Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30999 del 27/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 30999 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sulla istanza cautelare proposta con ricorso iscritto al N.R.G. 15769
del 2017 da:
BALDASSARRE Alessandra, rappresentata e difesa da se medesima ai
sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliata in Roma,
via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avvocato Carmina
Iodice;
– ricorrente contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA, in persona
del Presidente pro tempore;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati per la sospensione della efficacia della sentenza del Consiglio
Nazionale Forense n. 50 del 2017, depositata il 29 aprile 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
dicembre 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;

Data pubblicazione: 27/12/2017

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato
Generale Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto dell’istanza.
FATTI DI CAUSA
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, all’esito del
procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’Avvocato

nei confronti del professionista la sanzione della censura, in relazione
all’illecito di cui agli artt. 5, 6 e 8 del Codice deontologico Forense,
per avere strappato parte di alcuni documenti in originale (tra cui
assegni) e corrispondenza varia ricevuta dal Bellei per l’espletamento
di procedure di recupero crediti vantati dallo stesso nei riguardi di
soggetti diversi.
Avverso tale decisione la Baldassarre proponeva ricorso al Consiglio
Nazionale Forense che, con sentenza n.50 del 2017, lo dichiarava
inammissibile per tardività. Il CNF rilevava che il ricorso, proposto in
data 9 dicembre 2014, avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi
dell’art. 50 del r.d. n. 1578 del 1933, entro il termine di venti giorni
dalla notifica della decisione disciplinare, notificata il 10 novembre
2014.
Avverso questa sentenza la Baldassarre ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
Il COA di Sulmona non ha svolto attività difensiva.
Poiché la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 56, quarto comma,
del r.d.l. n. 1578 del 1933, l’adozione del provvedimento di
sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, sono state
richieste le conclusione della Procura generale ed è stata fissata per la
trattazione della istanza l’adunanza camerale del 5 dicembre 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della istanza
cautelare contenuta nel ricorso per la cassazione della sentenza del
CNF, alla luce del principio per cui «l’istanza di sospensione della

_9_

Alessandra Baldassarre su esposto del sig. Franco Bellei, ha irrogato

esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense
può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua
autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare,
atteso che l’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012,

l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la
corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o
che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso» (Cass., S.U.,
n. 6967 del 2017; Cass., S.U., n. 13983 del 2017).
2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 65,
comma 1, della legge n. 247 del 212, in relazione all’art. 61, comma
1, della stessa legge. Premesso che l’art. 65, comma 1, dispone che
“fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente
legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate” e che
l’art. art. 61, comma 1, dispone che “avverso le decisioni del consiglio
distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal
deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del
CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità
(…)”, la ricorrente sostiene che l’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il
quale prevede per il ricorso al CNF il termine di venti giorni sarebbe
stato tacitamente abrogato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 15
delle disposizioni sulla legge in generale, atteso che il nuovo termine
avrebbe dovuto essere ritenuto applicabile sia per incompatibilità
della nuova disposizione con la precedente, sia perché contenuto in
una legge successiva disciplinante l’intera materia.
3. – L’istanza non può essere accolta difettando il requisito del fumus
boni iuris.

limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere

Come esattamente rilevato dalla Procura generale nelle conclusioni
scritte – e come la stessa ricorrente riconosce – l’art. 65, comma 1,
della legge n. 247 del 2012 prevede che “fino all’entrata in vigore dei
regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario
ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche

stato dottato dal CNF il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 10
gennaio 2015, deve ritenersi che, al momento della proposizione del
ricorso al CNF, era ancora vigente il vecchio termine di venti giorni,
cui all’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (vedi, in tal senso, Cass.,
S.U., n. 7298 del 2017; Cass., S.U., n. 21113 del 2017).
L’assenza del fumus esonera il Collegio dall’esame del periculum in
mora, la cui sussistenza, peraltro, tenuto conto della natura della
sanzione irrogata (censura), appare assai dubbia.
4. – In conclusione, l’istanza cautelare va rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza
impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembre 2017 fl
Il ,;rfisjdente

ILCAN1.j RE
Paola France ‘ea

PO

se non richiamate”. Orbene, posto che il regolamento in questione è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA