Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3099 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22488-2005 proposto da:
COMUNE di PISA (OMISSIS), in persona del sindaco Pro tempore
F.P. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LAZZERI GLORIA con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Tecnico Industriale (OMISSIS) – MINISTERO
dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1096/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
Seconda Sezione Civile, emessa il 18/05/2004; depositata il
05/07/2004; R.G.N. 2287/A/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinunzia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5 luglio 2004 la Corte di appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Istituto Tecnico Industriale Statale (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di quella città del 30 ottobre 2000 e, per l’effetto, condannava il Comune al pagamento in favore di parte appellante della somma di Euro 1.084.476, 53, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Avverso questa sentenza insorge il Comune di Pisa con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Istituto.
Il 24 novembre 2009 il Comune di Pisa depositava atto di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., dichiarando di rinunciare, “senza riserve e condizioni, al ricorso stesso”.
Ne consegue che, poichè non si tratta di rinuncia agli atti del giudizio di cui all’art. 306 c.p.c., l’atto va interpretato come dichiarazione del Comune di non avere più interesse a coltivare la impugnazione e, quindi, il Collegio deve dichiarare la inammissibilità del ricorso stesso.
Non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 92 c.p.c., comma 4 le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010