esso costituisce, viceversa, una conseguenza automatica di olmi
pagamento, di talché non incombe sul creditore l’onere di dedurre i limiti
estintivi del pagamento sul capitale, ma grava semmai sul debitore quello di
allegare che il medesimo creditore aveva consentito ad imputare il pagamento al

capitale anziché agli interessi (in termini, Cass. 20 maggio 2005, n. 10692).

qualora fosse costretto ad accettare la diversa imputazione fatta dal debitore al
capitale prima che agli interessi, perderebbe

il beneficio dell’ulteriore

frutti ficazione del proprio capitale.
2.6.-Questa limitazione legale comporta lo scomputo almeno delle quote dei
versamenti tempestivamente operati dalla società in relazione alle rate non
scadute per importi corrispondenti agli interessi ed all’indennità di mora
maturati in relazione alle rate scadute e non versate e la loro legale imputazione
a questi, in relazione a ciascun debito annuale di accisa. Di qui, la partialita
dell’adempimento delle rate non ancora scadute e la conseguente tardività dei
pagamenti via via susseguitisi, volta per volta scomputati delle quote da
imputare ad indennità di mora ed interessi nel frattempo maturati, con effetto
effettivamente, ma inevitabilmente, a cascata.
3.- La regola legale in questione è puntualmente riprodotta nell’articolo 320
del decreto ministeriale 10 luglio 1969, secondo cui, per quanto d’interesse,
<<...qualora nell'importo versato non siano compresi. 117 tutto O in lurtc, gli interessi e l'indennità di mora, il relativo ammontare è prelevato dall 'importo di ciascun versamento e imputato ai corrispondenti capitoli di bilancio...>->

3.1.- Il decreto ministeriale in questione era d’altronde senz’altro vigente
ratione temporis, riferendosi a ritardi ed omessi pagamenti concernenti gli anni
2003 e 2004.
3.2.-Indubbiamente, come rileva la società, il decreto legislativo numero
504 del 1995 appresta una disciplina tendenzialmente esauriente in tema di
accise; ma giustappunto all’interno di tale disciplina v’èla Iíssazione di criteri
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2.5.- È chiara, d’altronde, la ratio di questa normativa, in quanto il creditore.

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idonei a circoscrivere l’ambito dell’esercizio del potere

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in tema di

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