Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30990 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 7628 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, C.L. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Nicola

Pabis Ticci (C.F.: PBS NCL 74B16 D612C);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DEL DEMANIO, (C.F.: (OMISSIS)), AGENZIA NAZIONALE PER

L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (C.F.: (OMISSIS)) in persona del rispettivi

Direttori, legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi

per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224305870);

– controricorrente –

e

W.B.R.F., (C.F.: non indicato);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3675/2015, depositata in data 24 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Nicola Pabis Ticci, per la banca ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia del Demanio e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del proprio debitore W.B.R.F., deducendo che il bene oggetto del pignoramento era stato oggetto di un provvedimento definitivo di confisca in sede penale. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Como.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.

Ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso le amministrazioni opponenti.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato W.B..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 112,324 e 329c.p.c., o, comunque, art. 342 c.p.c., e/o comunque, nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’eccezione della ricorrente di formazione del giudicato sul capo della sentenza di primo grado del Tribunale di Como che ha sancito l’irrilevanza del sequestro probatorio trascritto dallo Stato e la conseguente inopponibilità alla Banca del successivo provvedimento di confisca”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 253c.p.p., e art. 240 c.p., nonchè degli artt. 2912 – 2929 (compresi) c.c., e degli artt. 1414,1415 e 1416c.c., e art. 2652 c.c., n. 4)”.

Con il terzo motivo si denunzia “ancora violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 253c.p.p., e art. 240 c.p., nonchè degli artt. 2912 – 2929 (compresi) c.c., e degli artt. 1414,1415 e 1416c.c., e art. 2652 c.c., n. 4) nella parte in cui la sentenza ritiene la confisca obbligatoria, e, comunque, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione delle circostanze di fatto decisive e oggetto di discussione tra le parti per escludere la natura obbligatoria della confisca”.

I primi tre motivi del ricorso risultano tra loro connessi sul piano logico e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

1.1 Secondo la banca ricorrente, per quanto la confisca del bene pignorato disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., dal giudice penale (trattasi di confisca facoltativa del bene immobile acquistato con i proventi del reato di appropriazione indebita commesso dal debitore esecutato W.B.R.F., costituente quindi profitto del reato stesso, come espressamente indicato a pag. 28 del ricorso) sia intervenuta e sia divenuta definitiva in data anteriore al pignoramento, i suoi effetti non potrebbero prevalere su quest’ultimo; l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., dalle amministrazioni beneficiarie del relativo acquisto non potrebbe pertanto trovare accoglimento.

Ciò in quanto, da una parte, la suddetta confisca non risulterebbe trascritta e, d’altra parte, nessun rilievo potrebbe avere l’avvenuta trascrizione (in data anteriore a quella della trascrizione del pignoramento) del sequestro avente ad oggetto il medesimo bene pignorato, trattandosi di mero sequestro probatorio, non strumentale alla confisca stessa (i cui effetti quindi non potrebbero saldarsi con quelli del successivo provvedimento ablatorio), come già ritenuto dal giudice di primo grado, con statuizione che non sarebbe stata oggetto di specifica impugnazione e sulla quale si sarebbe pertanto formato il giudicato interno.

1.2 In realtà non può ritenersi fondato il presupposto di diritto alla base della complessiva prospettazione di parte ricorrente, secondo il quale la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale trascritto anteriormente al pignoramento, prevale agli effetti civili su quest’ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, “la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento (con la conseguenza che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modifiche, il diritto del creditore, quand’anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore ed eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto prima della confisca penale, non può più essere tutelato davanti al giudice civile)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013, Rv. 628730 – 01; tale pronuncia sviluppa e precisa quanto già statuito da Cass. civ. Sez. U, Sentenze n. 10532, 10533 e 10534 del 07/05/2013, Rv. 626570 – 01, in tema di confisca misura di prevenzione antimafia; i suddetti precedenti risultano del resto in linea con la costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia penale, secondo la quale i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca di qualunque natura, anche laddove oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale e non in sede civile; cfr., ex multis: Cass. pen., Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007 – dep. 05/12/2007, Upgrade S.r.l. Brescia, Rv. 23814401; Sez. 1, Sentenza n. 301 del 01/12/2009 Cc. – dep. 08/01/2010, Rv. 246035; Sez. 1, Sentenza n. 27201 del 30/05/2013 Cc. – dep. 20/06/2013, Rv. 257599; Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 12/02/2014 Cc. – dep. 29/05/2014, Rv. 259573).

Costituendo principio generale dell’ordinamento quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa, è inevitabile ritenere (anzi la conclusione ne discende a più forte ragione) che la confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz’altro su quest’ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale.

Ciò rende irrilevante ed assorbe ogni questione relativa alla natura ed agli effetti del sequestro trascritto precedentemente allo stesso pignoramento.

In altri termini, secondo la ricostruzione dell’istituto della confisca (anche quella disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., costituente misura di sicurezza penale, obbligatoria o facoltativa che sia) quale provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato, ricostruzione che sta alla base degli orientamenti (sia in sede civile che in sede penale) di questa Corte, l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione: in questo senso, dunque, e solo in questo senso, può affermarsi la natura “derivativa” del relativo acquisto in favore dello Stato); il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura.

Da quanto sin qui esposto discende che le censure contenute nei motivi di ricorso in esame sono infondate nella parte in cui postulano la prevalenza degli effetti del pignoramento rispetto a quelli della (anteriore) confisca in base alla priorità della relativa trascrizione, mentre sono inammissibili per difetto di interesse nella parte in cui viene posta la questione della strumentalità del sequestro rispetto alla confisca stessa e della natura facoltativa di essa, trattandosi di questioni non rilevanti ai fini della decisione della fattispecie concreta.

2. Con il quarto motivo si denunzia “violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2912 – 2929 (compresi) c.c., in relazione al rilievo della buona fede nell’esame della prevalenza dei diritti dei terzi”.

Con il quinto motivo si denunzia “violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre degli artt. 2912 – 2929 (compresi) c.c., errata valutazione del concetto di buona fede asseritamente rilevante in circostanza di confisca disposta ex art. 240 c.p., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione delle circostanze di fatto rilevanti per escludere l’assenza di buona fede della ricorrente”.

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, aventi ad oggetto la questione della rilevanza e della sussistenza in concreto della buona fede della banca ricorrente, sono connessi e come tali possono essere esaminati congiuntamente.

Anch’essi risultano inammissibili per difetto di interesse.

In base a quanto fin qui esposto, infatti, poichè la tutela dei diritti dei terzi creditori in ordine al bene oggetto di confisca può avere luogo solo in sede penale, ai fini della presente controversia nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla eventuale buona fede della banca ricorrente.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per la oggettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, in tema di effetti della confisca penale con riguardo a beni pignorati.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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