Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30992 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27707 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Fallimento della società (OMISSIS) S.n.c. (C.F.: (OMISSIS)), nonchè

di M.P. (C.F.: (OMISSIS)), C.M. (C.F.: (OMISSIS)),

F.G. (C.F.: (OMISSIS)) e MO.Ma.Ma. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del curatore fallimentare, avvocato

Ma.An. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Calabretta Paolo (C.F.: CLB PLA 64E05 A028U);

– ricorrente –

nei confronti di:

CREDITO FONDIARIO – FONSPA BANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY

6 – ICR 6 S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore SAGRANTINO ITALY S.r.l (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n.

2986/2016, pubblicata in data 27 maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

e del terzo motivo del ricorso;

l’avvocato Paolo Calabretta, per la curatela ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Credito Fondiario S.p.A. ha promosso (nel 1991) un procedimento di espropriazione forzata immobiliare nei confronti di F.G. e Mo.Ma.Ma. (quali terzi datori di ipoteca per obbligazioni dei coniugi M.P. e C.M.). Dopo la dichiarazione di fallimento dei debitori e degli esecutati, sono intervenuti nella procedura: a) la ICR 6 S.r.l., in sostituzione del creditore procedente, quale cessionaria del credito posto in esecuzione; b) la curatela del fallimento della società (OMISSIS) S.n.c. e dei soci (esecutati) Mo., F., M. e C..

Effettuata la vendita dei beni pignorati e fissata l’udienza per l’approvazione del piano di riparto, la curatela del fallimento dei debitori esecutati ha formulato contestazioni con riguardo al suddetto piano (oltre ad una opposizione all’esecuzione, non oggetto del presente giudizio). Le contestazioni sono state disattese dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento avverso il quale la curatela ha proposto opposizione agli atti esecutivi.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

Ricorre la curatela, sulla base di sei motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

La curatela ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 T.U.B. e degli artt. 499, 510, 512, 564, 565, 566 e 596 c.p.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed – in subordine – all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 14, n. 5”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2855 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 512 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Il ricorso è inammissibile.

2. Si deve premettere che la presente impugnazione riguarda esclusivamente un capo della sentenza del Tribunale di Catania, precisamente quello relativo alle censure avanzate dalla curatela ricorrente, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’ordinanza di approvazione del contenuto del piano di riparto; non riguarda invece il capo relativo alla contestazione dell’applicabilità dei privilegi normativi previsti in caso di espropriazione per credito fondiario (contestazioni oggetto di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alle quali la stessa curatela fa presente di avere proposto separata impugnazione, mediante appello).

In particolare, con i primi due motivi di ricorso, la curatela critica l’indicato capo della sentenza, nella parte in cui ha affermato la tardività delle sue contestazioni avverso il progetto di distribuzione; con i successivi tre motivi la critica nella parte in cui ha affrontato il merito delle questioni attinenti alla specifica formulazione del progetto stesso; l’ultimo motivo, infine, avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio, risulta conseguente all’auspicato accoglimento dei precedenti.

3. Ha carattere assorbente il pregiudiziale rilievo per cui, dal complessivo tenore del ricorso, non è possibile evincere esattamente lo specifico contenuto delle censure mosse al progetto di riparto e, di conseguenza, valutare l’effettiva sussistenza di un concreto interesse all’impugnazione da parte della curatela ricorrente.

Quest’ultima fa riferimento alle contestazioni già avanzate avverso il progetto di distribuzione (con quella che definisce opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, art. 512 c.p.c.), prima della stessa discussione del suddetto progetto.

Non è però chiarito in modo sufficientemente specifico quale effettivo rilievo avrebbero tali contestazioni con riguardo agli importi da assegnare in concreto ad essa curatela.

Di conseguenza non è possibile verificare in che termini possano dirsi effettivamente proposte nella presente sede censure, sostenute da adeguato interesse e sufficientemente specifiche, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha approvato il riparto.

In particolare (per quanto è possibile evincere dal ricorso), sembra potersi osservare che la curatela aveva genericamente sostenuto che, nei conteggi presentati dall’istituto creditore in relazione alle proprie spettanze: a) non erano stati indicati i criteri di calcolo delle rate scadute e degli interessi; b) mancava l’indicazione del rispetto dell’art. 2855 c.c. e del divieto di anatocismo; c) sarebbero stati richiesti interessi moratori, non coperti dal privilegio ipotecario, ai sensi dell’art. 2855 c.c..

Le suddette contestazioni non risultano però sviluppate, nè con l’indicazione dei precisi importi richiesti ed eventualmente assegnati all’istituto creditore per le voci contestate, nè con l’indicazione degli importi che invece sarebbero effettivamente spettati al predetto istituto in base ad un eventuale diverso conteggio.

In altri termini, per quanto è dato evincere dal ricorso, la curatela si limita a proporre astratte questioni giuridiche, senza indicare specificamente le concrete conseguenze che da tali astratte affermazioni di diritto dovrebbero derivare, in relazione all’effettivo contenuto del piano di riparto approvato.

Deve poi altresì osservarsi che la censura relativa alla sussistenza del privilegio ipotecario con riguardo agli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2855 c.c., non è tale da mettere in discussione la stessa debenza di detti interessi (anche se eventualmente solo a titolo chirografario), e non viene neanche chiaramente specificato se nel riparto siano risultati incapienti i crediti chirografari. Di conseguenza, anche sotto tale ultimo profilo, deve ribadirsi che in relazione alla questione in esame non può dirsi emergere con chiarezza la sussistenza di uno specifico e concreto interesse della curatela all’impugnazione.

In definitiva, poichè il ricorso non può ritenersi sufficientemente specifico nell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di censura relativi al merito del piano di riparto in contestazione, il che rende impossibile verificare la sussistenza di un effettivo e concreto interesse della curatela ricorrente all’impugnazione, esso va dichiarato inammissibile. Restano assorbite le questioni relative alla tempestività delle contestazioni al riparto e della liquidazione delle spese di lite (di cui ai primi due e all’ultimo motivo).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la curatela ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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