Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30999 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26670-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

AVICOLA MARCHIGIANA – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL FORTE

TIRBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., (già EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.);

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/10/2013

r.g.n. 14/2/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 17.10.2013, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione proposta da Equitalia Centro s.p.a. avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva respinto la sua insinuazione al passivo di Avicola Marchigiana s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria di crediti per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall’INPS.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che Equitalia Centro s.p.a. avesse omesso di indicare i motivi su cui fondava la propria opposizione, essendosi limitata ad evidenziare la necessità che l’INPS intervenisse in giudizio, e al contempo ha dichiarato inammissibile l’intervento che l’ente previdenziale aveva nelle more spiegato nel giudizio, sul rilievo che, avendo esso proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo, non poteva ammettersi la contemporanea pendenza di più impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo tre motivi di censura. Avicola Marchigiana ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

La causa, già chiamata all’adunanza camerale del 21.2.2019, è stata rimessa alla pubblica udienza. L’INPS ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53,R.D. n. 267 del 1942, artt. 93, 98 e 99, art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c. per avere, a suo dire, il Tribunale ritenuto che la pretesa creditoria fatta valere in giudizio fosse rimasta sfornita di prova e non avere, per contro, ritenuto che l’allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito fosse stata validamente effettuata da esso Istituto nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo.

Con il terzo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 99, comma 8, per avere il Tribunale ritenuto l’inammissibilità del suo intervento in giudizio sul presupposto dell’avvenuta impugnazione da parte sua dello stato passivo.

Ciò posto, i primi due motivi sono inammissibili.

Come premesso in narrativa, il Tribunale di Ancona non ha adottato alcuna statuizione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, essendosi piuttosto limitato a rigettare l’opposizione proposta da Equitalia Centro s.p.a. per omessa indicazione dei motivi e a dichiarare inammissibile l’intervento spiegato dall’INPS per avere quest’ultimo proposto autonomo ricorso in opposizione allo stato passivo di Avicola Marchigiana. Di conseguenza, non attingendo in alcun modo i motivi in esame la ratio decidendi del decreto impugnato, non può che darsi continuità al principio di diritto secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017).

E’ invece fondato il terzo motivo.

Questa Corte ha già affermato che l’iscrizione a ruolo del credito contributivo e l’attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell’ambito della procedura fallimentare hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato (Cass. n. 24202 del 2015). Conseguentemente, così come è facoltà di quest’ultimo di promuovere autonomamente l’opposizione allo stato passivo (Cass. n. 10955 del 2018), allo stesso modo deve essergli riconosciuta la facoltà di intervenire nell’opposizione promossa dal concessionario (nell’ambito della quale, peraltro, ben potrebbe essere chiamato ex art. 106 c.p.c. in forza della previsione di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39: così da ult. Cass. n. 16425 del 2019), trattandosi di un intervento volto a tutelare un interesse proprio e diretto, ossia, secondo un risalente ma consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di un intervento autonomo e non adesivo dipendente (Cass. n. 2588 del 1966; nello stesso senso, con specifico riguardo alla possibilità che l’INPS spieghi intervento nell’opposizione proposta dal concessionario, v. Cass. n. 21201 del 2017).

Nè contrari argomenti potrebbero desumersi dalla necessità di evitare la contemporanea pendenza di più impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di esclusione dallo stato passivo, come sostenuto nel decreto impugnato, perchè a ciò soccorre lo specifico rimedio processuale della riunione dei procedimenti.

Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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