Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30991 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27699 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Fallimento della società (OMISSIS) S.n.c., (C.F.: (OMISSIS)),

nonchè di M.P. (C.F.: (OMISSIS)), C.M. (C.F.: CLA

MRA 36E66 F8920) e F.G. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del curatore fallimentare, avvocato Angela Mazzola rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Paolo

Calabretta (C.F.: CLB PLA 64E05 A028U);

– ricorrente –

nei confronti di:

CREDITO FONDIARIO – FONSPA BANK S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY

6 – ICR 6 S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore SAGRANTINO ITALY S.r.l (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n.

2987/2016, pubblicata in data 27 maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

e del terzo motivo del ricorso;

l’avvocato Paolo Calabretta, per la curatela ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Credito Fondiario S.p.A. ha promosso (nel 1991) un procedimento di espropriazione forzata immobiliare nei confronti di F.G. (quale garante di obbligazioni dei coniugi M.P. e C.M.). Dopo la dichiarazione di fallimento dei debitori e dell’esecutato, sono intervenuti nella procedura: a) la ICR 6 S.r.l., in sostituzione del creditore procedente, quale cessionaria del credito posto in esecuzione; b) la curatela del fallimento della società (OMISSIS) S.n.c. e dei soci (debitori e/o esecutati) F., M. e C..

Effettuata la vendita dei beni pignorati e fissata l’udienza per l’approvazione del piano di riparto, la curatela ha formulato contestazioni con riguardo al suddetto piano (oltre ad una opposizione all’esecuzione, non oggetto del presente giudizio). Le contestazioni sono state disattese dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento avverso il quale la curatela ha proposto opposizione agli atti esecutivi.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

Ricorre la curatela, sulla base di sei motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

La curatela ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 T.U.B. e degli artt. 499, 512, 564, 565, 566 e 596 c.p.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed – in subordine – all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2855 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 512 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Il ricorso è inammissibile.

2. Si deve premettere che la presente impugnazione riguarda esclusivamente un capo della sentenza del Tribunale di Catania, precisamente quello relativo alle censure avanzate dalla curatela ricorrente, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’ordinanza di approvazione del contenuto del piano di riparto; non riguarda invece il capo della sentenza relativo alla contestazione dell’applicabilità dei privilegi normativi previsti in caso di espropriazione per credito fondiario (contestazioni oggetto di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alle quali la stessa curatela fa presente di avere proposto separata impugnazione, mediante appello).

In particolare, con i primi due motivi di ricorso, la curatela critica l’indicato capo della sentenza, nella parte in cui ha affermato la tardività delle sue contestazioni avverso il progetto di distribuzione; con i successivi tre motivi la critica nella parte in cui ha affrontato il merito delle questioni attinenti alla specifica formulazione del progetto stesso; l’ultimo motivo, infine, avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio, risulta conseguente all’auspicato accoglimento dei precedenti.

3. Ha carattere assorbente il pregiudiziale rilievo per cui, dal complessivo tenore del ricorso, non è possibile evincere esattamente lo specifico contenuto delle censure mosse al progetto di riparto e, di conseguenza, valutare l’effettiva sussistenza di un concreto interesse all’impugnazione da parte della curatela ricorrente.

Quest’ultima fa riferimento alle contestazioni già avanzate avverso il progetto di distribuzione (con quella che definisce opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 art. 512 c.p.c.), prima della stessa discussione del suddetto progetto.

Tali contestazioni, però, in parte sembrerebbero essere state accolte con l’ordinanza che ha poi approvato il riparto, mentre in parte non è chiarito in modo sufficientemente specifico quale effettivo rilievo esse avrebbero con riguardo agli importi da assegnare in concreto ad essa curatela.

Di conseguenza non è possibile verificare in che termini possano dirsi effettivamente proposte nella presente sede censure, sostenute da adeguato interesse e sufficientemente specifiche, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha approvato il riparto.

