Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30991 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 30991 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 27/12/2017

SENTENZA

sul ricorso 15429-2016 proposto da:
TOTALERG S.P.A., RAFFINERIA DI ROMA S.P.A., in persona del
rispettivo legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliatosi in ROMA, alla VIA A. DEPRETIS 86, presso lo STUDIO

LEGALE E TRIBUTARIO CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA
SCAMONI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO CAVASOLA;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona

in persona del direttore pro tempore, AUTORITÀ PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, si
domiciliano;
– con troricorrenti nonchè contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A.;
– intimata avverso la sentenza n. 853/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 29/02/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Pietro Cavasola e, per l’Avvocatura generale dello
Stato, Paola Palmieri.
Fatti di causa.
La s.p.a. TotalErg e la s.p.a. Raffineria di Roma impugnarono
con un primo ricorso dinanzi al Tar del Lazio il decreto del presidente
dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiunnicino e Gaeta n. 182/12,
ad esse comunicato con nota dell’Agenzia delle dogane, col quale si
era aumentata del 100°/0 l’aliquota utile alla determinazione della

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del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,

tassa portuale prevista per le voci merceologiche contemplate dal
punto 3 della tabella allegata al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, la
delibera del Comitato portuale n. 75 del 14 giugno 2012 e l’allegata
memoria, conosciute a seguito di accesso agli atti, nonché la nota
dell’Agenzia delle dogane recante comunicazione delle nuove
aliquote.

medesimo giudice il decreto del Presidente dell’Autorità portuale n.
308/13, non comunicato, col quale si erano disposti ulteriori aumenti
dell’aliquota utile a determinare la tassa portuale in relazione alle
voci merceologiche in questione e la nota dell’Autorità portuale di
trasmissione del decreto agli uffici dell’Agenzia delle dogane.
Disposta la riunione dei giudizi, il Tar accolse le censure
concernenti l’assenza di motivazione dei decreti e la scelta d’incidere
soltanto su una delle categorie merceologiche rilevanti ai fini della
tassa portuale.
Di contro il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione
amministrativa ed ha affermato quella del giudice tributario.
Ha al riguardo sostenuto che i decreti dinanzi indicati abbiano
inciso in via immediata e diretta sugli aspetti tributari del rapporto
fra le società e l’amministrazione.
Secondo il giudice d’appello, nel modificare le aliquote, i decreti
sono direttamente impositivi, poiché il computo dell’imposta dovuta
discende dal mero conteggio aritmetico delle merci, soggette
all’aliquota, trasportate nel porto di riferimento.
Contro questa sentenza propongono ricorso le due società, che
articolano in due motivi, e che illustrano con memoria, cui
reagiscono con controricorso l’Autorità portuale, l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ed il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

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Con un secondo ricorso le società impugnarono dinanzi al

Ragioni della decisione.

1.- Coi due motivi di ricorso,

da esaminare congiuntamente

perché connessi, le ricorrenti denunciano la violazione delle regole
sulla giurisdizione e, in particolare, dell’art. 7 del codice del processo
amministrativo e dell’art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212 (primo

546 (secondo motivo).
A sostegno dei motivi affermano che i provvedimenti impugnati
hanno determinato a monte ed in via generale i criteri di
applicazione del tributo e non già lo specifico rapporto tributario e
che tali provvedimenti non rientrano nel novero degli atti impugnabili
dinanzi al giudice tributario.
La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.
1.1.- Il

contenzioso tributario è concepito come processo

impugnatorio di provvedimenti autoritativi; ed il provvedimento
autoritativo impugnabile dinanzi al giudice tributario postula che con
esso l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una
pretesa tributaria ormai definita, ossia compiuta e non condizionata
(Cass., sez. un., 24 luglio 2007, n. 16293).
Non vi è spazio per l’impugnazione di atti che possono
coinvolgere un numero indeterminato di soggetti con pronuncia
avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti
(Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665).
E l’individuazione delle aliquote, che individua un parametro di
valenza generale utile alla quantificazione del debito d’imposta, non
può che rientrare nel novero di tali atti; è, difatti, la concreta
quantificazione dell’imposta, ragguagliata, oltre che all’aliquota, alla
base imponibile, a identificare la pretesa impositiva.
2.- La controversia concernente i decreti di determinazione delle
aliquote esula pertanto dalla giurisdizione delle commissioni

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motivo), nonché degli artt. 2, 7 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

tributarie, il potere di annullamento delle quali riguarda soltanto gli
atti indicati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 o a questi assimilabili.
Lo si ricava in maniera espressa dal 5 0 comma dell’art. 7 del
suddetto decreto legislativo, secondo cui

«le commissioni

tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale

all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella
diversa sede competente»:

con la norma, il legislatore ha

circoscritto il potere di cognizione del giudice tributario in ordine a
tali atti nei confini della cognizione incidentale (arg. da Cass., sez.
un., 16 gennaio 2015, nn. 643 e 644).
1.3.- Non è possibile pervenire a diverse conclusioni per il fatto
che alcuni degli atti impugnati, con riferimento, in particolare, alla
nota dell’Agenzia delle dogane indicata in narrativa, siano stati
comunicati alle società.
La notificazione dell’atto amministrativo, come anche la sua
comunicazione, non è difatti requisito di giuridica esistenza e
perfezionamento dell’atto impositivo (tra varie, Cass. 24 aprile 2015,
n. 8374).
2.- In accoglimento del ricorso, va quindi cassata la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese, al Consiglio di Stato in
diversa composizione.
Per questi motivi
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, al Consiglio di Stato in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2017.
‘estensore
—t952:2

IL CAN tt,i1 LIERE

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rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione

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