Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3100 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5493-2014 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA SAN MARCHESE DI M.M.R. & C

SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, ST. SCIUME’

& ASS, presso lo studio dell’avvocato CARMINE GRISOLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 177/2013 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.M.R., quale legale rappresentante della società Agricola San Marchese di M.M.R. & C. S.a.s., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento di una maggiore imposta, con riferimento a due atti di compravendita immobiliare registrati a tassa fissa (in data 8 giugno 2005 e 27 giugno 2005) per effetto della richiesta delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004. L’Ufficio riteneva la contribuente decaduta dai benefici di cui alla L. n. 604 del 1994, per non avere fornito la prova del mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi. La ricorrente eccepiva, invece, di avere diritto alle richieste agevolazioni in quanto imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritta all’INPS negli elenchi dei coltivatori.

L’adita Commissione, con sentenza n. 780/08/10, rigettava il ricorso. La decisione veniva appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che, con sentenza n. 177/03/2013, respingeva il gravame sulla base del rilievo che la L. n. 604 del 1954, art. 3, subordinava la concessione dell’agevolazione alla presentazione da parte dell’acquirente, al momento della registrazione dell’atto di acquisto del terreno, dello stato di famiglia e di un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954. art. 2, nn. 1, 2 e 3. M.M.R., quale legale rappresentante della società Agricola San Marchese di M.M.R. & C. S.a.s., propone ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp. di att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 99 del 2004 disciplinanti l’agevolazione richiesta dalla società in fase di registrazione degli atti di compravendita. La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui omette di considerare, sia nel fatto che nelle esposizione delle motivazioni di rigetto, i motivi posti a fondamento dell’appello, limitandosi unicamente ad affermare che la società non avrebbe avuto diritto ad usufruire dell’agevolazione di cui alla L. n. 604 del 1954, per non avere prodotto, in base al disposto di cui alla menzionata legge, art. 3, al momento della registrazione dell’atto di acquisto del terreno, lo stato di famiglia ed il certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla stessa L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1, 2. In sostanza, così come ha fatto l’Ufficio in sede di emanazione degli avvisi di liquidazione ed i giudici di prime cure con la pronuncia che ha disposto il rigetto del ricorso, anche i giudici della Commissione Tributaria Regionale avrebbero negato l’applicazione delle agevolazioni, in ragione di una normativa diversa (L. n. 604 del 1954) da quella in base alla quale erano stati richiesti i benefici (D.Lgs. n. 99 del 2004). Secondo la contribuente la sentenza impugnata non evidenzierebbe il percorso argomentativo e i motivi per cui sarebbero state rifiutate le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, nè dalla stessa si evincerebbe la connessione esistente tra le condizioni stabilite per la concessione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004 e quelle di cui alla L. n. 604 del 1954.

1.1. La critica è fondata.

La contribuente rubrica la censura con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sebbene nello sviluppo illustrativo del motivo predica un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata. Tuttavia il mezzo è ammissibile, atteso che: “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 10862 del 2018).

Passando all’esame del doglianze, va premesso che non è contestato -in quanto la circostanza è evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata – che M.M.R. era stata riconosciuta dalla Provincia di Cosenza (settore agricoltura) imprenditore agricolo professionale, iscritta all’INPS negli elenchi dei coltivatori (v. ricorso per cassazione).

1.2. Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha introdotto la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art. 1, comma 2). L’accertamento regionale è necessario ai fini dell’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (circ. INPS 24 maggio 2004, n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e siano in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. n. 99 cit., ed in particolare, per quanto in questa sede rileva, trattandosi di una s.a.s., qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (art. 1, comma 3, letta) D.Lgs. n. 99 del 2004).

La società agricola, che abbia ad oggetto esclusivo l’attività agricola, ha qualifica di imprenditore agricolo professionale del D.Lgs. cit., ex art. 1, comma 3; nella misura in cui vi sia l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie, ex art. 1, comma 4.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, all’imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto all’Inps “sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

La legge, pertanto, dispone che, ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l’imprenditore agricolo professionale, deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale per essere equiparato alla persona fisica coltivatore diretto (art. 1, comma 4); ciò soprattutto ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani. Le due qualifiche, comunque, non coincidono, sicchè è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di imprenditore agricolo professionale. La legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Infatti, nel T.U.R. il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, ora IAP, non è richiesto sin dal momento della stipula del contratto di compravendita con aliquota agevolata, ma può anche essere conseguito nel triennio successivo.

1.3. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio ha contestato il trattamento agevolativo facendo rilevare che parte ricorrente non aveva mai documentato il possesso dei requisiti per potere usufruire del beneficio fiscale di cui alla L. n. 604 del 1954, atteso che non risultava prodotto il certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, bensì quello dell’INPS, non idoneo per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954.

La questione all’esame della Corte è se sia necessaria, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolativo di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, la produzione della certificazione dell’Ispettorato provinciale agrario al momento della registrazione del contratto di compravendita di un terreno agricolo.

La risposta è negativa.

Secondo l’indirizzo prevalente sostenuto da questa Corte non sono necessari, ai fini del trattamento agevolativo, nè il certificato definitivo nè l’attestato provvisorio, ciò in quanto il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, non prevede l’obbligo della presentazione del certificato attestante la qualifica di IAP, ma solo il riconoscimento da parte dell’Ufficio competente della qualifica. Infatti, con riferimento alla questione della prova del possesso dei requisiti (soggettivi e previdenziali), anche l’indirizzo prevalente della dottrina ritiene che la mancanza di specifiche disposizioni che la impongano comporta che essi vadano solamente esposti nell’atto (poichè il notaio che registra telematicamente deve liquidare le imposte sulla base delle risultanze dello stesso), salva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della concreta insussistenza (così come avviene in altre ipotesi analoghe: v. circ. n. 85 prot. n. 26057 del 21.12.1990, relativa all’agevolazione per i territoria montani). Si ritiene, infatti, che il D.Lgs. n. 99 del 2004 abbia esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, ma senza richiedere la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla L. n. 604 cit., art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende promuovere.

Va quindi, ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla L. n. 604 cit., art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto” (Cass. n. 16071 del 2013 conf. n. 23630 del 2014, n. 3829 del 2018).

L’enunciato principio va richiamato anche con riferimento agli atti di compravendita oggetto del presente giudizio, registrati in data 7 giugno 2005 e 27 giugno 2005, a cui non è applicabile il d. lgs. n. 101 del 2005 (pubblicato in G.U. n. 137 del 15.6.2005, entrato in vigore il 30.6.2005).

A tale riguardo è stato rilevato che: “Appare in definitiva congruo leggere il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 101 del 2005 per cui “All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa dà luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che perciò prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP); beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può essere subordinato all’esistenza, da certificare, dei requisiti che, nella sostanza, la neghino” (Cass. n. 16071 del 2013 in motivazione).

2. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni e decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA