Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30994 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28689/2014 proposto da:

Z.G., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO LEPORATTI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1853/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

di accogliere il motivo ricorso 2^.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza 4/12/2013 aveva dichiarato D.P.F. colpevole del reato di omicidio colposo in danno di F.E. (per avere percorso la S.S. (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS) ad una velocità superiore al consentito, venendo a collisione con l’autovettura condotta dal F. che stava operando una manovra di inversione ad U), condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestate.

La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata dalle parti civili e dall’imputato.

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza 14 gennaio 2005 aveva ritenuto che non vi fossero elementi probatori sufficienti per stabilire se una velocità più contenuta da parte dell’imputato avrebbe allo stesso consentito di evitare l’evento o di ridurne le conseguenze, essendo possibile solo formulare una semplice ipotesi che non aveva il carattere della certezza perchè anche la riduzione ad una velocità inferiore non avrebbe impedito l’urto e questo poteva produrre ugualmente lesioni mortali. Per tali ragioni la corte aveva assolto il D.P. dal reato allo stesso ascritto a sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

La sentenza della Corte d’appello penale era stata impugnata dalle parti civili, che avevano proposto ricorso a questa Corte a sensi dell’art. 576 c.p.p., deducendo la illogicità della motivazione e l’inosservanza dell’art. 40 c.p..

La Quarta Sezione Penale di questa Corte con sentenza 26763/2006 (emessa in data 10 maggio e depositata il successivo 28 luglio 2006) aveva annullato, per gli interessi civili, la sentenza n. 75/2005 della Corte di appello di Firenze, rimettendo le parti avanti al Giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

2. Era accaduto che, nell'(OMISSIS), Z.G. e F.G., rispettivamente moglie e figlio del deceduto F.E., avevano depositato atto di riassunzione (poi notificato nel dicembre 2009 al convenuto D.P.F.) davanti alla Corte di appello civile di Firenze, chiedendo accertarsi che il sinistro si era verificato per la prevalente (e, in subordine, concorrente) responsabilità del convenuto, con condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni subiti e con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.

Essendo stata fissata udienza per il 4 marzo 2010, in data 1 marzo 2010 il D.P. si era costituito in giudizio chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibile e non procedibile il giudizio civile per intervenuta decadenza con conseguente declaratoria di estinzione dell’intero processo; in via subordinata, nel merito, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dagli attori.

La Corte di appello civile di Firenze, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 1853/2013 ha dichiarato l’estinzione ex art. 393 c.p.c., dell’intero processo ai sensi dell’art. 392 c.p.c..

3.Avverso la sentenza della Corte d’appello civile ricorrono Z.G. e F.G..

Nessuna attività difensiva viene svolta dall’intimato.

In vista dell’odierna adunanza il Procuratore Generale conclude chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, mentre parte ricorrente deposita memoria con la quale insiste nel suo accoglimento integrale.

4. Il ricorso – che (tra la p. 11 e la p. 12) riporta integralmente il contenuto della sentenza di annullamento e del successivo atto di riassunzione – è affidato a 2 motivi.

Precisamente, Z.G. e F.G., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

– con il primo motivo: denunciano violazione – falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, nonchè degli artt. 392-393 c.p.c. e della L. n. 102 del 2006, art. 3; fanno presente che nell’aprile 2006 (e cioè qualche mese prima del deposito della sentenza di annullamento emessa dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte) era entrata in vigore la L. n. 102, che, all’art. 3, prevedeva, per le cause di risarcimento derivanti da sinistri stradali l’adozione del rito del lavoro; sostengono che la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che nella specie il procedimento civile di rinvio avrebbe dovuto seguire il rito ordinario sull’erroneo presupposto che, non essendo stato previsto dal legislatore un regime di diritto transitorio, il citato art. 3, era applicabile soltanto ai giudizi promossi dopo la sua entrata e, dunque, non era applicabile nella specie (essendo il giudizio di rinvio iniziato con la costituzione di parte civile nel processo penale); deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il procedimento civile di rinvio, alla luce del generale principio tempus regit actum, avrebbe dovuto seguire il rito del lavoro, con la conseguenza che il procedimento doveva essere promosso con il deposito dell’atto di riassunzione presso la Cancelleria della Corte adita e, ai fini della valutazione del momento di instaurazione del giudizio e del rispetto del termine annuale previsto dall’art. 392 c.p.c., doveva essere preso in esame la data di lunedì (OMISSIS) (cioè la data del deposito dell’atto e non la data della notifica); in definitiva, secondo i ricorrenti, l’atto di riassunzione, essendo stato depositato ad un anno esatto (considerata la sospensione feriale) dal deposito della sentenza di annullamento agli effetti civili (28 luglio 2006), avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo;

