Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30992 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 30992 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 8596 del 2017 proposto da:
FANTINI Umberto, rappresentato e difeso per procura speciale in
calce al ricorso dall’Avvocato Stefano Latella, presso lo studio del
quale in Roma, via Tortona n. 4, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del
Presidente pro tempore;
– intimato per la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n,
407/2016, depositata il 31 dicembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
dicembre 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;

Data pubblicazione: 27/12/2017

sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo
e quarto, e l’inammissibilità del quinto motivo.
FATTI DI CAUSA

procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’Avvocato Umberto
Fantini, ha irrogato nei confronti del professionista la sanzione della
sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Il ricorso proposto dall’Avvocato Fantini avverso tale decisione è stato
dichiarato inammissibile per tardività dal Consiglio Nazionale Forense,
con sentenza depositata il 31 dicembre 2016, n. 407.
Il CNF ha rilevato che il ricorso è stato depositato il 24 aprile 2014, e
quindi oltre il termine di venti giorni dalla notificazione della decisione
del COA (art. 50 r.d. n. 1578 del 1933), avvenuta il 10 aprile 2014.
Per la cassazione di questa decisione l’Avvocato Fantini ha proposto
ricorso affidato a cinque motivi.
Il COA di Lucca non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 13983 del 2017 questa Corte ha disposto la
sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.
La trattazione del merito ricorso è quindi stata fissata per la pubblica
udienza del 5 dicembre 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza del CNF per
avere individuato il momento di proposizione del ricorso nella data in
cui l’atto è pervenuto nella disponibilità del destinatario CNF invece
che nel momento di consegna per la spedizione a mezzo del servizio
postale.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di numerose disposizioni di legge (artt. 139, 149,
secondo e terzo comma, cod. proc. civ.; art. 7, ultimo comma, legge

-2-

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, all’esito del

n. 890 del 1982, aggiunto dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n.
248 del 2007, convertito con legge n. 31 del 2008; art. 50 del. R.d.
n. 1578 del 1933, anche in relazione agli artt. 3, 24, 111, primo
comma, Cost. e 6 par. 1 CEDU), dolendosi che il CNF abbia ritenuto
che i termini di proposizione del ricorso potessero decorrer da un

destinatario dello stesso e prima della conclusione del procedimento
notificato rio.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza
impugnata e del procedimento in relazione ai vizi denunciati con il
precedente motivo, nonché alla nullità della notifica al custode e
all’assenza di attività istruttorie.
4. – Con il quarto motivo il Fantini denuncia eccesso di potere per
sviamento e distorsione dei principi affermati dalla giurisprudenza e
dal regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 del CNF, in materia di
procedimento disciplinare, in relazione alla individuazione della data
di introduzione del ricorso e dio effettiva conoscenza e notifica della
sanzione disciplinare, nonché per disparità di trattamento.
5. – Con l’ultimo motivo il ricorrente ripropone le censure svolte nel
ricorso al CNF e da questo non esaminate, per la preliminare
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
6. – Il primo motivo è fondato.
Nella citata ordinanza si è rilevato che il ricorrente ha evidenziato una
violazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 nonché delle norme
in tema di impugnazione e deposito degli atti a mezzo posta. Si è
infatti osservato che:
.
6.1. – In questa sede non si deve fare altro che ribadire le
argomentazioni ora riportate.
6.2. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente
assorbimento del secondo, del terzo e del quarto. Il quinto motivo è
invece inammissibile, atteso che esso si riferisce ai profili di merito
del ricorso proposto al CNF non esaminati in considerazione della
dichiarata inammissibilità per tardività del ricorso stesso.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Consiglio
Nazionale Forense, in diversa composizione, per nuovo esame del
ricorso avverso la decisione del COA di Lucca.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate in
considerazione della natura del procedimento e della mancata
resistenza del COA di Lucca.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il
terzo e il quarto, inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa
composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembr

principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta per

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