Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 310 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11046-2015 proposto da:

COMUNE DI MARENO DI PIAVE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.M., D.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio

dell’avvocato FABIO LORENZONI, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBERTO BORELLA e PIERO BORELLA, giusto

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1650/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA, emessa il 13/10/2014 e depositata il

27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito l’Avvocato Raffaella Chiummento (delega Avvocato Fabio

Lorenzoni), difensore delle controricorrenti, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale le controricorrenti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 650/26/14, depositata il 27 ottobre 2014, non notificata, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre), previa loro riunione, ha accolto gli appelli separatamente proposti dalle contribuenti D.C. e C.P.M. nei confronti del Comune di Mareno di Piave per la riforma della stessa sentenza di primo grado n. 9/6/13 della CTP di Treviso, che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ciascuna contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI alle stesse rispettivamente notificati, relativi agli anni 2006 e 2007 per area fabbricabile, aveva ridotto il valore dell’area in questione.

La sentenza d’appello riduceva ulteriormente il valore, nella misura di Euro 6,65 al mq per l’anno 2006 ed in quella di 7,00 al mq per il 2007, ritenendo di dover determinare il valore venale dell’area in misura pari a quella risultante dalle tabelle dei valori agricoli medi della Regione agraria n. 3, comprendente il Comune di Mareno di Piave ed alla tipologia di terreno (Coltura – Seminativo – Arborato – Irriguo).

Avverso detta pronuncia il suddetto Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso le contribuenti.

Con l’unico motivo l’ente locale ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è manifestamente fondato.

Pur avendo, infatti, la sentenza impugnata, dato atto della classificazione, con riferimento alle annualità oggetto d’accertamento, dell’area in oggetto nel PRG, anche approvato da delibera di Giunta regionale, come zona FP, cioè con la stessa destinazione F (aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi) e dunque fabbricabile, ad iniziativa dei privati, la stessa sentenza ha poi determinato il valore della stessa ai fini della determinazione della base imponibile ICI in base ai valori agricoli medi della regione agraria comprendente il Comune di Mareno di Piave ed al tipo di coltura praticata.

In tal modo la CTR, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, ha, quindi violato il criterio, riferito alle aree fabbricabili, del valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio del relativo anno d’imposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati, cioè alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’suo consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, avendo in più occasioni precisato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817) che detti criteri sono tassativi, sicchè il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza ai suddetti parametri.

Di qui la fondatezza della censura, senza che possa validamente opporsi dalle contribuenti, come dalle stesse invece eccepito nel controricorso, che parte ricorrente abbia inteso riproporre una questione di merito, preclusa nel presente giudizio di legittimità, circa la congruità del valore attribuito all’area in oggetto, che deve essere pur sempre riferito a quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

Con riferimento, poi, alle ulteriori deduzioni svolte dalle controricorrenti in memoria, non può condividersi l’assunto secondo cui la sentenza impugnata conterrebbe un accertamento in concreto dell’inedificabilità dell’area non censurato.

Per un verso è irrilevante il fatto che successivamente la maggior parte dell’area – oggetto specifico di contestazione tra le parti- sia stata qualificata come zona F ad iniziativa esclusivamente pubblica, atteso che la destinazione urbanistica perchè l’area potesse considerarsi fabbricabile ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e art. 2, comma 1, lett. b), deve essere riferita a quella in atto secondo le previsioni del PRG alla data del 1 gennaio dell’anno d’imposizione.

Per l’altro la pronuncia impugnata omette di considerare che la z.t.o. FP in cui è ricompresa, per gli anni oggetto di accertamento, per la sua maggiore estensione, l’area in questione, secondo l’art. 52 delle NTA del PRG del Comune di Mareno di Piave, individua tra le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, oltre a quelle destinate alla realizzazione di verde pubblico attrezzato (cui si riferisce la giurisprudenza citata dalle controricorrenti) e parcheggi, anche quelle destinate a strutture di servizio quali attrezzature sanitarie, edifici per attività sociali e ricreative per gli addetti al settore produttivo, mense, locali di ristoro e simili, nonchè servizi generali di supporto alle imprese.

A ciò consegue l’erroneità in diritto, denunciata dall’Amministrazione ricorrente nell’unico motivo di ricorso, della statuizione che ha sostanzialmente ritenuto l’area in oggetto come non suscettibile per le contribuenti di qualsivoglia trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.

In accoglimento del ricorso va dunque cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Veneto che, uniformandosi al richiamato principio di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CIR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA