Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30996 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17076/015 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE MATTA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) DI CAGLIARI, in persona del

Commissario straordinario nonchè legale rappresentante pro tempore

Dott.ssa OR.SA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO CATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO URAS giusta procura

speciale a margine del controricorso;

U.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI ANDREA BICCHEDDU giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOL SAI SPA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 244/2015, nel rigettare proposto la domanda di O.F., ha integralmente confermato la sentenza n. 3473/2013 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda proposta dall’ O. nei confronti del prof. U.A. e dell’Azienda Sanitaria locale n. (OMISSIS) di Cagliari e delle rispettive compagnie assicuratrici (Unipol Sai Assicurazioni spa e Generali Italia spa).

2. Era accaduto che nel (OMISSIS) O.F. aveva convenuto il prof. U. e l’ASL n. (OMISSIS) davanti al Tribunale di Cagliari esponendo che:

– a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il (OMISSIS), si era recato il (OMISSIS) successivo al Pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), accusando forti dolori derivati da tale infortunio; e nell’occasione era stato trovato affetto da “un trauma chiuso toracico addominale al fianco sinistro”;

– il giorno successivo era stato ricoverato nel reparto di semeiotica chirurgica dello stesso Ospedale diretto dal Prof. U.A. per ematoma splenico sottocapsulare di mm. 25×21 post-traumatico, rimanendo ricoverato sino al (OMISSIS);

– successivamente, dopo avere eseguito i prescritti esami, in data (OMISSIS) era stato ricoverato presso detto reparto per subire l’asportazione delle ematoma splenico sottocapsulare post traumatico;

– nell’occasione non avrebbe prestato un idoneo consenso informato sull’intervento chirurgico da eseguire; in particolare: non gli sarebbe stata riferita la sottoposizione ad un intervento chirurgico di “exeresi di cisti splenica per via laparoscopica”, sarebbe stata omessa la spiegazione necessaria di quale intervento e di quale tecnica chirurgica si trattasse, non sarebbe stata fatta menzione dei benefici, dei rischi, delle complicanze e degli esiti indesiderati oltre che delle possibili alternative terapeutiche e delle procedure addizionali che potevano rendersi necessarie a giudizio del medico; l’inidoneità del consenso informato prestato sarebbe desumibile anche dal fatto che sulla scheda relativa al consenso informato non era stato neppure indicato il nominativo del medico che aveva ricevuto la manifestazione di consenso del paziente e neppure era riportata la sottoscrizione dello stesso medico; pertanto, lui non aveva compreso modalità e rischi connessi all’intervento così da non poter esercitare consapevolmente il proprio diritto di autodeterminarsi in vista dello stesso;

– in data (OMISSIS) il Prof. U. aveva eseguito l’intervento di asportazione della cisti splenica per via laparoscopica;

– a seguito dell’intervento si era manifestata una emorragia interna in corrispondenza della regione splenica interessata dall’intervento, emorragia in conseguenza della quale, senza alcuna autorizzazione e informazione, era stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico che aveva comportato una vasta incisione sottocostale sinistra;

– in data (OMISSIS) era stato dimesso dall’Ospedale di (OMISSIS) con le seguenti complicanze: emotrasfusione, reazione allergica all'(OMISSIS) (edema della glottide) ed ematuria con pielonefiite da catetere;

– successivamente aveva saputo che gli era stata asportata, in occasione dell’intervento di exeresi della lesione cistica splenica, “una parte di pancreas” a causa di una non meglio precisata cisti presuntivamente localizzata sulla coda del predetto organo e che era stato omesso l’invio del pezzo asportato di pancreas presso laboratori onde effettuare un esame biologico;

– a causa dell’asporto di detta “parte del pancreas” gli era stata diagnosticata l’insorgenza di una patologia diabetica.

In definitiva, secondo l’attore, da tutte le suddette circostanze era risultata l’assenza di un idoneo consenso informato con riferimento all’intervento chirurgico di exeresi di cisti splenica, nonchè l’assenza di consenso informato, anche anestesiologico, sia per l’intervento diretto a bloccare l’emorragia effettuato con una vasta incisione sottocostale sinistra, sia per l’estensione dell’atto operatorio con l’asportazione di una “parte di pancreas”.

L’attore aveva altresì esposto in atto di citazione che: a) in conseguenza dell’esecuzione di tali prestazioni medico chirurgiche, si era sottoposto a periodici regolari controlli ambulatoriali e ospedalieri e a cure farmacologiche e presentava una vasta cicatrice di circa 35 cm nello emisoma sinistro con laparocele di circa 10 cm per una interruzione del muscolo grande obliquo, tanto da essere costretto ad indossare quotidianamente una fascia elastica di contenimento dei visceri, con limitazione funzionale nella torsione e rotazione del busto; b) in aggiunta a ciò, a causa del non autorizzato e ingiustificato asporto di una parte del pancreas, gli era stata diagnosticata l’insorgenza di una patologia diabetica; nonchè una pielonefrite causata dall’uso del catetere, risoltasi poi nell’autunno del (OMISSIS).

In relazione a tutti i suddetti fatti l’ O. aveva chiesto il risarcimento dei danni al prof. U. e alla Asl. N. (OMISSIS) di Cagliari, non ottenendo peraltro alcun risarcimento.

Si erano costituiti entrambi i convenuti, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea e chiedendo in via preliminare la chiamata in causa delle proprie rispettive compagnie assicuratrici (Unipol Sai e Generali Assicurazioni). Queste ultime, chiamate in causa, si erano a loro volta costituite chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa (in particolare mediante consulenza tecnica d’ufficio), con sentenza n. 3473/2013, aveva rigettato tutte le domande proposte dall’attore condannandolo al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite.

Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello da parte dell’ O., ma l’impugnazione – alla quale avevano resistito tutte le parti, già convenute in primo grado – è stata per l’appunto rigettata dalla Corte di appello di Cagliari con l’impugnata sentenza.

La Corte – dopo aver analiticamente ripercorso: dapprima, i motivi di appello (pp. 11-14); poi, la sequenza temporale degli accertamenti ed interventi medici svolti sulla persona del ricorrente (pp. 14-18); ed infine, le conclusioni del ctu, nonchè dei consulenti di parte del prof. U. e del ricorrente (pp. 18-23) – ha richiamato alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di consenso informato e, applicando i principi richiamati, ha ritenuto non fondati i motivi di appello (pp. 24-25, nonchè pp. 26-28).

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’ O..

Resistono con distinti controricorsi il prof. U.A. e l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Cagliari.

In vista dell’odierna adunanza l’ O. deposita memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Precisamente O.F., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia:

– con il primo motivo: violazione degli artt. 2,13 e 32 Cost., L. n. 145 del 2001 (recante ratifica della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina), dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 1375 c.c.; si lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto compiutamente assolto l’obbligo di informazione e correttamente prestato il necessario consenso informato; sottolinea che lui svolgeva la professione di operaio e che non era sufficiente, perchè potesse comprendere la portata dell’intervento e quindi esercitare il proprio diritto di autodeterminazione, la generica descrizione riportata nel modulo del consenso, tanto più che: a) lui già in data (OMISSIS) aveva manifestato il proprio rifiuto ad essere operato; b) non essendo stato espletato l’esame istologico sulla parte asportata, non era stato provato che l’asportazione della neoformazione (localizzata sulla coda del pancreas) fosse proprio necessaria; c) nel formulario da lui sottoscritto non era stato neppure indicato il medico che avrebbe provveduto all’assolvimento dell’obbligo di informazione ed era espressamente indicato che “non mi è stato assicurato che l’intervento verrà eseguito da un chirurgo in particolare”;

– con il secondo motivo: violazione degli artt. 1176 e 2230 c.c.; si lamenta che la Corte territoriale, recependo acriticamente le conclusioni del ctu, ha erroneamente ritenuto l’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa nell’operato del sanitario; al riguardo, sottolinea che a lui era stata asportata la coda del pancreas senza neppure un previo esame istologico della parte di pancreas che gli veniva asportata.

O.F. denuncia poi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il terzo motivo: omesso esame del fatto, decisivo e controverso, che i sanitari non avevano inviato il pezzo di pancreas asportato presso i laboratori onde effettuare un esame istologico; al riguardo, deduce che la Corte territoriale, se avesse valutato il fatto della mancata esecuzione dell’esame istologico sulla parte di pancreas asportata, sarebbe giunta alla diversa e corretta conclusione per cui l’estensione dell’intervento alla coda del pancreas non era stato determinato dall’urgenza dello stato di necessità, e, quindi, l’intervento non era stato sostenuto dal consenso informato del paziente.

2. Il ricorso è inammissibile.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (l’esposizione sommaria dei fatti di causa) può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell’atto di rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti senza necessità di ricorrere ad altre fonti. Tale prescrizione non risultata rispettata nella specie, nella quale il ricorrente riporta la propria ricostruzione dei fatti senza ad es. riportare le eccezioni delle altre parti.

Inoltre, nel caso in cui si faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito, ai fini della ammissibilità del ricorso, occorre, per la parte d’interesse in cassazione, riprodurli nel ricorso stesso, e, quindi, indicare in quale sede processuale gli stessi risultino i prodotti. Anche tale prescrizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, non è stata rispettata nella specie, in quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio non soltanto sono richiamati atti che non vengono riprodotti ma neppure viene indicato in quale momento processuale gli atti richiamati sono stati prodotti, con la conseguenza che questa Corte, alla quale è precluso l’accesso agli atti del giudizio di merito, non è posta nella condizione di effettuare il richiesto controllo di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (proprio perchè la Corte di legittimità non ha accesso agli atti del giudizio di merito).

Alle ragioni di inammissibilità di ricorso si aggiungono ragioni di inammissibilità di ciascuno dei motivi in esso formulati.

Invero, i primi due motivi, articolati in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono a loro volta inammissibili in quanto il ricorrente reitera alcune delle questioni sollevate nel giudizio di secondo grado, senza muovere doglianze specifiche, atte a contrapporsi alla tesi del giudice di appello mentre i motivi di ricorso – per risultare idonei a censurare la legittimità della sentenza – devono correlarsi con la stessa. In altri termini, ogniqualvolta, come per l’appunto nella specie, nel ricorso per cassazione, viene denunciata violazione e falsa applicazione della legge (anche) con richiamo di specifiche disposizioni normative, il ricorrente deve indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che assume in contrasto con le disposizioni indicate o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, indicazione che nel caso di specie manca del tutto.

D’altronde – posto che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie astratta indicata in una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa – l’allegazione (prospettata nella specie da parte del ricorrente) di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e afferisce nella valutazione del giudice del merito, la cui censura è preclusa nella presente sede di legittimità (salvo la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, che nel caso di specie non è stato neppure articolato).

Infine, quanto al denunciato acritico recepimento delle conclusioni del CTU: manca il richiamo alla disposizione normativa che si intende violata; e neppure sono state indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono viziate.

Quanto al terzo motivo, una ulteriore ragione di inammissibilità si rinviene nel fatto che dalla descrizione dei motivi di appello (effettuata in sentenza) non risulta che la relativa doglianza sia stata formulata nel giudizio di appello ed al riguardo nessuna indicazione giunge dal ricorso (che dunque sul punto non è comunque autosufficiente).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, pure dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida, per ciascuna delle due parti controricorrenti, in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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