Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3100 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 311-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., L.V.M., AGENZIA DEL DEMANIO –

FILIALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2239/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui è stata accolta l’opposizione, qualificata espressamente agli atti esecutivi e ritenuta tempestivamente proposta dopo avere applicato la sospensione feriale dei termini, dispiegata da S.A. e L.V.M. alle cartelle di pagamento loro notificate per Euro 10.492,10. Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede.

2.- E’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; nessuna delle parti ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- Pare superflua l’analitica disamina dei cinque motivi di ricorso, per il carattere assorbente del primo, con cui la ricorrente fa valere la violazione della disciplina in materia di esenzione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, che il giudice del provvedimento impugnato ha malamente applicato alla fattispecie: visto che, in base alla lettera della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (e succ. mod. e integr.), le opposizioni agli atti esecutivi, quale univocamente è stata qualificata dallo stesso giudice di primo grado la presente controversia, sono esenti dalla sospensione feriale, che invece il primo giudice ha sorprendentemente applicato.

4.- Pertanto, il ricorso degli opponenti, depositato il 5.10.11, è irrimediabilmente tardivo rispetto alla notifica delle cartelle notificate il 24.8.11, e tanto basta a rilevare l’inammissibilità, ora per allora, della dispiegata opposizione agli atti esecutivi, con cassazione senza rinvio della gravata sentenza, perchè la domanda non poteva essere nemmeno proposta ed assorbimento degli altri motivi (il secondo, sul difetto di giurisdizione; il terzo, su vizi procedurali in ordine alle modalità di definizione del processo; il quarto, per contestare la negata validità probatoria dell’estratto di ruolo; il quinto, per ribadire la validità della notifica delle cartelle di pagamento).

5.- Le spese dell’intero giudizio sostenute dall’odierna ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste, tra loro in solido per l’evidente comunanza dell’interesse processuale, a carico dei soccombenti originari opponenti; sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del giudizio di merito sia nei rapporti processuali tra agente di riscossione ed ente impositore o creditore, per difetto di soccombenza, sia in quelli tra quest’ultimo ed originari opponenti, atteso che, in base agli atti a disposizione, la questione che ha definito il processo non è stata proposta dal primo; infine, discende dalla qui disposta cassazione della sentenza di primo grado l’obbligo di restituzione di quanto eventualmente pagato in forza della condanna alle spese pronunciata con quella.

6.- Infine, va dato atto – per essere stato accolto il ricorso – dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa senza rinvio la gravata sentenza;

– condanna S.A. e l.V.M., tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Equitalia Sud spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate, per il primo grado, in Euro 1.850,00, di cui Euro 35,00 per esborsi e, per il giudizio di legittimità, in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre maggiorazione per spese generali, nonchè accessori nella misura di legge; compensa le spese del grado di merito tra le altre parti;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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