Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3099 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3099 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7209 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
ricorrente-

/1 8
i e)-■

contro

SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe
Mazzini, n. 11, presso lo studio del proprio difensore

RG n. 7209/2010

Data pubblicazione: 12/02/2014

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e procuratore avv. Livia Salvini, giusta procura speciale a margine del ricorso
-controricorrente
nonché contro
De Cesare Giannandrea
-intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione 34°, depositata in data 8 giugno 2009, numero 106/34/2009;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli e
per la società l’avv. Livia Salvini;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò atti di contestazione di sanzioni irrogate
per i ritardati versamenti di accise sul gas metano per l’anno 2002, sostenendo
l’inapplicabilità dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
numero 471, in ragione dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita
dall’articolo 3, 4° comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante
il testo unico delle accise, essendo già stati irrogati dall’ufficio l’indennità di
mora e gli interessi da tale ultima norma contemplati.
La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando la specialità
della norma del testo unico delle accise rispetto a quella del decreto legislativo
numero 471 del 1997 e la natura sanzionatoria dell’indennità di mora prevista
dall’articolo 3, 4° comma, del decreto legislativo numero 504 del 1995.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a tre motivi.
La società resiste con controricorso.
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Angelin

estensore

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Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
1.- Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso,

proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., col quale l’Agenzia delle
dogane lamenta l’insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio, per la mancata esplicitazione delle ragioni che

hanno indotto la Commissione tributaria regionale ad escludere la coesistenza
della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del
1997 con l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’articolo 3, 4 0 comma,
del decreto legislativo numero 504 del 1995.
1.1.41 motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della

sentenza; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che
<.
È bene sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli
interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento al
sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori.
Gli interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di
interessi compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato
conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio
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Angelina-M ria P

o

nsore

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del creditore, che non paga subito; e la caratteristica di questi interessi, secondo
quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l’esempio classico è
fissato dall’articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono
indipendentemente dall’imputabilità del ritardo al debitore, così completando il
regime di reintegrazione del patrimonio leso previsto.
3. /-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell’omessa

graduazione dell’indennità di mora, il cui ammontare è dunque disancorato dal
danno effettivamente subito.
L’ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e
forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle
corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all’effettiva entità dei
danni subiti: una di queste ipotesi è ravvisabile nella predeterminazione del
danno fissata dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, cui si può aggiungere,
in via d’esempio, la predeterminazione del danno stabilita dall’articolo 1591 del
codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da parte del conduttore
in mora. D’altronde, anche le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata,
possono liquidare preventivamente e forfettariamente il danno,
indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del pregiudizio
effettivamente subito, mediante la pattuizione di clausole penali.
4. -Non è poi prospettabile, come prospettato in controricorso e ribadito in

memoria dalla società, l’effetto irrazionale di premiare la condotta evasiva
rispetto a quella di ritardato versamento delle imposte, in quanto colui che versa
in ritardo sarebbe sanzionato più gravemente, mediante l’applicazione
cumulativa di sanzione, indennità di mora ed interessi, rispetto a colui che
omette addirittura il versamento, il quale sarebbe punito esclusivamente con
l’irrogazione della sanzione.
L’osservazione non coglie nel segno, in quanto il legislatore riserva a colui
che omette il pagamento dell’accisa un trattamento senz’altro volto a propiziare
la completa reintegrazione: il 4° comma dell’articolo 3 del decreto legislativo
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Angelina-Mari

este re

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numero 504 del 1995 prescrive infatti che «dopo la scadenza del suddetto
termine non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino
all’estinzione del debito d’imposta». Il che significa che chi omette il
pagamento non può immettere in consumo altri prodotti, a meno che non
estingua il debito d’imposta; e l’estinzione comprende anche il pagamento degli
accessori nel frattempo maturati. Ed a tanto va aggiunto che, ad ulteriormente

graduare il trattamento fra l’omesso versamento ed il ritardato versamento,
soprattutto allorquando il ritardo sia contenuto, il legislatore è ulteriormente
intervenuto, novellando l’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del
1997 con l’articolo 23, 31° comma, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale,
disponendo l’espunzione del riferimento ai «crediti assistiti integralmente da
forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall’amministrazione finanziaria», ha determinato la riduzione della sanzione
ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo in relazione a
tutte le ipotesi di versamenti operati con un ritardo non superiore a quindici
giorni.
5.-Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della
sentenza impugnata.
Non occorrendo accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col
rigetto delle impugnazioni originariamente proposte dalla società.
Le particolarità della controversia, tuttavia, comportano la compensazione
di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge le impugnazioni originariamente proposte dalla
società;
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Angel

estens re

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-compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

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