Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30993 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8266-2017 proposto da:

P.A., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI SETTE METRI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA

CUTOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato TULLIO GESUE’ RIZZI

ULMO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, in persona del Sindaco p.t.

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO ANDREOLI, RAFFAELE MARCIANO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.P.C., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3828/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 18-4-2003 P.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola il Comune di San Giuseppe Vesuviano per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità per avere collocato il segnale di stop “in modo non conforme al CdS”, al pagamento della somma di Euro 5.156,40, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Fiat Punto, di sua proprietà e condotta dal figlio P.G.P. (assicurata con Meie Aurora), la quale in data (OMISSIS), in (OMISSIS), era stata violentemente urtata dalla Opel Vectra, di proprietà di D.P.C., condotta da A.R. (assicurata con Le Assicurazioni d’Italia), che percorreva la strada a velocità elevata.

Al giudizio parteciparono D.P.C., chiamata in causa dal Comune, e Le Assicurazioni d’Italia, chiamata in causa dalla D.P..

Con separato atto 12-12-2003 (in riassunzione di altro giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace) A. e P.G.P. chiesero la condanna, in solido, di D.P.C. e di Le Assicurazioni d’Italia al risarcimento sia dei danni riportati dall’autovettura di proprietà di P.A. sia di quelli subiti da P.G.P., il quale, in occasione dello stesso sinistro del (OMISSIS), aveva riportato lesioni; al riguardo sostennero che la Opel Vectra, mentre transitava su via D., aveva effettuato un imprudente sorpasso, invadendo la corsia percorsa dalla Fiat Punto.

Riuniti i giudizi, con sentenza 2308/2008 il Tribunale di Nola rigettò le domande; in particolare il Tribunale ritenne che l’incidente fosse da addebitare alla condotta di guida imprudente dello stesso attore P.G., che stava procedendo a velocità eccessiva attese le condizioni della strada (l’asfalto era bagnato a causa della pioggia) e non aveva rispettato il segnale di “stop”, collocato, nel rispetto dell’art. 81 C.d.S., comma 9, in prossimità di (OMISSIS).

Con sentenza 11/26-10-2016 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da A. e P.G.A.; in particolare ha confermato che il sinistro si era verificato per la condotta di guida imprudente del P.; al riguardo ha evidenziato che gli attori, nei due giudizi di cui sopra, avevano riferito due dinamiche diverse ed inconciliabili, entrambe peraltro anche smentite sia dalle dichiarazioni assunte dai testi escussi in appello (e, tra questi, anche dal teste G.R., trasportato dalla Opel Vectra e già risarcito dalla Meie, Compagnia assicuratrice della Fiat Punto) sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso P. alla Polizia Stradale (riportate dalla relazione di servizio del (OMISSIS), in cui si leggeva che “il P. riferisce che mentre percorreva (OMISSIS) giunto all’incrocio con (OMISSIS) non si avvedeva dello stop, frenava bruscamente e, a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, oltrepassava l’incrocio causando l’impatto delle due autovetture…”); particolarmente attendibile, secondo la Corte territoriale, doveva ritenersi tale relazione, contenente una dichiarazione ammissiva di responsabilità ed integrante pertanto una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (organo della Polizia Stradale), e quindi una prova su cui il Giudice poteva fondare il suo libero convincimento (a nulla rilevando, al riguardo, la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del P.); in base ai detti elementi probatori, nessuna responsabilità poteva, invece, essere addebitata a carico nè del conducente della Opel Vectra nè del Comune, posto che, come risultante da nota della Polizia Municipale, il segnale di stop era visibile già ad una distanza di 15 metri dall’incrocio.

Avverso detta sentenza A. e P.G.A. propongono ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi.

Resiste con controricorso il Comune di san Giuseppe Vesuviano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., si dolgono che la Corte abbia rigettato la sollevata eccezione di incapacità a testimoniare del teste G.R., che aveva subito lesioni in occasioni dello stesso sinistro in questione e che quindi, nonostante avesse dichiarato di essere stato risarcito, aveva un interesse a partecipare al giudizio.

Il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di interesse.

La decisione della Corte territoriale, invero, è basata sulla valutazione di tutto il materiale istruttorio (e quindi sulle dichiarazioni dello stesso attore e di vari altri testi oltre il Romano nonchè sull’inconciliabilità delle riferite dinamiche del sinistro), sicchè l’eventuale accoglimento del motivo (relativo alla sola dichiarazione del teste R.) non potrebbe comunque portare ad una decisione diversa.

Il motivo è comunque infondato.

In ordine alla natura dell’interesse che determina la incapacità a testimoniare la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., l’incapacità è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio; nel caso di specie il teste R.G. difettava di tale interesse, atteso che (come riferito dagli stessi ricorrenti) al momento della dichiarazione testimoniale era stato già risarcito per intero del danno riportato nell’incidente in questione, sicchè, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., era privo di giuridico interesse ad agire.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., si dolgono che la Corte abbia escluso ogni responsabilità del conducente della Opel Vectra sulla base unicamente di quanto dichiarato dal teste G.R. ed omettendo “in concreto” di prendere in considerazione quanto riferito dai testi Ce.Gi. e Ca.Do., che avevano dichiarato che la Opel Vectra viaggiava a velocità elevata nonostante l’ora tarda e l’asfalto bagnato; siffatto omesso esame “in concreto” delle dichiarazioni dei testi Ce. e Ca. comportava anche una violazione dell’art. 116, non avendo la Corte indicato il contenuto delle fonti del proprio convincimento ed il criterio seguito nella scelta di dette fonti.

Il motivo, complessivamente inteso, è inammissibile, in quanto, invocando un esame “in concreto” delle dichiarazioni testimoniali, sollecita in sostanza la rivalutazione delle risultanze istruttorie e, dunque, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una censura alla ricostruzione della “questio facti” al di fuori dei limiti indicati da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014 (secondo cui “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”).

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime, e cioè, in altre parole, solo se valuti come prova legale una prova che tale non è, oppure, all’opposto, valuti secondo il suo libero apprezzamento una prova legale.

Non sussiste, inoltre, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

Con il terzo e quarto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e artt. 140,141 e 145 C.d.S., lamentano che la Corte non abbia considerato che, secondo i principi di questa S.C., l’accertamento della colpa anche grave di uno dei conducenti non libera l’altro dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; sostengono, inoltre che, in base ai su citati articoli del C.d.S., l’obbligo di ridurre la velocità in un incrocio non ammette deroghe, mentre la Corte aveva sostanzialmente ritenuto congrua la velocità (circa 45Km) alla quale procedeva l’Opel Vectra mentre attraversava l’incrocio.

I motivi sono infondati.

Come già precisato da questa S.C., il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (v. Cass. 4055/2009 e 15434/2004).

Nel caso di specie, la Corte, in corretta applicazione dei su esposti principi, dopo avere specificamente illustrato gli elementi probatori in atti, ha ritenuto che, sulla base degli stessi, non risultava provata alcuna responsabilità del sinistro a carico del conducente della Opel Vectra (responsabilità peraltro solo genericamente allegata dagli appellanti), risultando infatti accertato, al contrario, che l’attore P. stesse viaggiando “a velocità molto elevata e non adeguata alla situazione del luogo (asfalto bagnato, strada stretta posta nel centro cittadino, incrocio)” e che lo stesso “non riuscì a frenare in tempo al segnale di stop” e “tagliò improvvisamente la strada all’Opel Vectra, rendendo inevitabile l’urto violentissimo”; inevitabilità logicamente fondata sulla ritenuta congruità della velocità di circa 45 Km tenuta dalla Opel Vectra.

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2735 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto che la dichiarazione resa dal P. alla Polizia Stradale, e contenuta nella relazione di servizio, integrasse una confessione stragiudiziale resa ad un terzo, da valutarsi quindi liberamente ai sensi dell’art. 2735, nonostante la stessa non fosse stata raccolta in distinti processi verbali, sottoscritti dal dichiarante ed allegati al rapporto trasmesso all’autorità giudiziaria.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Come già precisato da questa S.C. infatti, “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (Cass. S.U. 22726/2011).

Nel caso di specie la ricorrente non riproduce e non localizza la detta relazione di servizio, non mettendo quindi in grado questa S.C. di reperire agevolmente i detti atti.

In ogni modo il motivo è comunque infondato, atteso che il P. non ha mai specificamente contestato la veridicità della detta dichiarazione resa ai verbalizzanti (dal che la irrilevanza della ipotizzata mancata sottoscrizione), e che, comunque, la Corte non ha fondato il suo convincimento esclusivamente sulla stessa, utilizzandola in uno con tutte le altre risultanze probatorie.

Con il sesto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza e violazione dell’art. 11 Cost.e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, si dolgono che il Giudice abbia rigettato, con motivazione puramente apparente (e, comunque, fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la “ratio decidendi”), la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Comune in ragione della scarsa visibilità del segnale di “stop” posto all’incrocio.

Il motivo è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014).

Nella specie la Corte di appello, come agevolmente desumibile dalla su esposta sintesi dell’impugnata sentenza, ha espresso le ragioni della adottata decisione con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, fondando il suo convincimento sull’accertata (in base alle risultanze probatorie) visibilità del segnale “già ad una distanza di 15 m. dall’incrocio”.

Con il settimo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 285 del 1992, art. 37, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79,D.P.R. n. 495 del 1992, art. 107, comma 3, si dolgono che la Corte non abbia ravvisato una responsabilità del Comune (proprietario della strada ed obbligato all’installazione e manutenzione della segnaletica stradale), considerato che, in base alle su citate norme, i segnali di prescrizione (come quello di “stop”, che peraltro deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale, mancante nel caso di specie), devono essere visibili ad una distanza di 80 metri e che è possibile ridurre tale distanza solo se il segnale sia preceduto da un segnale di preavviso.

Il motivo è, per un verso, inammissibile, in quanto concernente una questione (visibilità del segnale di stop ad una distanza di 80 metri se non preavvisato da altro apposito segnale) che appare specificamente indicata per la prima volta in sede di legittimità (i ricorrenti comunque non indicano dove avevano dedotto siffatta questione nei giudizi di merito), e, per altro verso, infondato, atteso che la Corte territoriale, con accertamento in fatto (non sindacabile in questa sede), ha ritenuto che il segnale era comunque visibile e che il sinistro era stato in via esclusiva “determinato dalla condotta di guida imprudente del P.”.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 61 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte d’Appello non abbia pronunziato, o comunque non abbia motivato, sulla formulata doglianza concernente la mancata ammissione, da parte del primo Giudice, di una consulenza tecnica, al fine (tra l’altro) di ricostruire la dinamica del sinistro, precludendo in tal modo agli appellanti di fornire la prova della colpa del conducente della Opel Vectra.

Anche detta censura è infondata.

Come noto, infatti, in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.

La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè, ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte, essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo.

Nel caso di specie, nel quale la CTU non è stata invocata per risolvere questioni la cui soluzione dipendeva esclusivamente da conoscenze tecniche, può agevolmente desumersi dal complesso delle argomentazioni (come sopra riportate) contenute nell’impugnata sentenza che l’implicito rigetto della richiesta di CTU sia stato motivato dal completo accertamento (da parte della Corte territoriale) dei fatti di causa, i quali, senza l’ausilio di specifiche conoscenze tecniche, di per sè comportavano l’addebito di esclusiva responsabilità a carico del conducente della Fiat Punto.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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