– con il secondo motivo: denunciano violazione – falsa applicazione degli artt. 307,166,167,416 c.p.c.; si lamentano che la Corte territoriale ha escluso che l’eccezione di estinzione (formulata ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis) soggiaccia ai termini di decadenza previsti dall’art. 167 (per il rito ordinario) e art. 416 (per il rito del lavoro); sostengono che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, l’eccezione di estinzione, avendo l’effetto di estendere il thema decidendum e costituendo eccezione in senso stretto, non poteva non essere assoggettata – prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ne ha sancito la rilevabilità d’ufficio – al regime delle preclusioni di cui agli artt. 167 e 416 c.p.c.; in definitiva, secondo i ricorrenti, poichè il convenuto si era costituito nel giudizio di rinvio 4 giorni prima dell’udienza di discussione, a prescindere dall’applicazione nella specie del rito ordinario ovvero del rito del lavoro, l’eccezione di estinzione, sollevata in sede di costituzione in giudizio, avrebbe dovuto comunque essere dichiarata tardiva.

5. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.

5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte non è incorsa in alcuna violazione di legge laddove, dopo aver analiticamente ricostruito la cronologia degli eventi (p. 3-4), ha correttamente ritenuto che nella specie si era realizzata la causa di estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., così argomentando:

– il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 c.p.c. e segg. (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508-01), con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., se la riassunzione non avviene entro il termine dell’art. 392 c.p.c., il processo si estingue;

– nella specie era applicabile (non il rito del lavoro, ma) il rito ordinario, in quanto la L. n. 102 del 2006 (che aveva introdotto il rito del lavoro nelle cause civili di infortunistica stradale con lesioni), in difetto di diversa normativa transitoria, è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; mentre il presente procedimento civile era stato promosso in sede penale e, nell’aprile 2006 (cioè all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 102 del 2006), era in attesa di essere deciso da questa Corte Suprema;

– conseguentemente, il giudizio era stato correttamente riassunto con atto di citazione (e non con ricorso) e la pendenza del rapporto processuale si era avuta soltanto con la notifica dell’atto di citazione (avvenuta presso il convenuto il 29 dicembre 2009), cioè oltre il termine annuale previsto dall’art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.

5.2. Nessuna violazione di legge è ravvisabile neppure nella parte in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l’eccezione di estinzione formulata dal convenuto.

Invero – premesso che il D.P. aveva eccepito l’estinzione nel primo atto difensivo successivo al suo verificarsi (e cioè in sede di comparsa e costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione), formulandola come prima ed assorbente eccezione ed argomentazione – la Corte territoriale ha ritenuto che il D.P. aveva rispettato il disposto dell’art. 307 c.p.c., comma 4, applicato ratione tempore.

E tanto ha affermato facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte (sinteticamente riassunti da Sez. L, Sentenza n. 15483 del 07/07/2006, Rv. 591384-01, peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata), secondo i quali:

– l’estinzione del processo per tardiva riassunzione non è rilevabile d’ufficio, ma è rimessa al potere dispositivo della parte; si è dunque di fronte di una eccezione processuale in senso stretto, che costituisce un elemento costitutivo della fattispecie estintiva e deve di conseguenza essere sollevata espressamente dalla parte interessata;

– la assoluta pregiudizialità che la caratterizza impone che la stessa sia sollevata, anche nell’ambito dell’atto difensivo che la contiene, prima di ogni altra difesa; non può essere subordinata al superamento di altre tesi difensive e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, deve essere accompagnata dall’espressa precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale prima di ogni altra istanza o difesa;

– l’eccezione deve essere sollevata nel grado di giudizio in cui l’evento estintivo si è verificato; ciò vale anche per il contumace che si costituisca in sede di gravame, salva l’ipotesi in cui questi denunci con il gravame il difetto di costituzione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio di primo grado (e più precisamente salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella sede regolarmente costituito il contraddittorio o ricostituito in fase di riassunzione del processo);

– l’espressione “prima di ogni altra sua difesa” contenuta nell’art. 307 c.p.c., u.c., non può essere considerata equivalente a quella di prima udienza, ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma, oltre che alla sua ratio, che l’eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulata.

6. Dal mancato accoglimento dei motivi discende il rigetto del ricorso.

In difetto di attività difensiva di parte intimata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali, ma la ricorrente deve essere condannata al pagamento dell’importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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