Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3099 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3099 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 22119-2014 proposto da:
SERRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SALLUSTIANA 26 (Studio Legale Tosato), presso lo
studio dell’avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOLTENI,
giusta delega in atti;
– ricorrentecontro
2017
4643

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato

DORA

DE

ROSE,

dell’AREA

LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata

Data pubblicazione: 08/02/2018

e difesa dall’avvocato GAETANO POLLIO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2013 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2014 R.G.N.

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

2199/2012;

RG. 22119/2014

RILEVATO
che, con la sentenza n. 1503/2013, la Corte di appello di Milano ha
confermato la pronuncia emessa 1’1.3.2012 dal Tribunale della stessa
sede, con cui era stata respinta la domanda, proposta da Giuseppe
Serra nei confronti di Poste Italiane spa, volta ad ottenere la
declaratoria di nullità della clausola di durata apposta al contratto di
lavoro, intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n.

che avverso tale decisione Giuseppe Serra ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;
che il P.G. ha formulato richieste scritte concludendo per il rigetto del
primo motivo e per l’accoglimento del secondo.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del D.Igs n. 368/2001, nonché
dell’art. 12 preleggi con riferimento alla clausola di contingentamento,
ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale
interpretato la suddetta disposizione nel senso che, laddove prevede
che il numero dei contratti a termine stipulabili ex art. 2 citato non
debba superare la percentuale del 15% dell’organico aziendale riferito
al 1° gennaio dell’anno in cui le assunzioni si riferiscono, il suddetto
limite deve essere inteso con riguardo al proprio peculiare ambito di
applicazione e, cioè, quello dei servizi postali oggetto di concessione e
non altro; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. d) del
D.Igs n. 368/2001, con riferimento alle conseguenze derivanti dalla
violazione del divieto stabilito da tale disposizione per avere i giudici di
secondo grado erroneamente ritenuto non influente la questione del
mancato assolvimento, da parte di Poste Italiane spa, circa la
produzione del documento sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 4
D.Igs n. 626/94 quando, invece, non solo quello prodotto dalla società
era inidoneo ma il decisum si poneva anche in contrasto con i principi
giurisprudenziali di legittimità affermatisi sul punto;

368/2001, dal 2.11.2009 al 30.1.2010;

che la difesa del ricorrente ha depositato, nel corso del presente
giudizio, atto di rinunzia al presente ricorso per cassazione, notificato
telematicamente alla società controricorrente;
che detta rinuncia (notificata ma non accettata) esplica l’effetto
estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 cpc, con compensazione
delle spese ex art. 92 cpc, in considerazione del motivo della rinuncia
medesima (raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti);
che

non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al

che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli
esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione
(Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le
spese processuali.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017.

versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso

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