Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3100 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3100 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 22706-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
4645

contro

CESCHINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 08/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 28/09/2013 R.G.N. 478/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG. 22706/2014

RILEVATO
che, con la sentenza n. 363/2013, la Corte di Appello di Venezia ha, in
riforma della pronuncia n. 286/2010 del Tribunale di Verona, accertato
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra Riccardo Ceschini e Poste Italiane spa con
decorrenza dall’1.2.2007, con condanna della società al pagamento di

fatto, oltre accessori, e con compensazione delle spese di ambo i gradi
di giudizio;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa con
ricorso affidato a cinque motivi;
che Riccardo Ceschini ha resistito con controricorso;
che il PG ha formulato richieste concludendo per l’accoglimento del
ricorso.
CONSIDERATO
che la difesa della ricorrente ha depositato, nel corso del presente
giudizio, atto di rinunzia al presente ricorso per cassazione, notificato a
Riccardo Ceschini;
che

detta rinuncia (notificata ma non accettata) esplica l’effetto

estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 cpc, con compensazione
delle spese ex art. 92 cpc, in considerazione del motivo della rinuncia
medesima (raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti);
che

non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al

versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso
che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli
esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione
(Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le
spese processuali.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017

una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione globale di

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