Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30991 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 27/11/2019), n.30991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17707-2014 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

SEBASTIANO CARUSO, GIUSEPPINA GIANNICO, CHERUBINA CIRIELLO,

FRANCESCA FERRAZZOLI, ELISABETTA LANZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2143/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI

depositata il 19/7/2013 R.G.N. 5970/2009.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale M.P. aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze retributive connesse all’espletamento delle mansioni relative all’incarico di direzione dell’ufficio Informatico Regionale della Sede Regionale per la Puglia, ininterrottamente svolte nel periodo dal 1.10.1987 al 5.5.2000;

1.1. che, in particolare, la Corte d’appello, in dichiarata adesione alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la verifica della natura dirigenziale dell’attività espletata presso l’ufficio in oggetto avrebbe dovuto essere condotta alla luce della generale riorganizzazione disposta dall’INPS con le Delib. Consiglio di amministrazione dell’ente n. 799 del 1998 e Delib. n. 1128 del 1998 ed in relazione alle mansioni dirigenziali quali definite dalla Delib. n. 799 del 1998, art. 16 emanata a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27 il quale imponeva agli enti pubblici nazionali non economici di adeguare i propri ordinamenti ai principi stabiliti in materia di dirigenza pubblica, restando irrilevante che le nuove disposizioni organizzative poste dall’istituto comportassero il mantenimento, in via transitoria, di un assetto non corrispondente al nuovo modello. L’applicazione di tali criteri escludeva che le funzioni svolte dal M. con riferimento alla preposizione alla Direzione dell’ufficio Informatico Regionale, si configurassero come di natura dirigenziale;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.P. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 3, 4 e 5 e artt. 3 e 17 nonchè dell’art. 16 del Regolamento INPS approvato con Delib. n. 799 del 1998. Premesso che il rigetto della originaria domanda era stato fondato sull’assunto che con la Delib. INPS n. 799 del 1998 era stato modificato, con effetto immediato, l’assetto organizzativo dell’INPS con la riduzione delle funzioni dirigenziali ed il declassamento delle strutture organizzative con la conseguenza che la struttura alla quale il dipendente era stato preposto non era più configurabile come di livello dirigenziale, censura la sentenza impugnata per non avere svolto alcuna indagine sulle funzioni espletate in concreto alla luce delle richiamate previsioni in tema di funzioni dirigenziali. Assume che la Delib. n. 799 del 1998, per gli aspetti di carattere organizzativo, aveva avuto carattere programmatico e trovato attuazione sulla base di provvedimenti attuativi succedutisi nel tempo fino all’emanazione degli organigrammi in base alla circolare n. 2 del 4.1.2001; solo la disciplina delle funzioni dirigenziali, come chiarito da Cass. n. 5330 del 2014 e da Cass. n. 53301 del 2014, aveva trovato immediata attuazione mentre l’applicazione delle disposizioni di carattere organizzativo aveva avuto un necessario differimento. In questa prospettiva assume che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica della corrispondenza delle mansioni esercitate nella direzione dell’Ufficio informatico regionale e poi del Progetto regionale per l’adeguamento della struttura informatica al nuovo assetto organizzativo, a quelle indicate nel D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 17 e 3 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e all’art. 16 Delib. n. 799 del 1998. Con la originaria domanda erano state infatti chieste le differenze retributive per lo svolgimento di funzioni superiori dirigenziali rispetto alle quali la preposizione ad un Ufficio e ad un Progetto costituivano solo un indizio rilevante ma non la causa petendi;

2. che con il secondo motivo deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio relativamente alle funzioni dirigenziali svolte ed alla loro prevalenza. Lamenta la mancata verifica delle effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ed in particolare che l’indagine fosse stata riferita al livello della struttura alla quale il M. era stato preposto nel quadro dell’organizzazione INPS e non ai contenuti delle mansioni in concreto espletate;

3. che il primo motivo presenta un profilo di inammissibilità laddove sembra assumere che la domanda di differenze retributive non era stata fondata sulla formale qualificazione delle mansioni espletate nel periodo in controversia ma sulla base della asserita corrispondenza di tali mansioni con quelle che connotano, in linea generale, la funzione dirigenziale alla stregua delle norme richiamate; tale questione è concettualmente diversa da quella affrontata dalla Corte di merito, in quanto implica la giuridica possibilità di poter “prescindere” dalla concreta modifica organizzativa e dalla formale individuazione da parte dell’ente delle funzioni dirigenziali, rapportando direttamente le funzioni svolte ai criteri generali dettati dalle norme di legge in tema di elementi connotanti, nel nuovo assetto post riforma del pubblico impiego, la funzione dirigenziale. Premesso, infatti, che la verifica delle rivendicate differenze retributive era stata dalla Corte di merito ancorata alla riorganizzazione dell’INPS ed alla connessa formale ridefinizione delle strutture dell’articolazione organizzativa dell’istituto, costituiva onere di parte ricorrente – onere in concreto non assolto – dimostrare, mediante la trascrizione degli atti di pertinenza, e, in primo luogo, del contenuto del ricorso introduttivo, che le differenze retributive erano state rivendicate sulla base di una diversa causa petendi e lo svilupparsi del contraddittorio sul punto;

3.1. che, non avendo parte ricorrente assolto a tale onere i termini della questione connessa alle rivendicate differenze retributive restano quelli fissati dalla Corte di merito che li ha risolti in conformità della consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale si ritiene di dare continuità;

3.2 che,infatti, questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540 e 19025 del 2007; nn. 22890, 23567 e 25578 del 2008, n. 17367 del 2010, n. 4757 del 2011 e, più recentemente, Cass. n. 8303 del 2012, n. 20466 del 2014, nn. 664 e 17290 del 2015,. n. 12898 del 2017; da ultimo, Cass. n. 752 del 2018) ha affermato che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27 ha imposto la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione in relazione ai principi di cui all’art. 4 medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ove l’ente (nella specie, l’INPS) mantenga in via transitoria un assetto non conforme al nuovo modello organizzativo, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole senza che assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di amministrazione dell’ente in materia di incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento e non essendo ammissibile il differimento della applicazione delle nuove regole, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma;

3.3. che, in particolare, è stato osservato che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27 comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi l’INPS, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione. L’INPS ha adempiuto a tale dovere con la ricordata Delib. n. 799 del 1998, nel cui art. 16 sono ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle attinenti la dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo. Dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitata senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale, poichè tale conclusione da un lato non considera che una siffatta ultima attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera. Dopo il citato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicchè, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti;

3.4. che alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo deve essere respinto;

4. che il secondo motivo è inammissibile in quanto articolato con modalità non conformi alla configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, alla stregua del quale, in coerenza con la ratio ispiratrice dell’intervento legislativo, di riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione, non vi è spazio per la denunzia di insufficienza e contraddittorietà della stessa; pertanto, l’accertamento di fatto alla base del decisum può essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti – evocato nei rigorosi termini chiariti da Cass. n. Sez. Un. 8053 del 2014 – fatto, neppure formalmente individuato dall’odierno ricorrente;

5. che le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;

6. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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