In particolare (e per quanto è possibile evincere dal ricorso), sembra potersi osservare quanto segue:

a) la censura indicata come “2” (cfr. pagg. 31 e ss. del ricorso) appare del tutto priva di concreto rilievo ai fini del riparto, in quanto essa attiene alla regolarità dell’atto di intervento della curatela, laddove nè l’ordinanza di approvazione del riparto, nè la sentenza impugnata hanno ritenuto inammissibile tale intervento; non emerge pertanto un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, in relazione a tale censura;

b) con la censura indicata come “3”, la curatela sembra sostenere che alla società creditrice (subentrata all’originario istituto di credito fondiario procedente) dovesse essere assegnata la sola somma di Euro 10.585,09, tenuto conto di alcuni versamenti già effettuati in suo favore; orbene, il riparto approvato (cfr. pag. 11 del ricorso) dispone l’assegnazione esattamente di tale importo in favore della suddetta società; la contestazione, in sostanza, risulterebbe essere stata accolta dal giudice dell’esecuzione (per quanto è dato comprendere dal ricorso, sebbene oggettivamente poco chiaro, come premesso), onde anche con riguardo a tale censura non emerge la sussistenza di un concreto interesse ad impugnare della curatela;

c) altrettanto è a dirsi con riguardo alla censura indicata come “IV”; sebbene anche la formulazione di tale censura risulti piuttosto oscura, sembra potersi comprendere che, secondo la curatela, una volta assegnata all’istituto creditore la somma di Euro 10.589,09, il residuo avrebbe dovuto esserle rimesso integralmente; in effetti, peraltro, il piano di riparto approvato dispone proprio in tali termini, quindi anche in tal caso non emerge con chiarezza la sussistenza di un concreto interesse ad impugnare della curatela;

d) infine la censura indicata come “V” risulta di per sè espressa in termini talmente generici da non consentire di ravvisare un effettivo e concreto interesse sottostante; in sostanza la curatela sembra sostenere che, nei conteggi presentati dall’istituto creditore in relazione alle proprie spettanze, sarebbe contenuta anche la richiesta di interessi moratori, interessi che però non sarebbero coperti dal privilegio ipotecario, ai sensi dell’art. 2855 c.c.; ma questa contestazione non risulta sviluppata, nè con l’indicazione degli importi precisi richiesti ed eventualmente assegnati a tale titolo, nè con l’indicazione degli importi che invece sarebbero effettivamente spettati al predetto istituto in base ad un eventuale diverso conteggio; in altri termini, per quanto è dato evincere dal ricorso, la curatela si limita a proporre una astratta questione giuridica, senza indicare specificamente le concrete conseguenze che dall’astratta affermazione di diritto dovrebbero derivare, in relazione all’effettivo contenuto del piano di riparto approvato. Deve poi altresì osservarsi che tale ultima censura, relativa alla sussistenza del privilegio ipotecario con riguardo agli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2855 c.c., non è tale da mettere in discussione la stessa debenza di detti interessi (anche se eventualmente solo a titolo chirografario), e non viene specificato se nel riparto sono risultati incapienti i crediti chirografari, anzi addirittura in esso apparirebbero inserite (senza che su ciò venga svolta alcuna specifica contestazione) somme dovute in chirografo. Di conseguenza, anche sotto tale ultimo profilo non può dirsi emergere con chiarezza la sussistenza di uno specifico e concreto interesse della curatela all’impugnazione.

In definitiva, poichè il ricorso non risulta sufficientemente specifico nell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di censura relativi al merito del piano di riparto in contestazione, il che rende impossibile verificare la sussistenza di un effettivo e concreto interesse della curatela ricorrente all’impugnazione, esso va dichiarato inammissibile. Restano assorbite le questioni relative alla tempestività delle contestazioni al riparto e della liquidazione delle spese di lite (di cui ai primi due e all’ultimo motivo).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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